Info Flash
INFO FLASH N. 16
11 Aprile 2020
PROROGATO IL LOCKDOWN FINO AL 3 MAGGIO, CON ECCEZIONI
Il DPCM 10 aprile 2020 (preleva qui) avente effetto dal 14 aprile, ha in stabilito che fino al 3 maggio 2020:
1) è prorogato il lockdown generale su tutto il territorio dello Stato;
2) sono consentite le attività commerciali al dettaglio comprese nell’allegato 1) al dpcm, e restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie nonchè il delivery nella ristorazione;
3) sono consentite le attività inerenti servizi alla persona comprese nell’allegato 2);
entrambe rispettando i noti rigidi protocolli di sicurezza;
4) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
5) sono consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività produttive industriali e commerciali comprese nell’allegato 3), dell’industria dell’aerospazio e della difesa, dei servizi essenziali e di pubblica utilità e le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonchè la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti; le attività devono proseguire rispettando i contenuti del protocollo di sicurezza sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
6) sono confermate tutte le restrizioni personali (spostamenti consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, divieto di assembramento e di accesso ai parchi e giardini pubblici, ecc.) e introdotte norme specifiche in materia di ingresso in Italia, su transiti e soggiorni di breve durata in Italia e in materia di navi da crociera;
7) si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del proprio territorio.
INFO FLASH N. 15
2 Aprile 2020
PROROGATE AL 13 APRILE LE RESTRIZIONI-PROCEDURE CONCORSUALI-DISPOSIZIONI APPLICATIVE
Prorogate al 13 aprile le disposizioni restrittive in corso. Ammissione alla Cig per “Emergenza Covid-19” e procedure Concorsuali. Convenzione ABI per anticipazione bancaria a dipendenti in CIG Covid-19. Istituzione codici tributo per il credito d’imposta sui canoni di locazione di marzo dei negozi e per il recupero del premio presenza ai dipendenti.
Prorogate al 13 aprile le disposizioni restrittive in corso
Il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile le disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (nonché di quelle previste dalle ordinanze 20 e 28 marzo 2020) e, di conseguenza, la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle “strategiche” (come già individuate nel DM 25 marzo 2020), nonché, previa comunicazione al Prefetto, di quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, dei servizi essenziali e di pubblica utilità, dell’industria dell’aerospazio e della difesa, delle attività degli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. E’ però possibile che già prima del 13 aprile un decreto del Mise integri l’elenco delle attività ammesse. Sono inoltre inibiti fino alla suddetta data gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti.
Ammissione alla Cig per “Emergenza Covid-19” e procedure Concorsuali
Con un recente decreto, il Tribunale di Milano (Sez. II, pres. Lupo, est. Pipicelli, 27 marzo 2020), decidendo in merito ad una richiesta di autorizzazione ad accedere alla nuova cassa integrazione “per emergenza Covid-19”, presentata da una società in concordato preventivo con riserva, ha stabilito che la richiesta, essendo qualificabile come atto di ordinaria amministrazione, non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Conseguentemente, secondo l’orientamento dei giudici milanesi, l’impresa può procedere autonomamente alla presentazione della domanda di adesione alle nuove misure di sostegno al lavoro (CIGO, assegno ordinario, CIGD) previste dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Data l’autorevolezza e condivisibilità della pronuncia, essa merita portata generale.
Convenzione ABI per anticipazione bancaria a dipendenti in CIG Covid-19
Il 30 marzo è stata sottoscritta una convenzione (preleva qui) tra ABI, le principali associazioni datoriali e sindacali, in forza della quale le banche aderenti erogano una parziale anticipazione dei trattamenti salariali integrativi COVID-19 (CIGO, CIGD, assegno ordinario) previsti dal D.L. Cura Italia, ai dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa del provvedimento di autorizzazione, li abbiano sospesi dal lavoro a zero ore (l’anticipazione dovrebbe a breve essere estesa anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore) e abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS.
