Info Flash

INFO FLASH N. 1/2021

14 Gennaio 2021

AL VIA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L’Agenzia delle Entrate (ris. 13.1.2021, n. 3) ha istituito i seguenti codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali

1. AL VIA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L’Agenzia delle Entrate (ris. 13.1.2021, n. 3) ha istituito i seguenti codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali (vedi Nota informativa 1/2021):

-  codici tributo “6932”, “6933”, “6934”, relativi al credito d’imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”, entrati in funzione o interconnessi (4.0) entro il 31 dicembre 2020;

- codici tributo “6935”, “6936”, “6937” relativi al nuovo credito d’imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0, utilizzabile già il 18 gennaio per i beni entrati acquistati ed in funzione o interconnessi tra il 1° gennaio e il 17 gennaio 2021.

In relazione agli acquisti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, ma ordinati entro il 2020 pagando un acconto di almeno il 20%, i contribuenti possono decidere, in assenza di un disposizione che regoli la sovrapposizione delle due norme, se applicare l’agevolazione ex L. 160/2019 o quella ex L. 178/2020, tenendo conto non solo dell’aliquota più elevata disposta dalla seconda agevolazione, ma anche dei diversi plafond disponibili nell’ambito delle due norme.

2. PAGAMENTO TRIBUTI SOSPESI

Si rammenta che il 18 gennaio parte la rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, del residuo 50% dei versamenti sospesi di marzo, aprile, maggio. L’INPS ha comunicato la proroga al 31 gennaio 2021 della prima rata.

3. TASSO LEGALE ALLO 0,01%

Il D.M. 11 dicembre 2020 ha fissato dal 1° gennaio 2021 il tasso annuo degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.) allo 0,01% (0,05% fino al 31.12.2020). Ai fini fiscali, il saggio legale è determinante, ad esempio, per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento e per il prospetto dei coefficienti che il ministero dell’Economia deve approvare per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite ai fini dell’imposta di registro.

INFO FLASH N. 31/2020

10 Dicembre 2020

LE NUOVE SPECIFICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL 2021

Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio il nuovo tracciato Xml della fattura elettronica con indicazione di codici più dettagliati, di specificazione dei casi in cui non vi sia addebito di imposta e di indicazione delle ritenute previdenziali.

Dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica, con modifiche per rendere le codifiche più aderenti alle fattispecie previste dalla normativa e consentire all’Agenzia di predisporre la bozza di dichiarazione annuale Iva da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021.

Sono innanzitutto introdotte nuove codifiche, afferenti al “tipo documento”, in relazione:

a) alle integrazioni iva, prima incluse nel cod. TD01, con codici diversi a seconda della tipologia di integrazione e che consentiranno di evitare di trasmettere l'Esterometro trimestrale per le fatture passive estere:

- codice TD16 per integrazione di fattura soggetta a reverse charge interno;

- codice TD17 per integrazione/autofattura a seguito di acquisto di servizi dall’estero;

- codice TD18 per integrazione a seguito di acquisto di beni intracomunitari;

- codice TD19 per integrazione/autofattura derivante dall’acquisto di beni o servizi da non  residenti;

b) alle autofatture con codici differenziati a seconda dell’operazione:

- codice TD20 che resta valido nel caso di emissione dell’autofattura per regolarizzare e integrare una fattura;

- codice TD21 per l’emissione di autofattura per splafonamento;

- codice TD22 per l’estrazione beni da Deposito iva;

- codice TD23 per l’estrazione beni da Deposito iva con versamento dell’iva;

c) alle fatture differite con utilizzo del codice TD24, in relazione a cessioni documentate da ddt e prestazioni di servizi diversamente documentate (es. proforma), o TD25, per le fatture emesse dal promotore di una operazione triangolare;           

d) all’autoconsumo e alle cessioni gratuite senza rivalsa iva (TD27) e alla cessione di beni strumentali e passaggi interni (TD26).

Sono stati introdotti nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla “natura”, da compilare qualora non vi sia addebito di imposta. In particolare, i codici N2 (non soggette), N4 (non imponibili) e N6 (reverse charge), sono stati sostituiti dai seguenti sottocodici:

N2      

N2.1      

non soggette ad iva per carenza del requisito di territorialità

N2.2

non soggette – altri casi

N3

N3.1

non imponibili – esportazioni

N3.2

non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3

non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4

non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5

non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6

non imponibili – altre operazioni non concorrenti a formare il plafond

N6

N6.1

inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3

inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4

inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5

inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6

inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7

inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9

inversione contabile – altri casi

Infine, sono ampliate le informazioni da riportare nei campi dedicati alle ritenute che si arricchiscono dei codici RT03 (contributo Inps), RT04 (contributo Enasarco), RT05 (contributo Enpam) e RT06 (altro contributo previdenziale).

