Focus terzo settore

ONLUS - Iscrizione RUNTS 31 marzo 2026 (Corollario informative 4/2025 e 1/2026)

13 Marzo 2026

Si richiama la tassativa scadenza del prossimo 31 marzo 2026 (salvo proroga dell’ultima ora) riguardante le ONLUS attualmente iscritte all’Anagrafe unica, a seguito della soppressione del relativo registro dal 1/1/2026.

1. Soppressione dell'Anagrafe unica delle Onlus

Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, è stata definitivamente soppressa. Di conseguenza, gli Enti (esercenti attività erogativa) che intendono continuare a operare nell’ambito del Terzo Settore dovranno procedere con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In alternativa, gli Enti (esercenti attività economica) che intendano assumere la qualifica di Impresa Sociale dovranno presentare apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

2. Termine per l'iscrizione

Le ONLUS già accreditate negli elenchi permanenti del 5 per mille al 31 dicembre 2025 devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Il rispetto di tale termine è fondamentale per: mantenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e continuare a beneficiare del contributo del 5 per mille nelle annualità successive.

3. Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di iscrizione al RUNTS deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accedendo con: SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE) del Legale Rappresentante dell’Ente. Per le ONLUS dotate di personalità giuridica, la pratica deve essere presentata tramite il Notaio che ha redatto il nuovo statuto.

4. Documentazione da allegare

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati, tra gli altri: atto costitutivo; statuto aggiornato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore; ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli ministeriali. Per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in surroga dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere allegato il regolamento di cui all’art. 14 del D.M. n. 106/2020.

5. Verifica dell'obbligo dell'organo di controllo

In sede di verifica dei bilanci, è necessario accertare anche la presenza dell’eventuale obbligo di nomina dell’Organo di controllo. Tale obbligo scatta quando, negli ultimi due bilanci approvati, risultano superati due dei limiti previsti dall’art. 30, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017. (attivo euro 110.000= entrate euro 220.000= 5 dipendenti). La nomina è inoltre sempre obbligatoria per le Fondazioni.

6. Conseguenze della mancata iscrizione

La mancata presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine previsto comporta rilevanti conseguenze: perdita della qualifica di ONLUS; impossibilità di accedere al contributo del 5 per mille; obbligo di devoluzione del patrimonio dell’Ente, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

11 Marzo 2026

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) ha profondamente riformato il regime fiscale delle erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS), introducendo un sistema organico di detrazioni e deduzioni applicabili sia alle persone fisiche sia ai soggetti IRES. La presente circolare intende fornire un quadro di sintesi della disciplina vigente.

1. Soggetti beneficiari

Le agevolazioni fiscali si applicano alle erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ivi comprese le Cooperative sociali. Sono escluse le Imprese sociali costituite in forma societaria diversa da quella cooperativa. Rientrano tra i potenziali beneficiari:

  • Enti del Terzo Settore (ETS);
  • ONLUS (in fase di cessazione del regime transitorio);
  • Associazioni di promozione sociale (APS);
  • Organizzazioni di volontariato (ODV);
  • Enti filantropici;
  • Cooperative sociali;
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Associazioni riconosciute e non riconosciute;
  • Fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

2. Condizioni per la fruizione delle agevolazioni

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 83 CTS, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) Destinazione: Le liberalità devono essere impiegate per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

b) Incumulabilità: La detrazione e la deduzione previste dall’art. 83 CTS non sono cumulabili tra loro né con altre agevolazioni fiscali riferite alle medesime erogazioni.

c) Tracciabilità: Le erogazioni in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

3. Agevolazioni per persone fisiche

Ai sensi dell’art. 83, comma 1, CTS, le persone fisiche possono alternativamente optare per:

a) detrazione d’imposta

  • pari al 30% dell’erogazione effettuata;
  • elevata al 35% se destinata a organizzazioni di volontariato;
  • su un importo complessivo non superiore a euro 30.000 per periodo d’imposta.

b) deduzione dal reddito complessivo

  • nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con possibilità di riportare l’eventuale eccedenza.

 

4. Agevolazioni per soggetto IRES

Per i soggetti IRES, l’art. 83, comma 2, CTS prevede esclusivamente la deduzione dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% del reddito dichiarato; l’eventuale eccedenza riportabile nei quattro esercizi successivi.