L’anticipazione avverrà tramite un’apertura di credito per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro (la soglia più alta nel caso di cassa integrazione a zero ore), parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (quindi circa 700 euro al mese, ridotti proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle banche aderenti, con procedura che dovrebbe aver luogo con modalità operative telematiche e senza costi.
Istituzione codici tributo per il credito d’imposta sui canoni di locazione di marzo dei negozi e per il recupero del premio presenza ai dipendenti
Risoluzione 20.3.2020, n.13: codice tributo 6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (p. 11 “quadro sinottico”)
Risoluzione 31.3.2020 n.17: codice tributo 1699 “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” (p.9 “quadro sinottico”)
Si ricorda la presenza sul sito della completa informativa resa e del quadro sinottico aggiornato delle misure di sostegno (www.studioverna.it/it/covid-19-alert).
INFO FLASH N. 14
31 Marzo 2020
DECRETO CURA ITALIA: PARTONO LE RICHIESTE PER USUFRUIRE DELLE MISURE DI SOSTEGNO
Tutto pronto per le richieste all'Inps dell'indennità di 600 euro per professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti e agenti e alle rispettive Casse di previdenza per i professionisti iscritti ad ordini; per la richiesta di Congedi COVID-19 o del bonus baby-sitting, nonchè per la sospensione dei mutui prima casa.
Indennità di 600 euro per professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, commercianti e agenti
Sono arrivati i chiarimenti del Mef (risposte alle FAQ) e le istruzioni dell’Inps (messaggio 26.3.2020, n. 1381 e circ. 30.3.2020, n. 49) sui beneficiari e i meccanismi applicativi dell’indennità non tassata di 600 euro prevista dal D.L. 18/20, artt. 27, 28, 29, 30 e 38 per il mese di marzo, a favore dei seguenti soggetti:
- liberi professionisti titolari di partita iva (compresi i partecipanti agli studi professionali e alle società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente con partita iva e rapporto di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (fatta esclusione per la gestione separata e l’Enasarco), quindi imprenditori individuali (artigiani, commercianti, agenti di commercio, coltivatori diretti) e anche soci di società di persone e capitali iscritti alla gestione commercianti;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno interrotto il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- lavoratori dello spettacolo con 30 contributi giornalieri versati nel 2019, non più di 50.000 euro di reddito e senza lavoro al 17 marzo 2020.
Per la richiesta delle prestazioni occorre accedere al sito INPS con una delle seguenti credenziali: PIN dispositivo rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o, in difetto, con il nuovo PIN semplificato INPS, attivabile con i seguenti canali:
1) online:
- accedere al sito ufficiale INPS https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp;
- pulsante richiedi pin;
- inserire il proprio codice fiscale;
- compilare il modulo con tutti i dati richiesti (importante indicare una e-mail e un numero di cellulare ove ricevere il PIN di 8 caratteri);
- avanti e seguire le istruzioni.
Una volta conclusa la procedura si riceve via e-mail o sms un codice composto di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.
2) Contact Center:
chiamare il numero verde INPS 803 164 o il numero 06 164164. L’operatore richiederà gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, e-mail e numero di telefono) per completare la procedura e inviare il codice alfanumerico di 8 cifre da usare come PIN.
Muniti delle credenziali INPS, dal 1° aprile si può accedere al sito dell’INPS, accedere a MyInps e poi a Domande per prestazioni a sostegno del reddito, da cui si potrà inviare la richiesta dell’Indennità utilizzando la voce Indennità Covid-19.
Indennità di 600 euro per professionisti iscritti a Casse di previdenza
È stato approvato il decreto interministeriale che destina quota parte del “Fondo per il reddito di ultima istanza” riconoscendo un’indennità non tassata di 600 euro per il mese di marzo 2020 anche a lavoratori autonomi e professionisti (non titolari di reddito da pensione), iscritti alle Casse previdenziali private, i quali, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiano: i) chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 o ii) conseguito nel 2018 un reddito non superiore a 35.000 euro o iii) nel caso di un reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000, subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Le domande per l’indennità dovranno essere presentate, dal 1° aprile 2020, all’ente previdenziale cui si è iscritti, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.