Gli operatori dovranno verificare l’aggiornamento dei propri software alle nuove specifiche tecniche e, per approfondimenti, potranno consultare la guida alla nuova fattura elettronica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (preleva qui).           

INFO FLASH N. 30/2020

23 Novembre 2020

AIUTI DALLE REGIONI A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI

Alcune regioni stanno adottando misure per sostenere le categorie che, in misura maggiore, stanno subendo gli effetti della crisi legata all’emergenza Covid-19: imprese, lavoratori e tutti i soggetti più fragili. Si segnalano, in particolare, i provvedimenti della Regione Lombardia.

Alcune regioni stanno adottando misure per sostenere le categorie che, in misura maggiore, stanno subendo gli effetti della crisi legata all’emergenza Covid-19: imprese, lavoratori e tutti i soggetti più fragili. Si segnalano, in particolare, i provvedimenti della Regione Lombardia.

Sì! Lombardia”: sostiene le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a due milioni di euro) e i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese, con un contributo a fondo perduto una tantum fino a 2.000 euro.

"Credito Ora": si rivolge alle microimprese della ristorazione e alle attività storiche prevedendo un sostegno all'accesso alla liquidità fino a 30.000 euro, attraverso un contributo a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse fino al 3% e di importo massimo di 2.500 euro, riconoscendo una copertura del 50% degli eventuali costi di garanzia nel limite di 300 euro.

"Credito Adesso Evolution”: beneficiari PMI, liberi professionisti e studi professionali per l’accesso agevolato al credito (finanziamenti da 30.000 a 800.000 euro) per fabbisogni di circolante.

"Dote Unica Lavoro”: contributo di 1.000 euro a favore di lavoratori autonomi senza partita iva e collaboratori anche occasionali.

Per informazioni e modalità di accesso agli indennizzi accedere qui

INFO FLASH N. 29/2020

13 Novembre 2020

L’INPS SPIEGA LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Con la circolare 12 novembre 2020, n. 128, l’Inps fornisce un’interpretazione sorprendente delle novità relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dal decreto Ristori-bis (vedi nota informativa 41) che, in sostanza, ritiene sostituiscano quelle del decreto Ristori, così che la sospensione riguarda:

-   i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi Inail) in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese, come sopra anticipato, le rate in scadenza relative alle rateazioni dei debiti contributivi concesse dall’Inps;

-  i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto Ristori-bis o che hanno sede operativa nelle zone arancione e rossa e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.

INFO FLASH N. 28/2020

5 Novembre 2020

DPCM 3 NOVEMBRE: ITALIA DIVISA IN TRE FASCE. LE NUOVE REGOLE CHE INTERESSANO GLI OPERATORI ECONOMICI.

Il DPCM 3 novembre 2020 ed allegati (preleva qui) introduce nuove disposizioni valide dal 6 novembre al 3 dicembre, differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio (gialla, arancione, rossa) alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma. Le tre fasce di rischio sono aggiornate ogni settimana con ordinanza del Ministero della salute efficace per un periodo minimo di 15 giorni. La prima ordinanza è stata emessa il 4 novembre e ha collocato Puglia e Sicilia in zona arancione e Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta in zona rossa.

  1. Disposizioni valide su tutto il territorio Nazionale
  • centri commerciali: chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei negozi fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi e edicole;
  • esercizi commerciali al dettaglio, locali pubblici o aperti al pubblico: ingressi dilazionati e divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto; obbligo di esporre, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale e di rispettare le linee guida di cui all’allegato 10 del dpcm; è raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
  • bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: attività consentite dalle 5 alle 18 (senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti, nelle aree di servizio lungo le autostrade, ospedali e aeroporti); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto fino alle 22 e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc.) e strutture ricettive: aperti;
  • palestre, piscine, centri benessere; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; teatri, sale da concerto, cinema; discoteche e sale da ballo; musei: chiusi
  • sagre, fiere, convegni, congressi ed eventi simili: non consentiti;
  • trasporto pubblico: è ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
  • spostamenti: dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute autocertificati (preleva qui modello_autodichiarazione_editabile); per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi;
  • istruzione: si svolge in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie e attività di laboratorio. Chiuse le Università, salvo specifiche attività. I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.
  1. Disposizioni comuni per le zone arancioni e rosse
  • bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: chiusi, salvo la ristorazione nelle aree di servizio lungo le autostrade, ospedali e aeroporti, la ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto, e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
  • spostamenti: vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. Ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ammessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza. Ammesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.
  • spostamenti fuori dal Comune di residenza: vietati salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, da situazioni di necessità, per motivi di salute o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune.
  1. Disposizioni per le zone rosse
  • esercizi commerciali al dettaglio: chiusi (salvo le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato 23). Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Chiusi i mercati (salvo le attività di vendita dei soli generi alimentari);
  • servizi alla persona: chiuse tutte le attività diverse da quelle individuate all’allegato 24 (lavanderie, tintorie; pompe funebri e attività connesse; barbieri e parrucchieri);
  • spostamenti: vietati anche gli spostamenti interni al Comune di residenza; l’attività motoria (passeggiate) è consentita da soli e in prossimità dell’abitazione; l’attività sportiva (es. running) è consentita solo all’aperto ed in forma individuale;
  • istruzione: si svolge in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e prima media.

