Info Flash
INFO FLASH N. 4/2021
4 Ottobre 2021
DAL 4 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE L’ISTANZA PER IL BONUS SANIFICAZIONE
L’articolo 32 del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) riconosce un credito d’imposta sanificazione ad imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, e ai bed & breakfast, in relazione alle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell’attività lavorativa o istituzionale;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera a favore dei suindicati soggetti;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi alla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d'imposta, non tassato, spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili sostenute (rilevando, in generale, la data della fattura per le imprese e gli enti e la data del pagamento per i lavoratori autonomi) nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
La comunicazione per la richiesta del credito d’imposta deve essere inviata telematicamente dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 utilizzando il modello approvato con Provvedimento 15 luglio 2021, n. 191910.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia comunicherà, entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con cui rende nota la percentuale.
INFO FLASH N. 3/2021
24 Settembre 2021
DAL 1° AL 31 OTTOBRE LA COMUNICAZIONE PER IL BONUS PUBBLICITA’.
A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2021 (c.d. “prenotazione”) è differito al periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021). La comunicazione deve riportare i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nel 2021.
Il credito di imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.
I soggetti che avranno inviato la comunicazione prenotativa dovranno poi inviare, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2021.
A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta in base alle risorse disponibili, sarà possibile utilizzare lo stesso in compensazione con mod. F24 (codice tributo 6900).
INFO FLASH N. 2/2021
25 Agosto 2021
RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI AL 16 MAGGIO 2022 E DELLE MISURE D’ALLERTA AL 31 DICEMBRE 2023
Il perdurare dell’emergenza Covid e dei suoi effetti negativi sull’economia ha indotto a posticipare nuovamente l’entrata in vigore della nuova disciplina delle procedure concorsuali contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) destinata a sostituire la vecchia Legge Fallimentare del 1942.
L’entrata in vigore delle nuove norme, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, era stata posticipata a causa della pandemia al 1° settembre di quest’anno.
Ora, con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore della nuova disciplina non solo viene ulteriormente prorogata, ma è addirittura sdoppiata.
Infatti, mentre le norme concorsuali che interessano la nuova liquidazione giudiziale, il concordato preventivo e le altre procedure di composizione della crisi diverranno operative dal 16 maggio 2022, per l’entrata in vigore delle misure d’allerta previste dal Titolo II del Codice della Crisi (indicatori di crisi ed obblighi di segnalazione da parte di sindaci, revisori ed enti pubblici), occorrerà attendere addirittura il 31 dicembre 2023.
NUOVI STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI D’IMPRESA
Nel frattempo, per aiutare le imprese in difficoltà, sono state introdotte rilevanti modifiche alla Legge Fallimentare, che di fatto anticipano l’operatività di alcuni istituti contenuti nel Codice della Crisi, quali gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione agevolati.
Si appresta inoltre a debuttare dal prossimo 15 novembre un nuovo strumento: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che prevede l’intervento di un esperto indipendente che, ove ritenga ragionevole il risanamento dell’impresa, ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori al fine di trovare una soluzione negoziale alla crisi.
L’illustrazione dei nuovi strumenti di risoluzione della crisi aziendale sarà oggetto a breve di apposita nota informativa.
TABELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2021 – CU2021 – TASSA LIBRI SOCIALI
16 Febbraio 2021
TABELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2021 – CU2021 – TASSA LIBRI SOCIALI
Si allega tabella delle principali scadenze fiscali dell’anno 2021, in relazione alle quali si rammenta che:
- i sostituti d’imposta che nel 2020 hanno operato ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo o su redditi diversi, sono obbligati nel 2020 ad attestare i compensi corrisposti, utilizzando la Certificazione Unica (CU) che deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e al lavoratore/percipiente entro il termine unificato del 16 marzo 2021.
- entro il prossimo 16 marzo le società di capitali devono effettuare, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085", il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri sociali pari a 309,87 euro, se l’ammontare del capitale non supera l’importo di 516.456,90 euro, e 516,46 euro, se il capitale sociale supera tale importo.
INFO FLASH N. 1/2021
14 Gennaio 2021
AL VIA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
L’Agenzia delle Entrate (ris. 13.1.2021, n. 3) ha istituito i seguenti codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali
1. AL VIA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
L’Agenzia delle Entrate (ris. 13.1.2021, n. 3) ha istituito i seguenti codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali (vedi Nota informativa 1/2021):
- codici tributo “6932”, “6933”, “6934”, relativi al credito d’imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”, entrati in funzione o interconnessi (4.0) entro il 31 dicembre 2020;
- codici tributo “6935”, “6936”, “6937” relativi al nuovo credito d’imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0, utilizzabile già il 18 gennaio per i beni entrati acquistati ed in funzione o interconnessi tra il 1° gennaio e il 17 gennaio 2021.