L’agevolazione si applica alle erogazioni in denaro e in natura a favore di tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali.

 

5. Erogazioni liberali alle cooperative sociali

Le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, rientrano tra i destinatari delle erogazioni liberali agevolate ai sensi dell’art. 83 CTS.

L’ente beneficiario è tenuto a rilasciare apposita certificazione attestante: l’avvenuto ricevimento della somma o dei beni; la destinazione statutaria; il possesso dei requisiti normativi; le modalità di pagamento tracciabile; la partita IVA e il numero di iscrizione all’Albo delle Cooperative.

La certificazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, CTS.

 

6. Erogazioni liberali in natura

Le erogazioni possono avere ad oggetto beni in natura, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 novembre 2019.

1.Criteri di valorizzazione

Il valore rilevante ai fini della detrazione o deduzione è determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR, ossia in base al valore normale del bene.

In particolare:

  • beni strumentali: residuo valore fiscale al momento del trasferimento;
  • beni merce: minore tra valore normale e valore determinato con metodo della media ponderata o FIFO.

2. Perizia giurata

Qualora il valore della cessione superi euro 30.000 o non sia determinabile con criteri oggettivi, il donatore deve acquisire perizia giurata, con data non antecedente a 90 giorni dal trasferimento. Una copia deve essere consegnata all’ente beneficiario.

3. Documentazione

L’erogazione in natura deve risultare da atto scritto contenente:

  • dichiarazione del donatore con descrizione analitica dei beni e relativo valore;
  • dichiarazione dell’ente con impegno alla destinazione statutaria.

 

7. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 ha introdotto l’obbligo per gli ETS (incluse le cooperative sociali), con ricavi superiori a euro 220.000, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo, i dati delle erogazioni in denaro ricevute da persone fisiche.

La comunicazione deve indicare l’ammontare delle erogazioni; le modalità di pagamento; i dati identificativi del donatore. Sono previste sanzioni pari a 100 euro per ciascuna comunicazione omessa.

 

8. Aspetti contabili e di bilancio

L’Ente beneficiario deve rilevare contabilmente l’erogazione nel rispetto del Codice civile e del principio contabile OIC 35, classificandola:

  • tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A.5) ovvero;
  • tra i proventi da raccolta fondi/contributi da terzi secondo gli schemi ETS.

Le liberalità non costituiscono corrispettivo di prestazioni e sono escluse dal campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

REGIME FISCALE DAL 2026

9 Marzo 2026

Con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’entrata in vigore del regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore, a decorrere dal 1° gennaio 2026, che segna la conclusione della fase transitoria. Di seguito si riepilogano sinteticamente i principali aspetti della nuova disciplina.

1. Qualificazione fiscale dell'ente

La qualificazione fiscale degli enti è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dal Codice del Terzo Settore (CTS). La distinzione tra ente commerciale ed ente non commerciale si basa sulla prevalenza delle entrate derivanti da attività commerciali (impresa) rispetto a quelle derivanti da attività non commerciali (erogative).

  • Ente commerciale: prevalenza di entrate derivanti da attività d’impresa.
  • Ente non commerciale: prevalenza di entrate derivanti da attività erogative.

La natura delle attività svolte deve essere verificata sia sotto il profilo formale (statuto, atto costitutivo) sia sotto il profilo sostanziale (attività effettivamente svolte).

Il mutamento di qualifica opera dall’inizio del periodo di imposta in cui si superano i limiti.

 

2. Nuovi criteri di non commercialità

Un’attività di interesse generale è considerata non commerciale se svolta a titolo gratuito oppure se i ricavi non superano i costi effettivi (con tolleranza del 6% per 3 anni). Nel calcolo devono essere inclusi:

  • costi effettivi diretti ed indiretti;
  • costi figurativi dei volontari non occasionali;
  • valore normale di beni e servizi erogati gratuitamente;
  • differenze tra valore normale e costo effettivo di acquisto.

Il superamento sistematico dei limiti può comportare la riqualificazione dell’attività come commerciale.

 

3. Attività diverse e limiti di secondarietà

Gli enti del Terzo Settore possono svolgere attività diverse, purché siano previste dallo statuto e siano secondarie rispetto alle finalità istituzionali.

