Info Flash
INFO FLASH N. 26/2020
14 Ottobre 2020
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 GENNAIO 2021. LE REGOLE FINO AL 13 NOVEMBRE
Il D.L. 7 ottobre 2020, n.125 ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo Stato di emergenza sul territorio nazionale. In base al decreto, è stato emanato il DPCM 13 ottobre 2020 ed allegati (preleva qui), con le norme di comportamento valide dal 14 ottobre al 13 novembre, di seguito esposte in via sommaria e non esaustiva.
1) E’ obbligatorio indossare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai 6 anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per i loro accompagnatori.
E' fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Obbligatorio stare a casa e contattare il medico in caso di febbre superiore a 37,5°.
Restano chiuse le discoteche e sono vietate:
- le feste (con forte raccomandazione ad evitare anche quelle nelle abitazioni private), fatta eccezione per quelle conseguenti alle cerimonie fino ad un massimo di 30 persone;
- le gite scolastiche;
- la permanenza degli accompagnatori, se non strettamente necessaria, nelle sale d’attesa di ospedali.
2) Sono ammessi:
- lo sport all’aperto a distanza interpersonale di 2 metri; lo sport in palestra nel rispetto del distanziamento e delle linee guida dell’Ufficio dello sport;
- l’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento di funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati da 1 a 7 del dpcm;
- l’accesso di minori e dei loro famigliari o accompagnatori alle aree gioco all’interno dei parchi e nei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche e ricreative con l’ausilio di operatori nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui all’allegato 8;
- l’accesso agli stadi (nel limite del 15% della capienza), a cinema, teatri, sale concerti, fino a 1.000 persone all’aperto e 200 al chiuso, e solo con posti preassegnati;
- l’accesso ai musei senza assembramenti;
- le attività di centri benessere, termali, culturali a condizione che le Regioni e le Province autonome ne abbiano accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
3) In relazione alle attività economiche e produttive, fermo restando il rispetto delle regole generali esposte al n. 1 (distanziamento, uso della mascherina, ecc.) e dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni, sono stabilite le seguenti principali regole specifiche:
a) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
b) le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00.
c) per le attività degli studi professionali è raccomandato l’utilizzo anche dello smart working, nella misura in cui compatibile, e l’adozione di protocolli di sicurezza;
d) le altre attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 12); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all. 13); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 14);
4) Sono vietati gli spostamenti da e per Stati diversi da quelli di cui agli elenchi A, B, C, D, E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato in suddetti Stati nei 14 giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati di cui all'elenco F, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute, di studio, per rientro al proprio domicilio e altre specifiche eccezioni indicate nell’art. 4.
Le persone che arrivano da Stati di cui agli elenchi C, D, E ed F, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
Inoltre, fatte salve alcune specifiche eccezioni (es. brevi soggiorni per motivi di lavoro, salute, ecc.) obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni in caso di arrivo dagli stati di cui all’elenco D, nonché E ed F (se ammessi) e obbligo di tampone preventivo o all’ingresso in Italia, in caso di provenienza dagli stati di cui all’elenco C.
5) Gli artt. 7 e 8 prevedono specifiche disposizioni rispettivamente in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera e di trasporto pubblico.
INFO FLASH N. 25/2020
14 Settembre 2020
FISSATA LA PERCENTUALE DEFINITIVA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE
ll provvedimento 11 settembre 2020 prot. n. 302831 del direttore dell’agenzia delle Entrate ha definito che la percentuale del credito d’imposta spettante sulle spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (vedi nota informativa 32/20) da parte dei contribuenti che hanno presentato l’istanza entro lo scorso 7 settembre è pari al 15,6423% dell’ammontare del credito d’imposta comunicato. In buona sostanza, il credito d’imposta effettivamente riconosciuto, e ingannevolmente stabilito dal decreto Rilancio nella misura del 60%, si riduce al 9,38538% delle spese sostenute. L'importo del credito effettivamente spettante è comunque disponibile nel cassetto fiscale di ciascun contribuente.
PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SOSPESI COVID-19
Il 16 settembre partono i pagamenti di imposte e contributi sospesi a marzo, aprile e maggio, con facoltà per i contribuenti di usufruire delle scadenze stabilite dal decreto Rilancio o di quelle del decreto Agosto.