In relazione agli acquisti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, ma ordinati entro il 2020 pagando un acconto di almeno il 20%, i contribuenti possono decidere, in assenza di un disposizione che regoli la sovrapposizione delle due norme, se applicare l’agevolazione ex L. 160/2019 o quella ex L. 178/2020, tenendo conto non solo dell’aliquota più elevata disposta dalla seconda agevolazione, ma anche dei diversi plafond disponibili nell’ambito delle due norme.
2. PAGAMENTO TRIBUTI SOSPESI
Si rammenta che il 18 gennaio parte la rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, del residuo 50% dei versamenti sospesi di marzo, aprile, maggio. L’INPS ha comunicato la proroga al 31 gennaio 2021 della prima rata.
3. TASSO LEGALE ALLO 0,01%
Il D.M. 11 dicembre 2020 ha fissato dal 1° gennaio 2021 il tasso annuo degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.) allo 0,01% (0,05% fino al 31.12.2020). Ai fini fiscali, il saggio legale è determinante, ad esempio, per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento e per il prospetto dei coefficienti che il ministero dell’Economia deve approvare per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite ai fini dell’imposta di registro.
INFO FLASH N. 31/2020
10 Dicembre 2020
LE NUOVE SPECIFICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL 2021
Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio il nuovo tracciato Xml della fattura elettronica con indicazione di codici più dettagliati, di specificazione dei casi in cui non vi sia addebito di imposta e di indicazione delle ritenute previdenziali.
Dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica, con modifiche per rendere le codifiche più aderenti alle fattispecie previste dalla normativa e consentire all’Agenzia di predisporre la bozza di dichiarazione annuale Iva da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021.
Sono innanzitutto introdotte nuove codifiche, afferenti al “tipo documento”, in relazione:
a) alle integrazioni iva, prima incluse nel cod. TD01, con codici diversi a seconda della tipologia di integrazione e che consentiranno di evitare di trasmettere l'Esterometro trimestrale per le fatture passive estere:
- codice TD16 per integrazione di fattura soggetta a reverse charge interno;
- codice TD17 per integrazione/autofattura a seguito di acquisto di servizi dall’estero;
- codice TD18 per integrazione a seguito di acquisto di beni intracomunitari;
- codice TD19 per integrazione/autofattura derivante dall’acquisto di beni o servizi da non residenti;
b) alle autofatture con codici differenziati a seconda dell’operazione:
- codice TD20 che resta valido nel caso di emissione dell’autofattura per regolarizzare e integrare una fattura;
- codice TD21 per l’emissione di autofattura per splafonamento;
- codice TD22 per l’estrazione beni da Deposito iva;
- codice TD23 per l’estrazione beni da Deposito iva con versamento dell’iva;
c) alle fatture differite con utilizzo del codice TD24, in relazione a cessioni documentate da ddt e prestazioni di servizi diversamente documentate (es. proforma), o TD25, per le fatture emesse dal promotore di una operazione triangolare;
d) all’autoconsumo e alle cessioni gratuite senza rivalsa iva (TD27) e alla cessione di beni strumentali e passaggi interni (TD26).
Sono stati introdotti nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla “natura”, da compilare qualora non vi sia addebito di imposta. In particolare, i codici N2 (non soggette), N4 (non imponibili) e N6 (reverse charge), sono stati sostituiti dai seguenti sottocodici:
N2 |
N2.1 |
non soggette ad iva per carenza del requisito di territorialità |
|
N2.2 |
non soggette – altri casi |
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N3 |
N3.1 |
non imponibili – esportazioni |
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N3.2 |
non imponibili – cessioni intracomunitarie |
||
N3.3 |
non imponibili – cessioni verso San Marino |
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N3.4 |
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
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N3.5 |
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
||
N3.6 |
non imponibili – altre operazioni non concorrenti a formare il plafond |
||
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|
||
N6 |
N6.1 |
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
|
N6.2 |
inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
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N6.3 |
inversione contabile – subappalto nel settore edile |
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N6.4 |
inversione contabile – cessione di fabbricati |
||
N6.5 |
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
||
N6.6 |
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
||
N6.7 |
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
||
N6.8 |
inversione contabile – operazioni settore energetico |
||
N6.9 |
inversione contabile – altri casi |
Infine, sono ampliate le informazioni da riportare nei campi dedicati alle ritenute che si arricchiscono dei codici RT03 (contributo Inps), RT04 (contributo Enasarco), RT05 (contributo Enpam) e RT06 (altro contributo previdenziale).