INFO FLASH N. 27/2020

26 Ottobre 2020

UN ALTRO DPCM PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19: LE RESTRIZIONI PER TUTTI E PER MOLTI OPERATORI ECONOMICI IN PARTICOLARE

Il DPCM 25 ottobre 2020 ed allegati (preleva qui), con le norme di comportamento valide dal 25 ottobre al 24 novembre, di seguito esposte in via sommaria e non esaustiva.

  1. Obblighi e raccomandazioni generali

E’ obbligatorio:

  • mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
  • evitare assembramenti;
  • avere sempre con sé e indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai 6 anni;

  c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per i loro accompagnatori.

  • rimanere a casa e contattare il medico in caso di febbre superiore a 37,5°.

Sono fortemente raccomandati:

- l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

- evitare di spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

  1. Attività ammesse e vietate

Attività ammesse:

  • l’attività sportiva e motoria all’aperto, rispettivamente a distanza interpersonale di 2 metri e 1 metro, salvo che non sia necessaria la presenza di accompagnatori;
  • l’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento di funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati da 1 a 7 del dpcm;
  • l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;
  • l’accesso di minori e dei loro famigliari o accompagnatori alle aree gioco all’interno dei parchi e nei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche e ricreative con l’ausilio di operatori nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui all’allegato 8;
  • l’accesso ai musei.

Attività chiuse o vietate:

  • gli eventi e le competizioni sportive, fatta eccezione per quelle riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI e dalle federazioni, all’interno di impianti sportivi senza pubblico;
  • gli sport di contatto e le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione di quelle dei presidi sanitari e per finalità di assistenza e riabilitative), centri culturali, sociali e ricreativi ma è consentita l'attività sportiva di base all’aperto presso centri e circoli sportivi (es. tennis);
  • gli impianti sciistici salvo che per gli allenamenti di atleti professionisti e per l’utilizzo amatoriale subordinatamente all'adozione di apposite linee guida regionali;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • teatri, sale da concerto, cinema;
  • discoteche e sale da ballo;
  • le feste (con forte raccomandazione ad evitare anche quelle nelle abitazioni private), comprese quelle conseguenti alle cerimonie;
  • sagre, fiere, convegni, congressi ed eventi simili;
  • gite scolastiche e viaggi d’istruzione;
  • la permanenza degli accompagnatori, se non strettamente necessaria, nelle sale d’attesa di ospedali.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono svolgere attività didattica a distanza per una quota pari almeno al 75%, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

  1. Regole per le attività economiche e produttive.

Fermo restando il rispetto delle regole generali esposte al n. 1 (distanziamento, divieto di assembramento, uso della mascherina) e dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni, sono stabilite le seguenti principali regole specifiche:

a) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia esposto un cartello che riporti il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente, assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e sia impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

b) le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18 (senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti, nelle aree di rifornimento, ospedali e aereoporti); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto fino alle 24 e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

c) per le attività degli studi professionali è raccomandato l’utilizzo anche dello smart working, nella misura in cui compatibile, e l’adozione di protocolli di sicurezza;

d) le altre attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 12); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all. 13); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 14).

4. Limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero

Sono fortemente limitati gli spostamenti da, per e l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati di cui agli elenchi E e soprattutto F dell'allegato 20 (art. 4).

Sono previste autocertificazioni per le persone che arrivano da Stati di cui agli elenchi B, C, D, E ed F, e obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in caso di provenienza da Stati di cui agli elenchi C, D, E ed F (art. 5).