In particolare, i versamenti potranno essere effettuati:
- per intero entro il 16 settembre 2020;
- per intero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18 gennaio 2021.
INFO FLASH N. 24/2020
11 Giugno 2020
DAL 15 GIUGNO LE ISTANZE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
E’ stato pubblicato il Provvedimento del direttore Agenzia delle entrate 10 giugno 2020 che regola la modulistica, i termini e le modalità di predisposizione delle domande per il contributo a fondo perduto (vedi nota informativa 25/2020) previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio (DL 34/2020), unitamente alle relative specifiche tecniche.
Il contributo, non imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap, è riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, nonché di soggetti titolari di reddito agrario che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, hanno conseguito ricavi e compensi per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni e che, alternativamente:
i) ad aprile 2020 hanno registrato una diminuzione di oltre 1/3 del fatturato e dei corrispettivi conseguiti ad aprile 2019;
ii) hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
iii) hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni i cui stati di emergenza (ad es. perché colpiti da eventi sismici, alluvionali, ecc.) erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato d’emergenza Covid-19.
Il contributo, che è comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per gli altri soggetti, è calcolato sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 400.000;
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 a fino a € 1.000.000;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino al limite di 5 milioni.
Ricavi e compensi non devono essere ragguagliati ad anno; per quanto riguarda il fatturato, si considerano le operazioni con data di effettuazione tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari.
I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2019 hanno diritto al contributo nella misura minima.
Sono esclusi dal contributo, oltre ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della richiesta o iniziata successivamente al 30 aprile 2020, professionisti e lavoratori autonomi che hanno diritto a percepire le indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL n. 18/2020 e professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistiche (Cassa Forense, Cnpadc, Cassa del Notariato, Inarcassa, ecc.),
L’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate dal 15 giugno al 13 agosto 2020; in caso di contributo superiore a 150.000 euro, l’istanza deve riportare l’autocertificazione antimafia, deve essere predisposta in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente, ed inviata tramite PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it
INFO FLASH N. 23/2020
8 Giugno 2020
OPERATIVO IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 6 giugno rende operativo il credito d’imposta sugli affitti commerciali a cui possono accedere gli esercenti imprese, arti, professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone, pagato nel 2020, a titolo di locazione, leasing (secondo la circolare limitatamente al leasing operativo) o concessione, relativamente ad immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale), con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per i soggetti che svolgono attività, solo stagionale, riconducibile alla sezione 55 dei codici ATECO, quali alberghi o agriturismi). Il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.
Il credito d’imposta spetta se gli esercenti suindicati hanno registrato nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020, corrispettivi e compensi inferiori a euro 5 milioni (limite non richiesto per alberghi e agriturismi) e se nei mesi di riferimento, con agevolazione calcolata separatamente per singolo mese, il fatturato (facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione), è stato almeno la metà di quello del corrispondente mese del 2019. Per gli immobili utilizzati ai soli fini dell’attività istituzionale dell’ente non commerciale, non è necessario il requisito del calo del fatturato. Le spese condominiali pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione concorrono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Se i canoni si riferiscono a prestazioni complesse (es. coworking) o ad affitto d’azienda, quando almeno un immobile sia ad uso non abitativo, il credito d’imposta è del 30%.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• in compensazione nel mod. F24 (senza concorrere all’applicazione del limite annuo di importi compensabili), successivamente al pagamento del canone (cod. tributo 6920), o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (con indicazione nel quadro RU);
• o, in alternativa, può essere ceduto:
a) al locatore o al concedente, a titolo di pagamento del canone, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (es. canone 1.000, pagamento di 400 in denaro e 600 con la cessione del credito d’imposta);
b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (che saranno controllabili solo in relazione ad utilizzi irregolari del credito) che avranno, a loro volta, facoltà di cedere il credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione del credito d’imposta.
Si ritiene che i soggetti esclusi dall’agevolazione fiscale possano ricorrere all’art. 1218 cod. civ. secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” e all’art. 1256, co. 2, in forza del quale, “se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile dell’inadempimento”, equiparandosi l’impossibilità alla “forza maggiore” derivante dall’emergenza da Covid-19.