Gli operatori dovranno verificare l’aggiornamento dei propri software alle nuove specifiche tecniche e, per approfondimenti, potranno consultare la guida alla nuova fattura elettronica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (preleva qui).
INFO FLASH N. 30/2020
23 Novembre 2020
AIUTI DALLE REGIONI A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI
Alcune regioni stanno adottando misure per sostenere le categorie che, in misura maggiore, stanno subendo gli effetti della crisi legata all’emergenza Covid-19: imprese, lavoratori e tutti i soggetti più fragili. Si segnalano, in particolare, i provvedimenti della Regione Lombardia.
Alcune regioni stanno adottando misure per sostenere le categorie che, in misura maggiore, stanno subendo gli effetti della crisi legata all’emergenza Covid-19: imprese, lavoratori e tutti i soggetti più fragili. Si segnalano, in particolare, i provvedimenti della Regione Lombardia.
“Sì! Lombardia”: sostiene le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a due milioni di euro) e i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese, con un contributo a fondo perduto una tantum fino a 2.000 euro.
"Credito Ora": si rivolge alle microimprese della ristorazione e alle attività storiche prevedendo un sostegno all'accesso alla liquidità fino a 30.000 euro, attraverso un contributo a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse fino al 3% e di importo massimo di 2.500 euro, riconoscendo una copertura del 50% degli eventuali costi di garanzia nel limite di 300 euro.
"Credito Adesso Evolution”: beneficiari PMI, liberi professionisti e studi professionali per l’accesso agevolato al credito (finanziamenti da 30.000 a 800.000 euro) per fabbisogni di circolante.
"Dote Unica Lavoro”: contributo di 1.000 euro a favore di lavoratori autonomi senza partita iva e collaboratori anche occasionali.
Per informazioni e modalità di accesso agli indennizzi accedere qui
INFO FLASH N. 29/2020
13 Novembre 2020
L’INPS SPIEGA LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
Con la circolare 12 novembre 2020, n. 128, l’Inps fornisce un’interpretazione sorprendente delle novità relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dal decreto Ristori-bis (vedi nota informativa 41) che, in sostanza, ritiene sostituiscano quelle del decreto Ristori, così che la sospensione riguarda:
- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi Inail) in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese, come sopra anticipato, le rate in scadenza relative alle rateazioni dei debiti contributivi concesse dall’Inps;
- i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto Ristori-bis o che hanno sede operativa nelle zone arancione e rossa e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.
INFO FLASH N. 28/2020
5 Novembre 2020
DPCM 3 NOVEMBRE: ITALIA DIVISA IN TRE FASCE. LE NUOVE REGOLE CHE INTERESSANO GLI OPERATORI ECONOMICI.
Il DPCM 3 novembre 2020 ed allegati (preleva qui) introduce nuove disposizioni valide dal 6 novembre al 3 dicembre, differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio (gialla, arancione, rossa) alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma. Le tre fasce di rischio sono aggiornate ogni settimana con ordinanza del Ministero della salute efficace per un periodo minimo di 15 giorni. La prima ordinanza è stata emessa il 4 novembre e ha collocato Puglia e Sicilia in zona arancione e Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta in zona rossa.
- Disposizioni valide su tutto il territorio Nazionale
- centri commerciali: chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei negozi fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi e edicole;
- esercizi commerciali al dettaglio, locali pubblici o aperti al pubblico: ingressi dilazionati e divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto; obbligo di esporre, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale e di rispettare le linee guida di cui all’allegato 10 del dpcm; è raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
- bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: attività consentite dalle 5 alle 18 (senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti, nelle aree di servizio lungo le autostrade, ospedali e aeroporti); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto fino alle 22 e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc.) e strutture ricettive: aperti;
- palestre, piscine, centri benessere; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; teatri, sale da concerto, cinema; discoteche e sale da ballo; musei: chiusi
- sagre, fiere, convegni, congressi ed eventi simili: non consentiti;
- trasporto pubblico: è ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
- spostamenti: dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute autocertificati (preleva qui modello_autodichiarazione_editabile); per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi;
- istruzione: si svolge in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie e attività di laboratorio. Chiuse le Università, salvo specifiche attività. I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.
- Disposizioni comuni per le zone arancioni e rosse
- bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: chiusi, salvo la ristorazione nelle aree di servizio lungo le autostrade, ospedali e aeroporti, la ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto, e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
- spostamenti: vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. Ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ammessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza. Ammesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.
- spostamenti fuori dal Comune di residenza: vietati salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, da situazioni di necessità, per motivi di salute o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune.