Inoltre, fatte salve alcune specifiche eccezioni (es. brevi soggiorni per motivi di lavoro, salute, ecc.) obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni in caso di arrivo dagli stati di cui all’elenco D, nonché E ed F (se ammessi) e obbligo di tampone preventivo all’ingresso in Italia, in caso di provenienza dagli stati di cui all’elenco C (art. 6).

5. Altre disposizioni

Sono confermati gli obblighi dei vettori e degli armatori (art. 7); le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 8); le misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 9); le disposizioni specifiche per la disabilità (art. 10).

  Il Governo ha annunciato tempestive e concrete misure di aiuto ai settori economici più colpiti dalle restrizioni.

INFO FLASH N. 26/2020

14 Ottobre 2020

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 GENNAIO 2021. LE REGOLE FINO AL 13 NOVEMBRE

Il D.L. 7 ottobre 2020, n.125 ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo Stato di emergenza sul territorio nazionale. In base al decreto, è stato emanato il DPCM 13 ottobre 2020 ed allegati (preleva qui), con le norme di comportamento valide dal 14 ottobre al 13 novembre, di seguito esposte in via sommaria e non esaustiva.

1) E’ obbligatorio indossare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e con esclusione dei predetti obblighi:

  a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

  b) per i bambini di età inferiore ai 6 anni;

 c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per i loro accompagnatori.

E' fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Obbligatorio stare a casa e contattare il medico in caso di febbre superiore a 37,5°.

Restano chiuse le discoteche e sono vietate:

  • le feste (con forte raccomandazione ad evitare anche quelle nelle abitazioni private), fatta eccezione per quelle conseguenti alle cerimonie fino ad un massimo di 30 persone;
  • le gite scolastiche;
  • la permanenza degli accompagnatori, se non strettamente necessaria, nelle sale d’attesa di ospedali.

     2)  Sono ammessi:

  • lo sport all’aperto a distanza interpersonale di 2 metri; lo sport in palestra nel rispetto del distanziamento e delle linee guida dell’Ufficio dello sport;
  • l’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento di funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati da 1 a 7 del dpcm;
  • l’accesso di minori e dei loro famigliari o accompagnatori alle aree gioco all’interno dei parchi e nei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche e ricreative con l’ausilio di operatori nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui all’allegato 8;
  • l’accesso agli stadi (nel limite del 15% della capienza), a cinema, teatri, sale concerti, fino a 1.000 persone all’aperto e 200 al chiuso, e solo con posti preassegnati;
  • l’accesso ai musei senza assembramenti;
  • le attività di centri benessere, termali, culturali a condizione che le  Regioni  e   le   Province   autonome   ne abbiano accertato la compatibilità con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori.

3) In relazione alle attività economiche e produttive, fermo restando il rispetto delle regole generali esposte al n. 1 (distanziamento, uso della mascherina, ecc.) e dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni, sono stabilite le seguenti principali regole specifiche:

a) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

b) le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00.

c) per le attività degli studi professionali è raccomandato l’utilizzo anche dello smart working, nella misura in cui compatibile, e l’adozione di protocolli di sicurezza;

d) le altre attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 12); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all. 13); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 14);

4) Sono vietati gli spostamenti da e per Stati diversi da quelli di cui agli elenchi A, B, C, D, E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato in suddetti Stati nei 14 giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati di cui all'elenco F, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute, di studio, per rientro al proprio domicilio e altre specifiche eccezioni indicate nell’art. 4.

Le persone che arrivano da Stati di cui agli elenchi C, D, E ed F, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

Inoltre, fatte salve alcune specifiche eccezioni (es. brevi soggiorni per motivi di lavoro, salute, ecc.) obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni in caso di arrivo dagli stati di cui all’elenco D, nonché E ed F (se ammessi) e obbligo di tampone preventivo o all’ingresso in Italia, in caso di provenienza dagli stati di cui all’elenco C.

5) Gli artt. 7 e 8 prevedono specifiche disposizioni rispettivamente in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera e di trasporto pubblico.

INFO FLASH N. 25/2020

14 Settembre 2020

FISSATA LA PERCENTUALE DEFINITIVA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

ll provvedimento 11 settembre 2020 prot. n. 302831 del direttore dell’agenzia delle Entrate ha definito che la percentuale del credito d’imposta spettante sulle spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (vedi nota informativa 32/20) da parte dei contribuenti che hanno presentato l’istanza entro lo scorso 7 settembre è pari al 15,6423% dell’ammontare del credito d’imposta comunicato. In buona sostanza, il credito d’imposta effettivamente riconosciuto, e ingannevolmente stabilito dal decreto Rilancio nella misura del 60%, si riduce al 9,38538% delle spese sostenute. L'importo del credito effettivamente spettante è comunque disponibile nel cassetto fiscale di ciascun contribuente.

PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SOSPESI COVID-19

Il 16 settembre partono i pagamenti di imposte e contributi sospesi a marzo, aprile e maggio, con facoltà per i contribuenti di usufruire delle scadenze stabilite dal decreto Rilancio o di quelle del decreto Agosto.

In particolare, i versamenti potranno essere effettuati:

- per intero entro il 16 settembre 2020;

- per intero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

- per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

- per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18 gennaio 2021.

INFO FLASH N. 24/2020

11 Giugno 2020

DAL 15 GIUGNO LE ISTANZE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

E’ stato pubblicato il Provvedimento del direttore Agenzia delle entrate 10 giugno 2020 che regola la modulistica, i termini e le modalità di predisposizione delle domande per il contributo a fondo perduto (vedi nota informativa 25/2020) previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio (DL 34/2020), unitamente alle relative specifiche tecniche.

Il contributo, non imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap, è riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, nonché di soggetti titolari di reddito agrario che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, hanno conseguito ricavi e compensi per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni e che, alternativamente:

i) ad aprile 2020 hanno registrato una diminuzione di oltre 1/3 del fatturato e dei corrispettivi conseguiti ad aprile 2019;

ii) hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

iii)  hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni i cui stati di emergenza (ad es. perché colpiti da eventi sismici, alluvionali, ecc.) erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato d’emergenza Covid-19.

Il contributo, che è comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per gli altri soggettiè calcolato sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:

•    20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 400.000;

•    15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 a fino a € 1.000.000;

•    10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino al limite di 5 milioni.

Ricavi e compensi non devono essere ragguagliati ad anno; per quanto riguarda il fatturato, si considerano le operazioni con data di effettuazione tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari.

I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2019 hanno diritto al contributo nella misura minima.

Sono esclusi dal contributo, oltre ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della richiesta o iniziata successivamente al 30 aprile 2020, professionisti e lavoratori autonomi che hanno diritto a percepire le indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL n. 18/2020 e professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistiche (Cassa Forense, Cnpadc, Cassa del Notariato, Inarcassa, ecc.),   

L’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate dal 15 giugno al 13 agosto 2020; in caso di contributo superiore a 150.000 euro, l’istanza deve riportare l’autocertificazione antimafia, deve essere predisposta in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente, ed inviata tramite PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

INFO FLASH N. 23/2020

8 Giugno 2020

OPERATIVO IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 6 giugno rende operativo il credito d’imposta sugli affitti commerciali a cui possono accedere gli esercenti imprese, arti, professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti.

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone, pagato nel 2020, a titolo di locazione, leasing (secondo la circolare limitatamente al leasing operativo) o concessione, relativamente ad immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale), con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per i soggetti che svolgono attività, solo stagionale, riconducibile alla sezione 55 dei codici ATECO, quali alberghi o agriturismi). Il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.

Il credito d’imposta spetta se gli esercenti suindicati hanno registrato nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020, corrispettivi e compensi inferiori a euro 5 milioni (limite non richiesto per alberghi e agriturismi) e se nei mesi di riferimento, con agevolazione calcolata separatamente per singolo mese, il fatturato (facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione), è stato almeno la metà di quello del corrispondente mese del 2019. Per gli immobili utilizzati ai soli fini dell’attività istituzionale dell’ente non commerciale, non è necessario il requisito del calo del fatturato. Le spese condominiali pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione concorrono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Se i canoni si riferiscono a prestazioni complesse (es. coworking) o ad affitto d’azienda, quando almeno un immobile sia ad uso non abitativo, il credito d’imposta è del 30%.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

•    in compensazione nel mod. F24 (senza concorrere all’applicazione del limite annuo di importi compensabili), successivamente al pagamento del canone (cod. tributo 6920), o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (con indicazione nel quadro RU);

•    o, in alternativa, può essere ceduto:

a) al locatore o al concedente, a titolo di pagamento del canone, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (es. canone 1.000, pagamento di 400 in denaro e 600 con la cessione del credito d’imposta);

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (che saranno controllabili solo in relazione ad utilizzi irregolari del credito) che avranno, a loro volta, facoltà di cedere il credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione del credito d’imposta.

Si ritiene che i soggetti esclusi dall’agevolazione fiscale possano ricorrere all’art. 1218 cod. civ. secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” e all’art. 1256, co. 2, in forza del quale, “se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile dell’inadempimento”, equiparandosi l’impossibilità alla “forza maggiore” derivante dall’emergenza da Covid-19.