Info Flash
INFO FLASH N. 1
20 Gennaio 2020
DAL 1° GENNAIO 2020 DETRAZIONE IRPEF SOLO SULLE SPESE MEDICHE PAGATE CON STRUMENTI TRACCIABILI
Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese mediche (fatta esclusione per i medicinali, I dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture accreditate al ssn) e gli altri oneri (es. attività sportive dei figli, spese funebri, intermediazione immobiliare, spese veterinarie, abbonamenti al trasporto pubblico, rette scolastiche) spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con sistemi di pagamento “tracciabili” (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
E’ pertanto opportuno conservare, oltre al documento di spesa, anche la prova del pagamento “tracciabile”.
Inoltre, le detrazioni per gli oneri spettano per intero qualora il reddito complessivo non superi il limite di 120.000 euro; per redditi superiori le detrazioni diminuiranno gradualmente, azzerandosi al superamento di 240.000 euro. Risulterà quindi conveniente che gli oneri a favore dei figli a carico siano sostenuti direttamente dal genitore il cui reddito non superi 120.000 euro. La limitazione non si applica agli interessi passivi e alle spese mediche.
CIRCOLARE OPERATIVA 11/2019
13 Dicembre 2019
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO: SUPER E IPER AMMORTAMENTO SOSTITUITI DA UN CREDITO D’IMPOSTA. VALUTAZIONI DI CONVENIENZA DI FINE ANNO.
Un emendamento all’art. 22 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede che la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing (super e iper ammortamento), sia sostituita da un credito d’imposta del 6% del costo, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, elevabile (in relazione ai beni rientranti nel beneficio dell’ iper-ammortamento) al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% tra i 2,5 e i 10 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Il nuovo credito d’imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti, purché l’investimento sia effettuato, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2020.
Le imprese devono quindi valutare la convenienza e la possibilità di effettuare entro il 31 dicembre l’ordine degli investimenti, pagando l’acconto del 20%, considerando che il risparmio fiscale è pari:
- al 7,2% con investimento massimo di 2,5 milioni (contro il 6% del credito d’imposta per investimenti complessivamente non eccedenti 2 milioni);
- al 40,8% per gli investimenti in beni iper-ammortizzabili fino a 2,5 milioni (contro il 40% del credito d’imposta);
- al 24% per gli investimenti in beni iper-ammortizzabili tra i 2,5 e i 10 milioni (contro il 20% del credito d’imposta);
- al 12% per gli investimenti in beni iper-ammortizzabili oltre 10 milioni, fino ad un limite di 20 (nessun credito d’imposta).
E’ previsto anche un credito di imposta del 15%, fino a 700mila euro di spesa, per gli investimenti in software collegati a Industria 4.0.
Non si considerano gli effetti derivanti dall’attualizzazione dei benefici (il credito d’imposta è utilizzabile in 5 anni, a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione, a fronte di un recupero con l’ammortamenti in 6-8 anni).
CIRCOLARE OPERATIVA 10-2019
06 Dicembre 2019
NOMINA DEL SINDACO O DEL REVISORE ENTRO IL 16.12.2019
Facendo seguito a quanto già indicato nella nota informativa 11/2019, ricordiamo che il codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14) ha accentuato il ruolo del collegio sindacale e del revisore nell’ambito della prevenzione e tempestiva emersione della crisi di impresa, e conseguentemente abbassato i limiti patrimoniali ed economici, superati i quali, la società deve procedere alla nomina del sindaco o del revisore.
È infatti sufficiente che sia superato, per due esercizi consecutivi, uno dei seguenti limiti:
1) attivo dello stato patrimoniale: euro 4 milioni;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 4 milioni;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
In sede di prima applicazione della norma, l’art. 379 del Codice stabilisce che le società che hanno superato nei due esercizi antecedenti il 16.3.2019, data di entrata in vigore del Codice, uno dei suindicati limiti, sono obbligate, entro il 16 dicembre 2019, a nominare, con assemblea dei soci, alternativamente:
- un sindaco unico o il collegio sindacale, a cui affidare sia il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione (in breve “controllo di legalità”), sia la revisione legale dei conti;
- un sindaco unico o il collegio sindacale, incaricato solo del controllo di legalità, e un revisore legale o una società di revisione;
- un revisore legale o una società di revisione (soluzione probabilmente più gettonata), deputato al solo controllo della contabilità e del bilancio.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il 5 dicembre il documento “La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte”, proponendo, in particolare, di accordare alle S.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale, la possibilità di provvedere in sede di approvazione del bilancio evitando una nomina negli ultimi giorni dell’esercizio che rende difficile per il sindaco o revisore analizzare e valutare il rischio di revisione ai fini dell’accettazione dell’incarico e redigere la relazione sul bilancio di un esercizio durante il quale non ha svolto attività.