Destinatari dell’indennità sono anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato il cui contratto scade in questo periodo, ove siano esclusi da qualunque altra forma di tutela.
Congedi COVID-19 o bonus baby-sitting
Dal 1° aprile i dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi anche non iscritti all’INPS (e quindi anche gli iscritti alle Casse professionali) possono presentare a domanda per chiedere i “Congedi COVID-19” per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53541).
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (circ. INPS 25.3.2020, n. 45 e mess. 30.3.2020, n. 1416).
In alternativa, è possibile ottenere il bonus massimo di 600 euro da utilizzare per prestazioni di bay-sitting (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53528) tenendo conto che il lavoratore deve comunque procurarsi anche la seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia (circolare INPS 24.3.2020, n. 44).
Sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa
Il MEF ha pubblicato il modello per richiedere il beneficio della sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate relative al mutuo per la prima casa (http://www.mef.gov.it/inevidenza/Pubblicato-il-nuovo-modulo-per-accedere-al-Fondo-per-la-sospensione-dei-mutui-sulla-prima-casa/) da parte di lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
INFO FLASH N. 13
30 Marzo 2020
QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE DI SOSTEGNO AD IMPRESE E FAMIGLIE
QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE DI SOSTEGNO AD IMPRESE E FAMIGLIE
Il Governo ha varato le prime misure economiche a sostegno di famiglie ed imprese col D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a cui sono seguiti l’ordinanza della PcM del 23 marzo sugli incentivi alla produzione di dispositivi medici e di protezione individuale, il DM 25 marzo sul Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, nonché tre risoluzioni e tre circolari dell’Agenzia delle entrate, circolari e messaggi dell’INPS, FAQ del MEF, oltre alle circolari delle associazioni di categoria (ABI, Confindustria, ecc.). Studio verna ha ritenuto utile predisporre un quadro sinottico delle misure fin qui adottate che sarà regolarmente aggiornato (alla luce della conversione del decreto legge, dell’emanazione di nuovi provvedimenti e della prassi istituzionale) e disponibile sul suo sito web all’indirizzo www.studioverna.it/it/covid-19-alert ove saranno caricate anche le informative emesse dallo studio e la documentazione ufficiale, limitatamente a quanto di attualità.
INFO FLASH N. 12
26 Marzo 2020
NUOVO ELENCO ATTIVITA' ESSENZIALI - NUOVO D.L. MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA
NUOVO ELENCO ATTIVITA' ESSENZIALI
D.L. 25 MARZO 2020, N.19: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA COVID-19
NUOVO ELENCO ATTIVITA’ ESSENZIALI
E’ stato pubblicato il decreto Mise-Mef (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg) con l’elenco aggiornato dei codici ateco relativi alle attività essenziali, con 5 nuove voci, 7 uscite e 8 limitazioni, e la precisazione che i comparti non considerati più essenziali rispetto al perimetro del Dpcm del 22 marzo dovranno ultimare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo.
Si segnala anche l’utile circolare di Confindustria a commento del Dpcm 22 marzo (https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/documenti/faq-dpcm-22-marzo-2020-interpretazione-delle-misure-riguardanti-le-attivita-produttive-industriali-e-commerciali).