In particolare, i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive, oppure non devono superare il 66% dei costi complessivi.

Un monitoraggio costante degli equilibri economici è fondamentale per garantire il rispetto di tali limiti.

 

4. Raccolta fondi

La raccolta fondi è ammessa anche in forma organizzata e continuativa. Tuttavia, le somme raccolte devono essere destinate esclusivamente alle attività di interesse generale.

Obblighi di trasparenza:

  • rendicontazione chiara e separata delle entrate e delle spese relative alle raccolte fondi;
  • obbligo di relazione illustrativa per ogni iniziativa.

Le raccolte fondi occasionali sono esenti da imposizione tributaria, purché rispettino le seguenti condizioni: i) iniziative occasionali; ii) concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; iii) beni ceduti di modico valore.

 

5. Depositi bilanci 2025 al RUNTS

Gli ETS privi di personalità giuridica possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa se i proventi non superano 300.000 euro.

Gli ETS con proventi inferiori a 60.000 euro possono redigere il rendiconto per cassa in forma aggregata, semplificando ulteriormente la rendicontazione. Il Decreto Ministeriale di riferimento è ancora in attesa di pubblicazione.

 

6. Il nuovo regime IVA delle operazioni permutive

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina IVA delle operazioni permutative, sostituendo il criterio del valore normale con quello basato sull’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni o prestazioni scambiate.

La nuova regola si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

Per i contratti anteriori alla riforma possono emergere criticità, tra cui la necessità di rendere noti alla controparte dati sensibili sui costi e sui margini e la difficoltà nell’individuazione dei costi imputabili alle operazioni oggetto di permuta.

 

7. Cessazione delle ONLUS (ns. circolare 4/2025)

Le ONLUS che intendono continuare a operare come Enti del Terzo settore (ETS) devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. In mancanza di iscrizione entro il termine, è prevista la devoluzione del patrimonio, salvo specifiche eccezioni.

La domanda può essere presentata dall’ente o dal notaio e deve essere corredata da atto costitutivo, statuto adeguato al Codice e ultimi due bilanci approvati; in presenza dei requisiti dimensionali previsti dal Codice è necessaria anche la nomina dell’Organo di controllo.

Se la procedura di iscrizione si conclude nel corso del 2026, la qualifica di ETS produce effetti retroattivi dall’inizio dell’anno. Resta tuttavia incerto il regime applicabile nel periodo intermedio agli enti che abbiano presentato la domanda ma non siano ancora iscritti, non essendo più qualificabili come ONLUS ma neppure ancora come ETS.

TRASFORMAZIONE DELLE ONLUS IN ETS

23 Luglio 2025

Le ONLUS devono presentare entro il 31 marzo 2026 domanda di iscrizione al RUNTS, scegliendo tra qualifica di ETS o Impresa Sociale. L’iscrizione consente di mantenere continuità operativa e benefici fiscali; in caso contrario, si rischia la cancellazione dall’anagrafe e la devoluzione del patrimonio. Il processo richiede adeguamento statutario e trasmissione telematica. Si consiglia di avviare l’iter con anticipo.

1. Termine per la trasformazione o iscrizione nel RUNTS

Le ONLUS attualmente iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate sono tenute, entro il 31 marzo 2026, a presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tale iscrizione dovrà essere effettuata optando per una delle due seguenti qualificazioni:

•    Ente del Terzo Settore (ETS), qualora prevalga l’attività erogativa (es. attività di utilità sociale, assistenza, cultura);

•    Impresa Sociale (IS), nel caso in cui l’attività economica rivesta carattere prevalente e sia svolta in forma imprenditoriale.

L’iscrizione al RUNTS rappresenta non solo un obbligo normativo per le ONLUS, ma anche un passaggio strategico per garantire la continuità operativa, l’accesso a vantaggi fiscali, contributivi e finanziari riservati agli ETS, nonché la possibilità di mantenere rapporti istituzionali, accedere a fondi pubblici e mantenere o avviare convenzioni con enti pubblici.