Non si può che condividere la ragionevolezza ed opportunità della proposta del CNDEC, ma, in assenza di un intervento legislativo, si suggerisce all’organo amministrativo delle società interessate di convocare entro il 16.12.2019 l’assemblea affinchè proceda alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, in modo da non incorrere nella sanzione disposta dall’articolo 2631 cod. civ. per omessa convocazione dell’assemblea (da 1.032 euro a 6.197 euro), e nemmeno in quella prevista dall’articolo 2630 cod. civ. per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese nei termini prescritti (da 103 euro a 1.032 euro).
CIRCOLARE OPERATIVA 9-2019
05 Dicembre 2019
DETRAZIONE IVA E MONITORAGGIO SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO
In linea generale, il momento in cui è possibile detrarre l’Iva è determinato dalla data di esigibilità dell’imposta, coincidente con l’effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi), e dal possesso della fattura. La detrazione deve però essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
La suddetta regola richiede un attento monitoraggio delle fatture ricevute in prossimità della fine dell’anno, distinguendo tra:
- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019, per le quali è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020 (con registrazione in apposito sezionale);
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.
Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore, non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.
CIRCOLARE OPERATIVA 8-2019
30 Settembre 2019
LA DATA SULLA FATTURA DIFFERITA
Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla data della fattura differita. Dal 1° ottobre la fattura immediata deve essere inviata allo Sdi sempre entro 12 giorni.
Con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nella fattura differita (vedi nota informativa 21/2019) è possibile indicare sia la data dell’ultima delle operazioni effettuate nel mese, sia la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che l’invio Sistema di Interscambio (SdI) dovrà essere effettuato entro il 15 del mese successivo.
Si ricorda anche che dal 1° ottobre non sarà più possibile trasmettere al SdI senza sanzioni la fattura immediata entro il termine della liquidazione iva; il termine ultimo è il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione (generalmente, stipulazione per gli immobili, consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento per i servizi) che deve essere sempre indicata nella fattura.
CIRCOLARE OPERATIVA 7/2019
05 Aprile 2019
Decreto crescita. Novità per le imprese
Il Consiglio dei ministri del 4 aprile ha approvato, salvo intese, il c.d. decreto crescita. Di seguito alcune anticipazioni sul provvedimento che, per quanto aperto a modifiche, contiene significative misure, anche ad efficacia immediata, per le imprese.
Viene reintrodotta la maggiorazione del 30% su ammortamenti e canoni di leasing per gli investimenti (non eccedenti 2,5 milioni di euro) in beni materiali strumentali nuovi, diversi dai mezzi di trasporto, effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine di acquisto e versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto.
La complicata disciplina della mini-IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019 (vedi nota informativa 7/2019) viene sostituita dalla più semplice previsione per il 2019 di un’aliquota IRES del 22,5% (invece che del 24%) sull’utile dell’esercizio 2018 accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. L’aliquota sarà ridotta al 21,5% nel 2020, al 20,5% nel 2021 e al 20% a regime.
La percentuale di deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMU sugli immobili strumentali è innalzata al 50% per il 2019 e al 60% dal 2020.
Ulteriori misure, che saranno analizzate una volta definitive, riguardano, a titolo non esaustivo:
- la semplificazione delle procedure per la fruizione dell’agevolazione patent box;
- la proroga, fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- l’incremento delle agevolazioni previste nell’ambito del regime degli impatriati;
- la riproposizione del c.d. “bonus aggregazioni”;
- incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico;
- incentivi per l’edilizia.
