Focus terzo settore

IL DECRETO CRESCITA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

5 Luglio 2019

La legge 29 giugno 2019, n. 58, di conversione del c.d. “decreto crescita” (D. L. 30 aprile 2019, n. 34) dispone la proroga al 30 giugno 2020 dei termini per l’adeguamento degli statuti.

Nuovi termini per adeguamento degli statuti

Nella prima newsletter dell’anno sulla riforma del terzo settore avevamo dato rilievo alla scadenza del 3 agosto 2019 per l’adeguamento degli statuti delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. Il decreto crescita proroga tale termine al 30 giugno 2020, con validità anche per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali, il cui termine era scaduto lo scorso 20 gennaio 2019.

La proroga, per quanto auspicata, comporta uno slittamento della data prevista di effetto della riforma del terzo settore, stabilita al 1° gennaio dell’anno successivo dell’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ora posticipata al 30.6.2020, non potendo essere slegata rispetto a quella finale degli adeguamenti statutari. Di conseguenza, gli effetti fiscali della riforma del terzo settore non potranno entrare in vigore prima del 1° gennaio 2021.

Gli indici sintetici di affidabilità (ISA)

Si fa inoltre presente che anche gli Enti non commerciali che svolgono attività d’impresa sono soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). La logica sta nel valutare tutte le partite Iva, il cui codice di attività sia compreso in quelli per i quali è stato approvato l’apposito modulo e che non ne siano escluse. Gli Enti non commerciali, secondo le istruzioni ufficiali, ne sarebbero esclusi solo in caso di determinazione forfettaria del reddito di impresa. Gli Enti che ne sono compresi possono avvalersi della proroga dei versamenti fiscali al 30 settembre 2019.

Enti associativi assistenziali (cenni)

E’ introdotta all’art. 148 del Tuir una disposizione che consente agli enti associativi assistenziali di continuare ad avvalersi della “decommercializzazione” (e quindi non imponibilità) prevista per talune operazioni, anche dopo l'operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Gli statuti e l’organizzazione dei nuovi Enti del Terzo settore tra le necessarie attività di “interesse generale” e le possibili “attività diverse” e “attività di raccolta fondi”.

30 Aprile 2019

Il Codice del Terzo Settore introduce una disciplina organica delle attività che gli Enti possono svolgere ai fini di realizzare e sostenere finanziariamente i propri scopi istituzionali. Gli Enti del Terzo Settore saranno infatti caratterizzati dal necessario svolgimento di “attività di interesse generale” a cui possono affiancarsi, in via strumentale ed accessoria, sia “attività diverse” sia “attività di raccolta fondi”. L’efficacia della nuova disciplina è ovviamente condizionata all’operatività del Registro unico, prevista non prima di luglio 2020, ma l’adeguamento dello statuto e la futura organizzazione dell’ETS dovrà tenere opportunamente conto di quanto appresso.

Solo l‘esercizio di attività di interesse generale per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consente di collocare l’ente nel Terzo settore. In particolare, lo statuto deve identificare una o più delle attività che l’art. 5 del Codice del Terzo Settore definisce di “interesse generale”, nell’ambito di diversi settori (tra cui: attività sanitarie e socio sanitarie – educazione, istruzione e formazione professionale – tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale – ricerca scientifica di particolare interesse sociale – cooperazione allo sviluppo – alloggio sociale e accoglienza umanitaria – agricoltura sociale – attività sportive dilettantistiche – promozione della cultura e dell’arte, e altre). La varietà dei possibili settori di attività individuati come "di interesse generale" consente agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la "vocazione" dell'ente. Non è però consentito inserire nello statuto un pedissequo elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o un numero di esse tale da rendere indefinito - e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nota 12/04/2019 n. 3650). Lo statuto deve anzi necessariamente indicare le attività concretamente svolte per trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi e degli associati (anche futuri) che decidano di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità.

In via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, lo statuto, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, può consentire che l’Ente eserciti anche “attività diverse” da quelle di cui all'articolo 5. Il Decreto Ministeriale in discussione presso la Cabina di Regia, Organismo istituito per il coordinamento delle attività degli Enti del Terzo Settore, ha definito i limiti della strumentalità e secondarietà che devono caratterizzare le attività diverse ai fini di non snaturare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente che le stesse devono sostenere, supportare, promuovere e agevolare. In particolare, dovrebbe essere”strumentale” qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l’attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia; “secondaria” l’attività i cui ricavi non superino il 30% delle entrate complessive (commerciali e non) oppure i cui costi superino il 66% dei costi complessivi (concreti e figurativi) dell’Ente del Terzo settore.

Un accenno meritano le “attività di raccolta fondi” la cui rilevanza fiscale dipende dalle modalità con cui l’attività è concretamente esercitata. In linea di principio, sono fiscalmente irrilevanti i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Enti non commerciali, o quelli pervenuti a titolo di liberalità, mentre sono imponibili i corrispettivi conseguiti dalla fornitura continuativa di beni e servizi.

Riforma del Terzo settore; indicazioni di Regione Lombardia per l’attuazione sul territorio regionale.

11 Aprile 2019

Nella newsletter del 22 febbraio avevamo informato sull’adeguamento degli statuti che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, costituite prima del 3 agosto 2017, devono attuare entro il 2 agosto 2019. La Regione Lombardia, col Decreto 19 marzo 2019, n. 3682, fornisce alcune indicazioni per procedere con omogeneità e ragionevolezza sul territorio regionale ed accompagnare gli Enti del terzo settore nel processo di uniformazione al nuovo Codice del terzo settore.

In via preliminare, la Regione ricorda che:

- fino al momento di piena operatività del Registro unico nazionale restano in vigore le norme previgenti e quindi restano operativi i registri regionali e anagrafici;

- per il solo anno 2019, la scadenza per la presentazione della scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione al Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato è fissata per il 30 ottobre 2019.