- Disposizioni per le zone rosse
- esercizi commerciali al dettaglio: chiusi (salvo le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato 23). Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Chiusi i mercati (salvo le attività di vendita dei soli generi alimentari);
- servizi alla persona: chiuse tutte le attività diverse da quelle individuate all’allegato 24 (lavanderie, tintorie; pompe funebri e attività connesse; barbieri e parrucchieri);
- spostamenti: vietati anche gli spostamenti interni al Comune di residenza; l’attività motoria (passeggiate) è consentita da soli e in prossimità dell’abitazione; l’attività sportiva (es. running) è consentita solo all’aperto ed in forma individuale;
- istruzione: si svolge in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e prima media.
INFO FLASH N. 27/2020
26 Ottobre 2020
UN ALTRO DPCM PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19: LE RESTRIZIONI PER TUTTI E PER MOLTI OPERATORI ECONOMICI IN PARTICOLARE
Il DPCM 25 ottobre 2020 ed allegati (preleva qui), con le norme di comportamento valide dal 25 ottobre al 24 novembre, di seguito esposte in via sommaria e non esaustiva.
- Obblighi e raccomandazioni generali
E’ obbligatorio:
- mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- evitare assembramenti;
- avere sempre con sé e indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai 6 anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per i loro accompagnatori.
- rimanere a casa e contattare il medico in caso di febbre superiore a 37,5°.
Sono fortemente raccomandati:
- l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- evitare di spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Attività ammesse e vietate
Attività ammesse:
- l’attività sportiva e motoria all’aperto, rispettivamente a distanza interpersonale di 2 metri e 1 metro, salvo che non sia necessaria la presenza di accompagnatori;
- l’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento di funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati da 1 a 7 del dpcm;
- l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;
- l’accesso di minori e dei loro famigliari o accompagnatori alle aree gioco all’interno dei parchi e nei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche e ricreative con l’ausilio di operatori nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui all’allegato 8;
- l’accesso ai musei.
Attività chiuse o vietate:
- gli eventi e le competizioni sportive, fatta eccezione per quelle riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI e dalle federazioni, all’interno di impianti sportivi senza pubblico;
- gli sport di contatto e le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione di quelle dei presidi sanitari e per finalità di assistenza e riabilitative), centri culturali, sociali e ricreativi ma è consentita l'attività sportiva di base all’aperto presso centri e circoli sportivi (es. tennis);
- gli impianti sciistici salvo che per gli allenamenti di atleti professionisti e per l’utilizzo amatoriale subordinatamente all'adozione di apposite linee guida regionali;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- teatri, sale da concerto, cinema;
- discoteche e sale da ballo;
- le feste (con forte raccomandazione ad evitare anche quelle nelle abitazioni private), comprese quelle conseguenti alle cerimonie;
- sagre, fiere, convegni, congressi ed eventi simili;
- gite scolastiche e viaggi d’istruzione;
- la permanenza degli accompagnatori, se non strettamente necessaria, nelle sale d’attesa di ospedali.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono svolgere attività didattica a distanza per una quota pari almeno al 75%, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.
- Regole per le attività economiche e produttive.
Fermo restando il rispetto delle regole generali esposte al n. 1 (distanziamento, divieto di assembramento, uso della mascherina) e dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni, sono stabilite le seguenti principali regole specifiche:
a) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia esposto un cartello che riporti il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente, assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e sia impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
b) le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18 (senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti, nelle aree di rifornimento, ospedali e aereoporti); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto fino alle 24 e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
c) per le attività degli studi professionali è raccomandato l’utilizzo anche dello smart working, nella misura in cui compatibile, e l’adozione di protocolli di sicurezza;
d) le altre attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 12); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all. 13); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 14).
4. Limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero
Sono fortemente limitati gli spostamenti da, per e l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati di cui agli elenchi E e soprattutto F dell'allegato 20 (art. 4).
Sono previste autocertificazioni per le persone che arrivano da Stati di cui agli elenchi B, C, D, E ed F, e obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in caso di provenienza da Stati di cui agli elenchi C, D, E ed F (art. 5).
Inoltre, fatte salve alcune specifiche eccezioni (es. brevi soggiorni per motivi di lavoro, salute, ecc.) obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni in caso di arrivo dagli stati di cui all’elenco D, nonché E ed F (se ammessi) e obbligo di tampone preventivo all’ingresso in Italia, in caso di provenienza dagli stati di cui all’elenco C (art. 6).
5. Altre disposizioni
Sono confermati gli obblighi dei vettori e degli armatori (art. 7); le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 8); le misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 9); le disposizioni specifiche per la disabilità (art. 10).
Il Governo ha annunciato tempestive e concrete misure di aiuto ai settori economici più colpiti dalle restrizioni.