2. Conseguenze della mancata trasformazione

Il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2026 comporta le seguenti conseguenze:

- decadenza dalla qualifica di ONLUS e cancellazione automatica dalla relativa Anagrafe, per effetto dell’abrogazione del regime ONLUS prevista dal 1° gennaio 2026;

- obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale, vale a dire di quanto accumulato durante il periodo di iscrizione quale ONLUS.

Le uniche eccezioni riguardano ONLUS soggette a controllo pubblico (es. fondazioni convenzionate) o trust ONLUS, per le quali la legge 104/2024 prevede deroghe specifiche.

3. Adeguamenti statutari e procedura

Il passaggio richiede l’adeguamento in sede notarile dello statuto alle disposizioni inderogabili del CTS (es. finalità di interesse generale, obblighi di rendicontazione, regime di non commercialità art. 79 CTS) e la successiva trasmissione telematica della domanda di iscrizione al RUNTS, corredata da verbali assembleari e consiliari; statuto aggiornato; documentazione fiscale e amministrativa; ogni ulteriore allegato richiesto dall’Ufficio RUNTS competente.

4. Tempistica e raccomandazioni operative

Sebbene il termine ultimo sia formalmente fissato al 31 marzo 2026, si raccomanda vivamente di avviare la procedura con largo anticipo, per poter affrontare con serenità tutte le fasi previste: convocazione degli organi competenti e relative delibere; predisposizione e approvazione dello statuto conforme; deposito notarile e invio telematico della domanda; eventuale interlocuzione con l’Ufficio RUNTS (che potrebbe richiedere integrazioni o chiarimenti).

LINEE GUIDA DEL NUOVO REGIME FISCALE ETS CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2026

19 Maggio 2025

Con il nulla osta della Commissione europea annunciato a marzo 2025, diventa pienamente efficace dal 1° gennaio 2026 la riforma fiscale del Codice del Terzo Settore, che introduce una disciplina organica volta a distinguere tra ETS “commerciali” e “non commerciali”, con regimi fiscali differenziati. La riforma persegue l’obiettivo di favorire la sostenibilità degli enti a finalità civica e di assicurare equità competitiva rispetto agli operatori for profit”.

1. Definizione di commercialità

La qualificazione fiscale di un ETS dipende dalla natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale esercitate. Ai fini IRES, sono considerate non commerciali le attività:

  • svolte a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo da parte degli utenti;
  • svolte dietro corrispettivo che non eccede i costi effettivi, inclusi quelli indiretti e al netto dei contributi pubblici non obbligatori;
  • i cui ricavi non superano del 6% i costi sostenuti, per ciascun esercizio e per non oltre due esercizi consecutivi.

Sono inoltre sempre considerate non commerciali, a prescindere da tali criteri, specifiche attività quali:

  • la ricerca scientifica di rilevante interesse sociale, a condizione che gli utili siano reinvestiti e che non vi siano accessi preferenziali ai risultati da parte di soggetti privati;
  • le attività sanitarie e socio-sanitarie gestite da Fondazioni ex IPAB, in assenza di compensi agli amministratori.

Ulteriori semplificazioni si applicano ad APS e ODV per specifiche attività non commerciali.

 

2. Criteri per la qualificazione fiscale dell’ente

Un ETS si qualifica come “commerciale” quando i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, sommati ai ricavi da attività diverse, superano le entrate di natura non commerciale (contributi; liberalità; quote associative, ecc.).

Le sponsorizzazioni, sebbene siano tassabili, non rilevano ai fini del calcolo della natura fiscale dell’ente.

Ne deriva che:

  • un ETS “non commerciale” è tassato solo per i proventi derivanti da attività a carattere commerciale (comprese quelle diverse);
  • un ETS “commerciale” è tassato sull’intera base imponibile, anche per le entrate tipicamente non commerciali.

La novità di maggior rilievo è che anche un ETS “commerciale” può mantenere la qualifica di ente del Terzo Settore, beneficiando quindi di agevolazioni extra-tributarie e della visibilità connessa all’iscrizione nel RUNTS.

 

3. Regime forfetario

L’art. 80 del CTS prevede un regime fiscale agevolato forfetario applicabile agli ETS “non commerciali”, in relazione:

  • ai ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali;
  • ai ricavi da attività diverse, purché nel complesso non venga superata la soglia di prevalenza delle attività non commerciali.

