Info Flash

INFO FLASH N. 6

5 Marzo 2020

PRIMO DECRETO CORONA-VIRUS

Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19, prevede per tutti i contribuenti la proroga:

  • dal 9 al 31 marzo per la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche e delle comunicazioni dei dati per la precompilata 2020,
  • dal 23 luglio al 30 settembre per l’invio del modello 730 precompilato da parte di CAF ed intermediari.

Il decreto ha anche previsto:

  • la sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile di parte dei versamenti fiscali (cartelle di pagamento, avvisi di addebito enti previdenziali, avvisi di accertamento esecutivi, rottamazione-ter, diritti camerali e utenze) per i contribuenti residenti nelle c.d. “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) o che si avvalgono di intermediari ivi residenti;
  • la sospensione fino al 30 aprile 2020 per tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020.

INFO FLASH N. 5

21 Febbraio 2020

TERMINI DI STAMPA DEI LIBRI CONTABILI E FISCALI RELATIVI AL 2018

I libri e le scritture contabili dell'impresa (libro giornale, mastrini, libri iva, libro inventari, libro beni ammortizzabili) possono essere tenuti:

- con modalità tradizionali, cioè su supporto cartaceo, avvalendosi anche di sistemi elettronici;

- con modalità informatiche (conservazione digitale).

A seguito della semplificazione introdotta dal D.L. 34/2019, chi opta per i metodi conservativi tradizionali non ha più l’obbligo di eseguire la stampa cartacea entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi 2 marzo 2020 per i soggetti con periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2018) o, in relazione al solo libro beni ammortizzabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (2 dicembre 2019), in quanto è sufficiente che, entro tali termini, i libri siano “aggiornati” e pronti alla stampa in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza.

La conservazione digitale dei documenti prevede invece l’apposizione della firma digitale e del riferimento temporale entro i suindicati termini.

In entrambi i casi, l'imposta di bollo sul libro giornale e sul libro inventari, pari a 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, è liquidata in un'unica soluzione mediante F24 online (cod. tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

INFO FLASH N. 4

11 Febbraio 2020

TABELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2020 – CU 2020 – TASSA LIBRI SOCIALI

Si allega tabella delle principali scadenze fiscali dell’anno 2020, in relazione alle quali si rammenta che:

- i sostituti d’imposta che nel 2019 hanno operato ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo o su redditi diversi, sono obbligati nel 2020 ad attestare i compensi corrisposti, utilizzando la Certificazione Unica (CU) che deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 e al lavoratore/percipiente entro il 31 marzo 2020.

- entro il prossimo 16 marzo le società di capitali devono effettuare, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085", il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri sociali pari a 309,87 euro, se l’ammontare del capitale non supera l’importo di 516.456,90 euro, e 516,46 euro, se il capitale sociale supera tale importo.

INFO FLASH N. 3

3 Febbraio 2020

STRETTA SUI FORFETARI

Dal 2020, sono escluse dal regime agevolato della flat tax al 15% le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro e che hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori superiori a 20.000 euro.

Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che, pur non essendone obbligati, emettono la fattura elettronica, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, cioè a quattro anni.

E’ stata soppressa, prima della sua entrata in vigore, la flat tax al 20% che era stata prevista per i contribuenti con ricavi o compensi oltre 65mila e fino a 100mila euro.

INFO FLASH N. 2

27 Gennaio 2020

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I BUONI PASTO

Le legge di bilancio 2020 riduce la quota non imponibile dei buoni pasto “cartacei” e incrementa la soglia di non imponibilità dei buoni pasto “elettronici”, stabilendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (in luogo del precedente limite di 5,29 euro) e 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (in luogo del precedente limite di 7,00 euro).

INFO FLASH N. 1

20 Gennaio 2020

DAL 1° GENNAIO 2020 DETRAZIONE IRPEF SOLO SULLE SPESE MEDICHE PAGATE CON STRUMENTI TRACCIABILI

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese mediche (fatta esclusione per i medicinali, I dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture accreditate al ssn) e gli altri oneri (es. attività sportive dei figli, spese funebri, intermediazione immobiliare, spese veterinarie, abbonamenti al trasporto pubblico,  rette scolastiche) spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con sistemi di pagamento “tracciabili” (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

E’ pertanto opportuno conservare, oltre al documento di spesa, anche la prova del pagamento “tracciabile”.

Inoltre, le detrazioni per gli oneri spettano per intero qualora il reddito complessivo non superi il limite di 120.000 euro; per redditi superiori le detrazioni diminuiranno gradualmente, azzerandosi al superamento di 240.000 euro. Risulterà quindi conveniente che gli oneri a favore dei figli a carico siano sostenuti direttamente dal genitore il cui reddito non superi 120.000 euro. La limitazione non si applica agli interessi passivi e alle spese mediche.

CIRCOLARE OPERATIVA 11/2019

13 Dicembre 2019

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO: SUPER E IPER AMMORTAMENTO SOSTITUITI DA UN CREDITO D’IMPOSTA. VALUTAZIONI DI CONVENIENZA DI FINE ANNO.