D.L. 25 MARZO 2020, N.19: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA COVID-19
Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg), avente effetto dal 26 marzo, ha stabilito quanto segue:
1) per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, il Governo può adottare nuovi Dpcm che introducano, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale, per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, 29 tipologie di misure restrittive (indicate all’art. 1, co.2);
2) in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono adottare ordinanze ulteriormente restrittive negli ambiti indicati dall’art. 1, co.2 (che però non incidano sulle attività essenziali) che restano in vigore fino alla pubblicazione del Dpcm;
3) le ordinanze fino ad oggi adottate dalle Regioni e dei sindaci restano in vigore fino al 4 aprile;
4) il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione da 400 a 3.000 euro, aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
INFO FLASH N. 11
24 Marzo 2020
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DOPO IL 25 MARZO
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che, essendo fonte di diritto di grado superiore alle ordinanze regionali, dovrebbe prevalere, ha previsto che siano chiuse dal 23 marzo al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle appositamente indicate nell’allegato al decreto
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf) che, essendo fonte di diritto di grado superiore alle ordinanze regionali, dovrebbe prevalere, ha previsto che siano chiuse dal 23 marzo al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle appositamente indicate nell’allegato al decreto (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf), consentendo la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse (indicate nell’allegato del DPCM), dei servizi essenziali e di pubblica utilità nonchè dell’industria dell’aerospazio e della difesa, oltre alla prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto.
Sui siti delle associazioni delle imprese sono disponibili facsimili dei moduli di comunicazioni alle Prefetture nonché il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti (es. https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19), di cui devono munirsi i dipendenti per recarsi al lavoro. Le imprese costrette a chiudere possono continuare ad operare in modalità smart working e possono, entro il 25 marzo, completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Si suggerisce alle imprese la cui attività non è sospesa di inviare ai fornitori di prodotti e servizi necessari a garantire la continuità della filiera richiesta scritta che potrà dai medesimi essere opportunamente utilizzata (e anche allegata) nelle istanze alla Prefettura. Consigliabile risulta anche contattare le Prefetture competenti per verificare ulteriori richieste per la validità della comunicazione (es. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, numero o nominativo dei dipendenti operanti sui siti, ecc.).
INFO FLASH N. 10
20 Marzo 2020
L’INPS E IL CORONA VIRUS: NON SONO SOSPESI I CONTRIBUTI TRATTENUTI AL DIPENDENTE
Sta creando scompiglio la presa di posizione dell’Inps secondo cui (circolare 12.3.2020, n. 37/2020) i contributi previdenziali trattenuti in busta paga dal datore di lavoro devono essere versati entro il 20 marzo anche da parte dei datori di lavoro rientranti in una delle categorie per le quali il D.L. “Cura Italia” dispone il pagamento al 1° o al 30 giugno.
Si tratta di un’interpretazione che non tiene conto del tenore della sospensione disposta dal decreto, che si riferisce indistintamente ai “contributi previdenziali”, e del tutto aliena al contesto di emergenza che stanno vivendo le aziende. Il nostro studio ritiene quindi che anche la quota trattenuta al dipendente rientri nella sospensione, ma non può esimersi dal segnalare il non condivisibile, nonché privo di buon senso, orientamento dell’Inps.
INFO FLASH N. 9
15 Marzo 2020
CORONA VIRUS: ACCORDO SINDACATI-IMPRESE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Oggi, 14 marzo, Governo e Parti sociali (Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil) hanno sottoscritto un protocollo condiviso contenente indicazioni operative finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia di COVID-19
con particolare riferimento a: informativa ai dipendenti; modalità di ingresso in azienda e di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale; gestione spazi comuni; organizzazione del lavoro in azienda; gestione entrate e uscite dei dipendenti; spostamenti interni e riunioni; gestione di una persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.
INFO FLASH N. 8
14 Marzo 2020
PROROGATI I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che i termini dei versamenti previsti al 16 marzo 2020 saranno prorogati con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19.