Il reddito imponibile si determina applicando coefficienti di redditività differenziati (es. per servizi o cessione di beni), a cui si sommano plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e proventi immobiliari.

L’opzione per il regime forfetario si esercita con la dichiarazione dei redditi e ha durata minima triennale, salvo revoca successiva. È prevista anche la possibilità di esercizio dell’opzione in sede di dichiarazione di inizio attività IVA.

APS e ODV possono accedere a un regime speciale semplificato (art. 86 CTS), a condizione che i ricavi commerciali non superino i 130.000 euro annui. In tal caso, sono esonerate dalla tenuta della contabilità, fatto salvo l’obbligo di conservazione dei documenti.

Dal 2026, il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 sarà abrogato per tutte le associazioni, anche non ETS, con unica eccezione per le ASD, a cui continuerà ad applicarsi.

 

4. Regime specifico per Imprese Sociali

Le Imprese Sociali, disciplinate dal D.lgs. 112/2017, beneficeranno di un regime fiscale coerente con la loro missione statutaria. In particolare, sarà esente da imposte il reddito reinvestito nell’attività istituzionale o destinato all’incremento del patrimonio. Una novità che allinea il trattamento fiscale al ruolo sociale svolto, rispetto all’attuale assimilazione agli enti profit.

 

5. Regime Iva per Enti Associativi

Dal 1° gennaio 2026, gli enti associativi passeranno dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA, come già anticipato nella precedente informativa 2024. Tale modifica comporterà l’obbligo di rivedere:

  • le modalità di fatturazione;
  • la gestione della detrazione e indetraibilità dell’IVA;
  • la struttura dei contratti e dei rapporti economici.

L’impatto sarà significativo, specie per le associazioni che sinora operavano senza un sistema IVA formalizzato. Si raccomanda una tempestiva revisione dei processi amministrativi e contabili.

 

6. Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Con l’entrata in vigore del nuovo regime ETS e IS, l’anagrafe delle ONLUS sarà soppressa dal 1° gennaio 2026. Le ONLUS dovranno:

  • decidere se iscriversi al RUNTS come ETS (commerciali o non commerciali);
  • oppure optare per la qualifica di Impresa Sociale;

entro il 31 marzo 2026, pena la cancellazione d’ufficio e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Data la storica diffusione delle ONLUS, è fondamentale che tali enti effettuino un’accurata analisi della propria operatività, valutando con attenzione il percorso più coerente con le finalità statutarie e la sostenibilità economica.

 

7. Conclusioni e prospettive

 La riforma fiscale del Terzo Settore rappresenta un passaggio epocale che impone a tutti gli enti un’attenta revisione del proprio assetto fiscale, statutario e contabile. Ulteriori interventi normativi sono attesi nei prossimi mesi, tra cui:

  • decreti attuativi per l’implementazione operativa della riforma;
  • autorizzazioni UE in materia di strumenti finanziari etici e titoli di solidarietà.

Lo Studio rimane a disposizione per:

  1. supportare la valutazione delle opzioni disponibili;
  2. predisporre gli adempimenti necessari;
  3. assistere nella transizione verso il nuovo assetto normativo.

IL MODELLO 231 PER GLI ETS

31 Marzo 2025

L'adozione del modello 231 rappresenta per gli Enti del Terzo Settore un'importante opportunità per rafforzare la governance interna e prevenire rischi legali. Sebbene non obbligatorio, il modello costituisce un'esimente dalla responsabilità amministrativa in caso di reati commessi da soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La sua implementazione richiede un'attenta analisi dei rischi specifici dell'organizzazione e l'adozione di misure preventive adeguate, inclusi sistemi di controllo interno, procedure operative e meccanismi di segnalazione degli illeciti.

Applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli Enti del Terzo Settore

Negli ultimi anni, gli Enti del Terzo Settore (ETS) hanno assunto una crescente rilevanza economica e sociale, tanto da essere oggetto di un riordino normativo organico culminato con il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS). In parallelo, è emerso il tema dell’applicabilità agli ETS della responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs. 231/2001.