INFO FLASH N. 22/2020
18 Maggio 2020
PARTE LA FASE 3. LE REGOLE DAL 18 MAGGIO AL 14 GIUGNO
Con D.L. 16 maggio 2020, n.33 (preleva qui), che sostituisce il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il Governo ha approvato le direttive di comportamento della c.d. Fase 3, valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020. In base al decreto, è stato emanato il DPCM 17 maggio (preleva qui) ed allegati (preleva qui), con le più specifiche norme di comportamento valide dal 18 maggio al 14 giugno, di seguito esposte in via sommaria.
1) Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.
2) E’ fatto obbligo (fatta eccezione per i bambini sotto i 6 anni) di usare le mascherine (o protezioni analoghe) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed è richiesta, anche nelle riunioni, la distanza interpersonale di un metro; è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16 al DPCM.
3) Sono ammessi:
-
l’accesso ai parchi e giardini e lo sport all’aperto a distanza interpersonale di 2 metri;
-
l’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento di funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati da 1 a 7;
-
dal 15 giugno l’accesso di bambini e ragazzi ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche e ricreative con l’ausilio di operatori e con protocolli di sicurezza conformi all’allegato 8;
-
gli allenamenti, anche di squadra, a porte chiuse, secondo apposite linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4) In relazione alle attività economiche e produttive:
a) devono svolgersi nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio (all. 17):
-
le attività dei musei;
-
le attività commerciali al dettaglio;
-
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fermi restando delivery e take-away, già consentiti;
-
le attività inerenti ai servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetisti) diverse da quelle già autorizzate;
-
le attività degli stabilimenti balneari;
-
le attività delle strutture ricettive (alberghi, B&B, agriturismi);
-
le attività degli studi professionali, per i quali è raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile, nella misura in cui compatibile;
-
dal 25 maggio l’attività sportiva in palestre, piscine e circoli;
-
dal 15 giugno, gli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto;
con facoltà, in relazione alle date indicate ai nn. 3) e 4), che Regioni e Province Autonome anticipino o posticipino la decorrenza.
b) le altre attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 12); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all. 13); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 14);
5) Continuano ad essere sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche; le attività di centri benessere, termali, culturali e sociali; le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; e chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
6) Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Nessuna limitazione per gli spostamenti tra Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino.
Dal 3 giugno non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione Europea e dell’accordo di Schengen (es. Svizzera), Regno Unito, Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.
7) Sono confermate specifiche disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4 del DPCM) e transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5) che cessano di avere efficacia dal 3 giugno in relazioni agli Sati indicati al precedente p. 6.
8) L’art. 7 conferma specifiche disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.
9) In relazione all’evoluzione del rischio epidemiologico, possono essere adottate misure restrittive con DPCM e, nelle more, con ordinanze regionali.
10) il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione da 400 a 3.000 euro, aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
INFO FLASH N. 21/2020
6 Maggio 2020
CONTAGIO COVID E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO
Come noto, il DPCM 26 aprile 2020 ha previsto la sospensione dell’attività per le imprese che non rispettano i protocolli di sicurezza anti Covid-19, la cui osservanza risulta essenziale anche per ridurre la responsabilità delle imprese e dei loro amministratori.
L’art. 42, co. 2, D.L. 18/20, equipara infatti il contagio da Covid ad un infortunio occorso in ambito lavorativo. La peculiarità della fattispecie merita un approfondimento, anche alla luce della recente sentenza Cass., 5 maggio 2020, n. 13575, che, pur ovviamente giudicando su fatti pre-pandemia, offre spunti rilevanti sull’impatto del virus sulle responsabilità del “datore di lavoro”, ai sensi del D.lgs 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e della società, ai sensi del D.lgs.231/2001. Per eccepirne la responsabilità occorrerà dimostrare innanzitutto che la malattia sia stata contratta in ambito lavorativo: stante l’impossibilità di collocare temporalmente e spazialmente l’esatto momento del contagio, la “prova” sarà necessariamente di tipo presuntivo e dunque il danneggiato potrà ricorrere ad un ampio numero di indicatori. Ove il rapporto causale tra attività lavorativa e contrazione del virus fosse dimostrato, la responsabilità del datore di lavoro e della società verrebbero poi a dipendere dalla sussistenza dei principi individuati dalla citata sentenza della Suprema Corte, ovvero:
- l'omessa o incompleta applicazione dei protocolli governativi anti-covid ha contribuito in modo rilevante all’infortunio;
- la mancata previsione dell’evento nel documento di valutazione dei rischi non ha messo il dipendente in condizione di assumere le idonee condotte contenitive;
- Il requisito dell’interesse o del vantaggio richiesto dal D.lgs. 231/01 consiste anche in un semplice risparmio di costi o di maggiore produttività.