Un emendamento all’art. 22 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede che la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing (super e iper ammortamento), sia sostituita da un credito d’imposta del 6% del costo, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, elevabile (in relazione ai beni rientranti nel beneficio dell’ iper-ammortamento) al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% tra i 2,5 e i 10 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il nuovo credito d’imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti, purché l’investimento sia effettuato, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2020.

Le imprese devono quindi valutare la convenienza e la possibilità di effettuare entro il 31 dicembre l’ordine degli investimenti, pagando l’acconto del 20%, considerando che il risparmio fiscale è pari:

- al 7,2% con investimento massimo di 2,5 milioni (contro il 6% del credito d’imposta per investimenti complessivamente non eccedenti 2 milioni);

- al 40,8% per gli investimenti in beni iper-ammortizzabili fino a 2,5 milioni (contro il 40% del credito d’imposta);

- al 24% per gli investimenti in beni iper-ammortizzabili tra i 2,5 e i 10 milioni (contro il 20% del credito d’imposta);

- al 12% per gli investimenti in beni iper-ammortizzabili oltre 10 milioni, fino ad un limite di 20 (nessun credito d’imposta).

E’ previsto anche un credito di imposta del 15%, fino a 700mila euro di spesa, per gli investimenti in software collegati a Industria 4.0.

Non si considerano gli effetti derivanti dall’attualizzazione dei benefici (il credito d’imposta è utilizzabile in 5 anni, a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione, a fronte di un recupero con l’ammortamenti in 6-8 anni).

CIRCOLARE OPERATIVA 10-2019

6 Dicembre 2019

NOMINA DEL SINDACO O DEL REVISORE ENTRO IL 16.12.2019

Facendo seguito a quanto già indicato nella nota informativa 11/2019, ricordiamo che il codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14) ha accentuato il ruolo del collegio sindacale e del revisore nell’ambito della prevenzione e tempestiva emersione della crisi di impresa, e conseguentemente abbassato i limiti patrimoniali ed economici, superati i quali, la società deve procedere alla nomina del sindaco o del revisore.

È infatti sufficiente che sia superato, per due esercizi consecutivi, uno dei seguenti limiti:

1) attivo dello stato patrimoniale: euro 4 milioni;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 4 milioni;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

In sede di prima applicazione della norma, l’art. 379 del Codice stabilisce che le società che hanno superato nei due esercizi antecedenti il 16.3.2019, data di entrata in vigore del Codice, uno dei suindicati limiti, sono obbligate, entro il 16 dicembre 2019, a nominare, con assemblea dei soci, alternativamente:

- un sindaco unico o il collegio sindacale, a cui affidare sia il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione (in breve “controllo di legalità”), sia la revisione legale dei conti;

- un sindaco unico o il collegio sindacale, incaricato solo del controllo di legalità, e un revisore legale o una società di revisione;

- un revisore legale o una società di revisione (soluzione probabilmente più gettonata), deputato al solo controllo della contabilità e del bilancio.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il 5 dicembre il documento “La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte”, proponendo, in particolare, di accordare alle S.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale, la possibilità di provvedere in sede di approvazione del bilancio evitando una nomina negli ultimi giorni dell’esercizio che rende difficile per il sindaco o revisore analizzare e valutare il rischio di revisione ai fini dell’accettazione dell’incarico e redigere la relazione sul bilancio di un esercizio durante il quale non ha svolto attività.

Non si può che condividere la ragionevolezza ed opportunità della proposta del CNDEC, ma, in assenza di un intervento legislativo, si suggerisce all’organo amministrativo delle società interessate di convocare entro il 16.12.2019  l’assemblea affinchè proceda alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, in modo da non incorrere nella sanzione disposta dall’articolo 2631 cod. civ. per omessa convocazione dell’assemblea (da 1.032 euro a 6.197 euro), e nemmeno in quella prevista dall’articolo 2630 cod. civ. per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese nei termini prescritti (da 103 euro a 1.032 euro).

CIRCOLARE OPERATIVA 9-2019

5 Dicembre 2019

DETRAZIONE IVA E MONITORAGGIO SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

In linea generale, il momento in cui è possibile detrarre l’Iva è determinato dalla data di esigibilità dell’imposta, coincidente con l’effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi), e dal possesso della fattura. La detrazione deve però essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La suddetta regola richiede un attento monitoraggio delle fatture ricevute in prossimità della fine dell’anno, distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
  • fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019, per le quali è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020 (con registrazione in apposito sezionale);
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore, non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

CIRCOLARE OPERATIVA 8-2019

30 Settembre 2019

LA DATA SULLA FATTURA DIFFERITA

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla data della fattura differita. Dal 1° ottobre la fattura immediata deve essere inviata allo Sdi sempre entro 12 giorni.

 

Con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nella fattura differita (vedi nota informativa 21/2019) è possibile indicare sia la data dell’ultima delle operazioni effettuate nel mese, sia la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che l’invio Sistema di Interscambio (SdI) dovrà essere effettuato entro il 15 del mese successivo.

Si ricorda anche che dal 1° ottobre non sarà più possibile trasmettere al SdI senza sanzioni la fattura immediata entro il termine della liquidazione iva; il termine ultimo è il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione (generalmente, stipulazione per gli immobili, consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento per i servizi) che deve essere sempre indicata nella fattura.