Tale decreto prevede la responsabilità dell’ente per reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti apicali o subordinati. L’art. 1, comma 2, ne estende l’ambito anche ad associazioni e fondazioni, anche prive di personalità giuridica. Sono invece esclusi gli enti pubblici non economici e quelli con funzioni di rilievo pubblico.

Gli enti non profit non sono espressamente esclusi dal decreto, sebbene alcuni ritengano che la mancanza di scopo di lucro li sottragga all’applicazione. Tuttavia, la logica economico-finanziaria di molti reati presupposto e la possibilità di vantaggi indebiti per i soggetti coinvolti rendono coerente la loro inclusione nel perimetro della disciplina.

A chiarire questo quadro interviene l’art. 30, comma 6, CTS, che impone all’organo di controllo degli ETS di vigilare anche sull’eventuale osservanza della normativa 231, evidenziando come tale disciplina possa essere pertinente, soprattutto per gli enti strutturati.

 

L’utilità del Modello 231 per gli ETS

L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) consente all’Ente del Terzo Settore di:

  • Prevenire il rischio di commissione di reati;
  • Escludere o attenuare la propria responsabilità penale;
  • Rafforzare trasparenza, governance e controllo interno;
  • Accrescere la fiducia di stakeholder, enti pubblici e finanziatori;
  • Allinearsi agli obblighi di vigilanza previsti dal CTS.

 

Considerazioni operative

Un MOG efficace si basa su:

  • Mappatura delle attività a rischio;
  • Individuazione delle aree sensibili;
  • Valutazione del rischio (risk assessment);
  • Protocolli e misure di controllo idonei.

L’adozione del Modello 231 rappresenta per l’ETS uno strumento strategico di tutela, gestione e trasparenza.

INFORMATIVA ETS N. 1 - 2025 - LEGGE DI BILANCIO 2025 – NOVITA’ FISCALI

22 Gennaio 2025

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce novità fiscali per il Terzo Settore e il Non Profit, con interventi che rafforzano la trasparenza e ottimizzano le risorse pubbliche. Tra i principali temi trattati: controlli sui contributi, comunicazioni sulle erogazioni liberali e proroga del regime IVA.

1. Limiti e controlli sui contributi agli enti privati

Dal 1° gennaio 2025, gli Organi di controllo degli enti che ricevono contributi statali dovranno:

  • verificare l’uso dei contributi

  • trasmettere una relazione annuale al Ministero dell’Economia (art. 1, comma 857).

Le modalità operative saranno definite con un decreto entro fine marzo. Inoltre, gli enti saranno soggetti a limiti di spesa basati sulla media degli anni 2021-2023 (o 2022-2023 per Fondazioni lirico-sinfoniche).

2. Comunicazione delle erogazioni liberali al Ministero della Cultura

Dal 2025, i beneficiari delle erogazioni culturali dovranno:

  • comunicare i dati tramite il portale dei procedimenti del Ministero della Cultura.

  • effettuare la comunicazione tra il 1° e il 31 gennaio 2025.

Ogni beneficiario potrà inserire fino a 100 erogazioni. Per un numero superiore, occorre concordare le modalità con il Ministero.

3. Comunicazione delle erogazioni liberali ad altri enti

ONLUS, Enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, Fondazioni e Associazioni riconosciute dovranno:

  • trasmettere i dati delle erogazioni liberali eseguite da persone fisiche nel 2024.

  • effettuare la comunicazione entro il 16 marzo 2025 all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo riguarda enti con ricavi superiori a 220.000 euro; per gli altri è facoltativo.

4. Proroga dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA degli enti associativi

Il passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione, già analizzato nell’ultima informativa del 2024, è stato posticipato al 1° gennaio 2026.

Nuovo Regime IVA 2025

21 Novembre 2024

Dal 1° gennaio 2025, salvo interventi governativi, tutti gli enti associativi passeranno dall’attuale regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA. Questo cambiamento coinvolge tutte le associazioni, richiedendo una riorganizzazione amministrativa e contabile.

Cosa Cambia: Esclusione vs Esenzione

Esclusione (attuale)

Le operazioni svolte dagli enti associativi nei confronti dei soci sono escluse dall’ambito IVA. Non comportano obblighi di emissione di fattura o scontrino fiscale, semplificando la gestione contabile.