Trattasi di condizioni immediatamente applicabili al caso del contagio da virus che, una volta dimostratosi, anche in via presuntiva, che sia occorso in ambito lavorativo, vedrebbe molto difficilmente esente da responsabilità il datore di lavoro che non abbia fornito al personale i dispositivi di protezione e, più in generale, adeguato la propria società alle norme dei protocolli anti-covid.
INFO FLASH N. 20/2020
5 Maggio 2020
BANDO INVITALIA PER IL RIMBORSO DEL 100% DELL'ACQUISTO DI MASCHERINE E ALTRI DPI
Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell'Economia, ha pubblicato il bando Impresa Sicura con cui mette a disposizione 50 milioni di euro in favore delle imprese (indipendentemente da fatturato, forma giuridica e settore economico) per il rimborso delle spese (di importo complessivo non inferiore a 500 euro) sostenute dopo il 17 marzo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale
(mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici). L'importo massimo rimborsabile è 500 euro per addetto e 150.000 euro per impresa. La procedura si articola in 3 fasi:
- dall’11 al 18 maggio le imprese interessate invieranno una richiesta (allegando la documentazione di spesa), in via esclusivamente telematica, nell’apposita sezione in corso di istituzione sul sito di Invitalia (preleva qui);
- entro il 21 maggio sarà pubblicato l’elenco delle imprese e dei relativi contributi ammessi;
- tra il 26 maggio e l’11 giugno le imprese ammesse dovranno compilare la domanda vera e propria, sempre con la procedura informatica resa disponibile sul sito di Invitalia.
Invitalia prevede l’erogazione dei rimborsi entro il 30 giugno.
Si ritiene che i costi di acquisto dei DPI, rimborsati tramite la suindicata procedura, non beneficino del credito di imposta del 50% previsto dall'art. 64 del decreto Cura Italia, dal momento che la spesa non può più considerarsi sostenuta.
Gualtiero Terenghi
INFO FLASH N. 19/2020
30 Aprile 2020
POCHE NOVITA' DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CURA ITALIA
E’ stato convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia). Di seguito le (poche) principali novità.
Fisco
- Inserimento delle librerie indipendenti tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus che beneficiano della sospensione di alcuni versamenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile (da pagare entro il 1° giugno).
- Estensione alla Provincia di Brescia della sospensione dei versamenti IVA scadenti a marzo.
- Sospensione dei versamenti IVA fino al 31 maggio per gli enti e società sportive (con pagamento entro il 30 giugno).
- Eliminazione della proroga di due anni dei termini per gli accertamenti fiscali.
- Non imponibilità del credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione pagato dai negozi.
Lavoro
- In relazione alla Cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario Covid-19, è stato eliminato il passaggio che prevedeva un obbligo di informazione, consultazione e l’esame congiunto entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
- In relazione alla Cassa integrazione in deroga, non è richiesto l’accordo tra le Regioni o Province Autonome e i Sindacati, non solo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, ma anche per quelle che hanno chiuso in ottemperanza ai provvedimenti d’urgenza.
- Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali Covid-19, è consentito il rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato.
Liquidità
- La sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa per lavoratori dipendenti in cassa integrazione, ditte individuali, artigiani e professionisti, è ammessa per i mutui non superiori a 400.000 euro.
- Sono sospese fino al 31 ottobre le procedure esecutive sull’abitazione principale.
INFO FLASH N. 18/2020
27 Aprile 2020
DAL 4 MAGGIO SI ALLENTA IL LOCKDOWN E RIPARTONO INDUSTRIA, EDILIZIA E COMMERCIO ALL'INGROSSO.
Il DPCM 26 aprile 2020 (preleva qui) stabilisce che, a decorrere dal 4 e fino al 17 maggio, in sostituzione di quanto stabilito dal DPCM 10 aprile, si applicano le regole che seguono.