INFO FLASH N. 7
12 Marzo 2020
LA GESTIONE DEL PERSONALE NELL’EMERGENZA CORONA VIRUS
L’emergenza coronavirus pone i datori di lavoro di fronte all’esigenza di utilizzare nel modo più corretto gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento e incentivati dai provvedimenti straordinari finora approvati dal Governo, per la gestione del personale.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, adottando tutte le misure idonee a ridurre l’esposizione al rischio, tra cui:
- individuare, con Medico Competente e RSPP, adeguati dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti monouso e mascherine certificate) e predisporre un piano di emergenza specifico, che preveda misure di intervento adeguate in caso di rischio di contagio;
- verificare la necessità di prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (ad es. misurazione della temperatura ai dipendenti all’ingresso), anche per situazioni di particolare esposizione al rischio (donne incinte, dipendenti immunodepressi, ecc.);
- informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico, fornendo: aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti; il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza; informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori;
- aggiornare l’informativa in materia di salute e sicurezza in caso di smart working, integrandola con la previsione delle cautele opportune (ad es. evitare di lavorare in luoghi pubblici/affollati), con il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente.
Non pare necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi, per la parte «rischio agente biologico».
Sospensione dell’attività sui luoghi di lavoro a puro scopo precauzionale
Il dpcm 11 marzo 2020 raccomanda il “massimo utilizzo”:
- degli ordinari istituti di legge e contratto collettivo, quali ferie e permessi, che prevedono in ogni caso un accordo di fondo con i singoli lavoratori che, soprattutto in tale straordinaria circostanza, non possono opporre rifiuto alla richiesta del datore di lavoro;
- del lavoro agile (o smart working), attivabile su tutto il territorio nazionale senza accordo scritto effettuando in via telematica la comunicazione (con una semplice autocertificazione) ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento.
Sospensione dell’attività sui luoghi di lavoro per provvedimento della Pubblica autorità
Per le attività la cui chiusura sia imposta dalle disposizioni di un dpcm, ivi compreso l’ultimo dell’11 marzo, i dipendenti possono essere sospesi dal rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, fino a quando perdurerà il divieto imposto dall’autorità. La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è in questo caso giustificata e realizza i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi, che giustifica il mancato pagamento della retribuzione, sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c.
Sospensione dell’attività per antieconomicità
I dipendenti degli esercizi commerciali chiusi per antieconomicità nella prosecuzione dell’attività, che non hanno a disposizione un monte ore ferie e permessi sufficiente e per i quali non risulta attivabile il lavoro da remoto, dovrebbero conservare il diritto alla retribuzione, anche se la straordinarietà delle circostanze alimenta dubbi al riguardo.
Ammortizzatori sociali
Per effetto del dpcm 11 marzo 2020, tutto il territorio nazionale è soggetto a ordinanza restrittiva e l’ordinamento già prevede la cassa integrazione guadagni ordinaria, per l’ipotesi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, tra cui rientra la sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori. Si tenga tuttavia conto che lo smaltimento preventivo delle ferie (e dei permessi), per quanto non obbligatoria, è comunque raccomandata, sia perché talvolta prevista dagli accordi sindacali, sia perché incoraggiata dall’Inps, sulla base di considerazioni di tutela dell’interesse pubblico.
Nell’emergenza, il Governo ha finora varato, tra le altre, talune misure di sostegno al reddito con l’introduzione di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro a carattere derogatorio rispetto alle soluzioni classiche previste dall’ordinamento (D.L. 9 marzo 2020, n. 9), ma si attende un ulteriore decreto di rilevanza nazionale che semplifichi l’iter di accesso agli strumenti d’intervento utilizzabili per le conseguenze dell’epidemia estendendone i limiti di durata temporale; tuteli le aziende con meno di sei dipendenti; in generale, garantisca a tutti i lavoratori dipendenti il mantenimento di un reddito.
Studio verna raccomanda i clienti, per quanto possa occorrere, a prendere contatto coi rispettivi avvocati giuslavoristi/consulenti del lavoro ai fini di attivare tempestivamente tutti gli strumenti a tutela anche dei dipendenti, rimanendo a disposizione per qualsiasi supporto al riguardo e per un pronto aggiornamento sui provvedimenti in corso di emanazione.