Esenzione (dal 2025)

Le stesse operazioni saranno esenti IVA, portando a nuove obbligazioni:

  • Apertura della partita IVA.
    Tutti gli enti dovranno dotarsi di partita IVA, anche per attività strettamente istituzionali.
  • Emissione di documenti fiscali.
    Non sarà più possibile rilasciare semplici ricevute non fiscali per corrispettivi specifici.
    Sarà necessario emettere:
    • Fatture elettroniche esenti IVA.
    • Scontrini fiscali, se dotati di registratore di cassa.
  • Gestione contabile complessa.
    La tenuta della partita IVA richiederà:
    • Registrazione contabile dei documenti.
    • Contabilità separata tra attività istituzionali e commerciali.
    • Riconciliazione fiscale delle entrate con implicazioni IVA/IRES.

Conseguenze della Riqualificazione

  1. Impatto Economico e Operativo
    • Incremento dei costi gestionali:
      Gli enti dovranno sostenere spese per software, registratori di cassa e consulenze contabili.
    • Nuovi oneri amministrativi:
      Maggiore complessità nella gestione delle entrate e nella classificazione delle attività
    • Riorganizzazione Interna

Formazione del personale per gestire i nuovi adempimenti.

In alcuni casi, necessità di affidare la contabilità a soggetti esterni

  1. Differenziazione delle Entrate
    Gli enti devono distinguere chiaramente:
    • Corrispettivi specifici: Esenti IVA ma con obbligo di documentazione fiscale.
    • Entrate liberali: Escluse dall’IVA e dall’IRES, senza obbligo di fatturazione.
    • Entrate commerciali: Restano imponibili IVA/IRES.

In Conclusione

Il passaggio da esclusione a esenzione IVA implica una ridefinizione totale della gestione amministrativa degli enti associativi. Adattarsi rapidamente e con un piano strategico ben definito sarà cruciale per minimizzare gli impatti negativi e garantire la conformità alle nuove normative.

SEMPLIFICAZIONI OPERATIVE PER IL TERZO SETTORE

29 Luglio 2024

Entra in vigore il 3 agosto la Legge 4 luglio 2024, n. 104, che apporta alcune semplificazioni per gli Enti non profit, modificando i corrispondenti articoli del Codice del Terzo Settore (CTS)

  • Il nuovo art. 24 del CTS consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota; alle medesime condizioni, lo statuto può prevedere il voto per corrispondenza.
  • Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale possono adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile (art. 13 CTS). I professionisti potranno essere delegati al deposito di tutti gli atti al RUNTS.
  • Gli Enti del Terzo Settore sono esclusi dalla responsabilità solidale, normalmente gravante sugli eredi, per il pagamento complessivo delle imposte di successione e donazione. (art. 36 D. Lgs 346/1990)
  • L’iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, per le imprese sociali costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è efficace anche per l'acquisizione della personalità giuridica. (art. 11 CTS)
  • Sono rivisti (art. 30 e 31 CTS) come segue i limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle associazioni del Terzo Settore (tra partentesi il limite precedente):
  •                                                          organo di controllo      organo di revisione

     Attivo patrimoniale                             € 150.000 (110.000)      € 1.500.000 (1.100.000)

     Ricavi, rendite                                    € 300.000 (220.000)      € 3.000.000 (2.200.000)

     numero dipendenti                             7 (5)                            20 (12)

  • Per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, iscritti anche al Registro unico del terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi, devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. In tale evenienza, tali proventi sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito a tali enti l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali (art. 6 CTS). Solo le ASD non iscritte al RUNTS potranno continuare ad applicare il regime forfettario della Legge 398/1991.
  • Rapporti di lavoro dipendente nelle APS - Le associazioni di promozione sociale possono impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% (rispetto al precedente 5%) del numero degli associati/volontari. (art. 36 CTS)
  • Rendiconto per cassa – Viene elevato da 220.000 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli Enti del terzo settore senza personalità giuridica può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Inoltre, tutti gli Enti del terzo settore con proventi, comunque denominati, pari o inferiori a 60.000 euro, potranno redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, secondo uno schema di prossima emanazione ministeriale (art. 13, CTS).
  • La rete associativa ha un anno di tempo per reintegrare gli associati al numero minimo di 100, pena la cancellazione dal Registro unico del terzo settore. (art. 41 CTS)

Scadenze 2024.3 Promemoria per gli ETS

22 Aprile 2024

ODV e APS sono tenute ad aggiornare entro il 30.6 il numero di associati. Gli ETS più strutturati sono chiamati a valutare l’adozione del mod.231. La legge di bilancio introduce norme di interpretazione autentica sull’esenzione dall’IMU e sul monitoraggio delle imprese sociali.