1) Sono mantenute le misure restrittive (spostamenti consentiti nell’ambito della stessa Regione se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, divieto di assembramento, ecc.) con alcune concessioni, tra cui: le visite a parenti (purché nella stessa Regione), l’apertura dei parchi, lo svolgimento di attività motoria o sportiva all’aperto. Gli spostamenti tra diverse Regioni potranno intervenire solo per motivi di salute, lavoro ed assoluta urgenza. E’ generalmente richiesto il rispetto del distanziamento interpersonale, sono obbligatorie le mascherine nei luoghi confinati aperti al pubblico e l’autocertificazione, che sarà integrata con le nuove causali.
2) E’ previsto un monitoraggio costante, a livello regionale, della situazione epidemiologica con reintroduzione del lockdown in caso di sforamento di “soglie di sicurezza” determinate del Ministero della Salute.
3) Sono consentite, rispettando i noti rigidi protocolli di sicurezza (all. 5 al dpcm), senza novità rispetto al DPCM del 10 aprile, le attività commerciali al dettaglio comprese nell’allegato 1), le attività di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie nonchè di bar e ristoranti per la consegna a domicilio e l’asporto.
4) Nessuna novità in relazione alle attività consentite inerenti i servizi alla persona (all. 2).
5) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
6) Sono consentite le attività produttive industriali e commerciali comprese nell’allegato 3), con l’obbligo di rispettare (da subito per le imprese già in attività) il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 6); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all.7); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 8). Le imprese che riprendono la loro attività dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile. Per le attività ancora sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di dipendenti o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione di pagamenti e pulizia, nonchè per la spedizione di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni.
7) Sono confermate le disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia e in materia di navi da crociera.
8) Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del proprio territorio.
Inoltre, una nota dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute e dei trasporti ha chiarito che è possibile inviare la comunicazione ai Prefetti, ai sensi dell’art, 2, co.7, DPCM 10 aprile, per la prosecuzione delle «attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale», non solo in relazione ai settori coperti dalla normativa sul golden power ma anche a «quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro paese quote di mercato», nonché alle attività nel settore delle costruzioni per «scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e relative ai settori dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica e dell'edilizia penitenziaria».
INFO FLASH N. 17
15 Aprile 2020
AL VIA I PRESTITI CONTROGARANTITI DALLO STATO
A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea e dell’adozione del regolamento SACE, comincia a sbloccarsi l’operatività delle norme del D.L. Liquidità sui prestiti garantiti da SACE e Fondo centrale di garanzia PMI.
Prestiti garantiti da SACE a favore di imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato sino a 1,5 miliardi di euro
SACE ha approntato il regolamento e i sistemi informatici necessari per gestire le richieste di garanzia provenienti dalle banche a copertura dei finanziamenti controgarantiti dallo Stato (c.d. “Garanzia Italia”).
Si tratta dei finanziamenti erogabili in misura non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato dell'impresa, o delle altre società italiane del gruppo, e il doppio dei costi del personale dell’impresa, o del gruppo, relativi al 2019, e che hanno come destinatari anche le PMI (inclusi i lavoratori autonomi) che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di centrale di garanzia (vedi nota informativa 22/2020).
La domanda va presentata direttamente all’istituto di credito: sarà poi quest’ultimo, all’esito dell’istruttoria, ad inoltrare la richiesta di concessione della garanzia a SACE che procederà al rilascio di un Codice Unico Identificativo (CUI), ottenuto il quale l’istituto di credito può procedere all’erogazione del finanziamento. La fase di rilascio della garanzia, processata interamente attraverso sistemi telematici, dovrebbe concludersi entro un paio di giorni lavorativi.
Finanziamenti a favore di PMI e lavoratori autonomi fino a 25.000 euro
E’ disponibile il modulo (preleva qui) per inoltrare la richiesta (anche con semplice email) agli istituti bancari per ottenere i finanziamenti, ad un tasso massimo intorno all’1,2%, fino a € 25.000 (e non superiori al 25% del fatturato) a favore di PMI e lavoratori autonomi, coperti al 100% dalla garanzia gratuita del Fondo centrale di garanzia delle PMI. Le banche dovrebbero erogare il finanziamento, subordinatamente alla sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo. Lo stanziamento complessivo è pari a 1,7 miliardi che si stima possa coprire fino a 200.000 richieste su circa 350.000 potenziali.