Infine, in relazione agli obblighi di indicare in nota integrativa i contributi pubblici ricevuti, il decreto chiarisce (vedi nota informativa 13/2019) che devono essere pubblicati solo importi e informazioni riguardanti “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” che siano stati “effettivamente erogati”.
circolare operativa 6/2019
27 Febbraio 2019
Proroga spesometro, esterometro e dati liquidazione Iva
Sono differite le scadenze delle seguenti comunicazioni:
- al 10 aprile la scadenza dell’invio della comunicazione dei dati della liquidazione Iva del quarto trimestre 2018
- al 30 aprile le scadenze per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa al secondo semestre 2018 e delle comunicazioni delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”) relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019.
circolare operativa 4/2019
08 Febbraio 2019
Comunicazione operazioni transfrontaliere: l'esterometro
Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto un nuovo adempimento, il c.d. esterometro, per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti.
Sono esonerate dall’obbligo di comunicazione (ma non dall’INTRA), le operazioni attive per le quali è stata emessa fattura elettronica e trasmessa con il codice destinatario XXXXXXX (7 volte X).
L’esterometro deve essere inviato mensilmente dai titolari di partita iva (esclusi i forfetari, i minimi e i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia o che abbiano nominato un rappresentante fiscale) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o di ricezione del documento comprovante l’operazione. La prima scadenza per l’esterometro è fissata il 28 febbraio.
Riepilogando, fatto salvo che non siano oggetto di fatturazione elettronica o di bolletta doganale, devono essere comunicate le seguenti operazioni:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti in Italia (anche se ivi identificati ai fini IVA);
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
circolare operativa 3/2019
18 Gennaio 2019
Fatturazione elettronica: l’agenzia chiarisce alcuni casi dubbi
Di seguito alcuni dei chiarimenti dell’agenzia delle entrate.
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L’unica fattura è quella elettronica
Se il fornitore non emette la fattura elettronica (salvo limitati casi di esonero, es. forfetari), trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa e ilcessionario/committente (titolare di partita IVA) non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura portando in detrazione l’IVA relativa.
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Data della fattura
Fattura immediata: nel campo “Data” del file Xml va indicata la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione/trasmissione della fattura allo Sdi;
fattura differita: la data della fattura è la data di emissione della fattura poiché all’interno della stessa fattura sono riportati i dati del DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.
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Autofatture
Le autofatture su acquisti interni in reverse charge (es. servizi di pulizia e manutenzione su edifici) devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD1”
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Lettere di intento
Le fatture emesse a esportatori abituali devono recare gli estremi della dichiarazione d’intento.
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Come rifiutare una fattura ricevuta
E’ possibile solo con canali diversi dallo Sdi (es. email o pec).
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Clienti consumatori finali
L’operatore Iva è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche ai consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia cartacea o pdf della fattura elettronica emessa, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
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Commercianti al dettaglio
Se il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chiede l’emissione della fattura, l’esercente può alternativamente:
- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale (con scorporo del relativo ammontare dai corrispettivi giornalieri) da utilizzare come documenti idonei (in quanto equipollenti al DDT) per l’emissione di una “fattura differita”
- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica (come consentito fino al 30.6 o, se mensili, al 30.9, successivamente entro 10 giorni), la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente quietanza, scontrino/ricevuta fiscale o stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
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Enti terzo settore
Un ente non commerciale che esercita sia attività istituzionali sia attività commerciali, comunica al fornitore il proprio codice fiscale se effettua l’acquisto per fini istituzionali, la partita iva in caso di acquisto per finalità commerciali.
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Fatture fuori campo iva
Non sono obbligatorie; qualora emesse, il "codice natura" da utilizzare è “N2”.
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Fatture a non residenti
Le fatture elettroniche emesse a soggetti non residenti devono recare il codice destinatario XXXXXXX (evitando la comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA); se però gli stessi sono identificati in Italia ai fini Iva occorre inserire il valore “0000000”.
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Fattura con solo iva
Per l’emissione è necessario utilizzare il tipo documento “Fattura semplificata”.
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Distributori di carburante
Su questo l’Agenzia non si è pronunciata, ma fare rifornimento “documentato” è diventato complicato: i casi limite sono il rifiuto all’emissione della fattura elettronica o l’addebito di una commissione; generalmente è necessario scaricare l’applicazione utilizzata dai distributori che consente il riconoscimento del QR code o la fotografia della ricevuta erogata dal distributore e la conseguente emissione della FE.