Comunicazioni obbligatorie al RUNTS x ODV e APS

Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono tenute ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. Il DM n. 106 del 15.09.2020, fornisce le informazioni sulle tipologie di aggiornamento che devono essere effettuate, come di seguito esemplificate.

Associati - Deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per: numero di persone fisiche; numero di enti giuridici, identificandoli e specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts dell’Ente che sta effettuando l’aggiornamento. Tali informazioni sono inerenti ai dettami del CTS che dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, che deve essere composta: per lOdv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv; per Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps..

Le altre informazioni – Le altre informazioni da aggiornare sono quelle relative: al numero dei Volontari iscritti nel registro dell’Ente e degli Enti aderenti; nonchè agli eventuali lavoratori, dipendenti e/o parasubordinati con posizione assicurativa, presso le Odv e le Aps.

ETS – Adozione del modello D.lgs 231/2001         

Gli ENP ora ETS hanno subito una costante crescita numerica ed economica sino a rappresentare oltre il sette per cento del PIL nazionale, circostanza che ha comportato un intervento normativo organico, rappresentato dal Decreto legislativo 117/2017 (Codice Terzo Settore), in merito all’applicabilità agli Enti della norma in materia di responsabilità amministrativa degli enti giuridici (Dlgs 231/2001).

La caratteristica fondamentale da considerare ai fini della applicabilità della norma sembra essere l’esistenza di una organizzazione, cioè di un soggetto di diritto caratterizzato da un certo grado di complessità organizzativa che, in quanto tale, si distingue dai singoli soggetti che lo compongono.

Tutti gli enti destinatari della norma, al fine di contenere il rischio di commissioni di reati, sono tenuti quindi a valutare l’adozione di un modello di organizzazione e gestione (MOG) ed a nominare il competente organo di vigilanza (ODV).

Esenzione IMU per immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali

La Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) introduce alcune norme di interpretazione autentica in relazione all’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti non commerciali ai sensi della L. 160/2019. In quanto norme di interpretazione autentica, hanno efficacia anche per gli anni precedenti all’entrata in vigore.

Esenzione dall’IMU per gli Enti non commerciali

L’esenzione dall’IMU spetta se vi è la coesistenza di: a) un requisito soggettivo, in quanto il soggetto passivo IMU deve qualificarsi come “ente non commerciale” ai sensi del TUIR; b) un requisito oggettivo, ossia l’utilizzo dell’immobile, da parte dell’ente non commerciale possessore, delle attività istituzionali assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto.

Esenzione per gli immobili concessi in comodato

La suddetta esenzione spetta anche per l’immobile che l’ente non commerciale proprietario (o titolare di un diritto reale di godimento) concede in comodato, purché: a) il comodatario sia un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente; b) l’ente non commerciale comodatario svolga nell’immobile ricevuto esclusivamente le attività istituzionali individuate come sopra, secondo modalità non commerciali.

Esenzione in assenza temporanea delle attività istituzionali

L’esenzione dall’IMU spetta anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali da parte dell’ente non commerciale, purché al contempo: l’immobile risulti comunque strumentale allo svolgimento delle predette attività e il mancato esercizio attuale delle attività istituzionali non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.

Monitoraggio di imprese sociali nell’ambito del Terzo settore

La Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) dispone un’integrazione alla norma che prevede le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sulle imprese sociali, di cui al D. Lgs. n.112/2017. In particolare (art. 15 comma 4) si dispone che con decreto del MLPS siano definiti le forme, i contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e la relativa destinazione di tale attività ispettiva a cui sono sottoposte almeno una volta all’anno. La disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2024, inoltre prevede che, le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato, affinché le stesse somme siano riassegnate all’ispettorato Nazionale del lavoro ed agli altri enti eventualmente legittimati.