Regione Lombardia individua tre tipologie di adeguamento degli statuti:

1) clausole che adeguano gli statuti alle norme inderogabili del Codice;

2) clausole statutarie in deroga a disposizioni del Codice;

3) clausole facoltative pur nel rispetto delle previsioni del Codice.

La Regione ricorda che le prime due tipologie di adeguamento potranno essere adottate con delibera di assemblea ordinaria, mentre quelle di natura facoltativa dovranno prevedere un’assemblea straordinaria senza potersi avvalere della “procedura semplificata”; peraltro l’orientamento ministeriale e regionale per gli enti dotati di personalità giuridica prevede in ogni caso l’atto pubblico.

Per rendere più facilmente individuabili gli adeguamenti richiesti, Regione Lombardia ha allegato al Decreto le modifiche da apportare per le Odv e le Aps, inserite in forma riorganizzata secondo la struttura formale di uno statuto.

Anche le ONLUS devono adeguare gli statuti entro il termine del 2 agosto 2019, con una clausola che subordini l’efficacia delle modifiche apportate al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS ed all’autorizzazione della Commissione europea  e disponga la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a tale momento (in quanto ONLUS) e che diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.

PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL REGISTRO UNICO NAZIONALE

18 Marzo 2019

Il Ministero del Lavoro e Unioncamere hanno sottoscritto una convenzione per istituire, entro fine luglio 2020, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito “RUNTS” o il “Registro”) e rendere tecnicamente realizzabili le iscrizioni allo stesso. Le APS e le ODV (che devono adeguare gli statuti entro il 3 agosto 2019) potranno essere iscritte automaticamente entro fine 2019, insieme alle ONLUS, queste ultime in relazione alla sezione del Registro alla quale decideranno di aderire.  

Il Registro rappresenta lo strumento pubblico, online, accessibile a tutti, che unifica gli albi, elenchi e registri degli Enti non profit e comprende, per distinte sezioni, i seguenti soggetti: Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali (incluse le Cooperative sociali), Reti associative, Società di mutuo soccorso e Altri Enti del Terzo settore.

L’iscrizione al Registro è necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore.

Nel Registro devono risultare, per ciascun Ente, almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
  • il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri.

Nel Registro dovranno anche essere iscritte le modifiche statutarie e, entro il 30 giugno di ogni anno, depositati i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.

Ai fini dell’iscrizione, gli Enti Terzo Settore, diversi dalle Imprese Sociali, devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ferma restando la possibile inclusione di attività diverse (da definire con un decreto ministeriale in corso di emanazione) purché secondarie o strumentali.

 

il codice del terzo settore si avvicina alla prima scadenza

18 Febbraio 2019

Il Codice del Terzo Settore si avvicina alla prima scadenza: l’adeguamento degli statuti delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale entro il 3 agosto 2019.

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n.117) è entrato in vigore il 3 agosto 2017, ma la sua efficacia e operatività è tuttora subordinata all’adozione di numerosi provvedimenti attuativi, al rilascio, per alcune disposizioni di carattere prevalentemente fiscale, all’autorizzazione da parte della Commissione Ue e all’istituzione ed operatività del Registro unico del Terzo Settore (RUNTS).

Nel frattempo, le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus devono adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice, con le maggioranze (limitatamente agli adeguamenti) previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di continuare a godere del diritto di applicare “le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione”, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali su imposte dirette, iva, imposta di bollo, successioni e donazioni.

Per le Onlus si pone il problema che alcune norme del Codice del Terzo Settore potrebbero essere incompatibili con la corrente disciplina tributaria (D.Lgs. 460/1997), la cui abrogazione sarà operativa a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale. E’ quindi possibile per tali Enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del suddetto termine al quale, nel contempo, collegare, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS. Tale modo di procedere è stato validato dall’Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2019, e dal Ministero del Lavoro (circolare 27.12.2018, n. 20).

Cosa accade agli Enti associativi che decidono di non adeguare i propri statuti entro la data del 3 agosto 2019?

Per le Odv e le Aps, le cui leggi istitutive (rispettivamente la L. 383/2000 e la L. 266/1991), sono state abrogate, il mancato adeguamento equivale ad una tacita richiesta di cancellazione dal Registro e mantenimento della qualifica di Ente “non commerciale” estraneo al Terzo settore e alle relative agevolazioni fiscali.

Le Onlus invece perderebbero la loro qualifica solo se non adeguassero gli statuti entro la data di entrata in vigore del Runts, pur tenendo conto che le modifiche attuate dopo il 3 agosto 2019 non potrebbero essere assunte coi quorum dell’assemblea ordinaria. Dalla perdita di qualifica conseguirebbe lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo.

Il Codice del Terzo Settore sta scandendo in maniera graduale i passaggi per la sua piena entrata in vigore, lasciando agli Enti la possibilità di prendere confidenza con le nuove regole, alcune delle quali (agevolazioni in tema di imposte indirette, detrazioni e deduzioni per chi effettua erogazioni liberali in denaro, nuova esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati dalle ODV e dalle APS allo svolgimento di attività non commerciale) sono già applicabili. L’adeguamento degli statuti costituisce però il primo vero passo per l’aggiornamento strutturale dell’Ente che abbia pianificato, alla luce di un’attenta valutazione delle regole e dei vantaggi fiscali, il suo inquadramento, quale Ente del Terzo Settore.

Lo staff del reparto non profit dello studio verna accompagnerà gli operatori del settore in un percorso di graduale avvicinamento alla rivoluzione del Codice le cui diverse disposizioni saranno analizzate in successive informative.

 

SI SOPRAVVIVE DI CIÒ CHE SI RICEVE, MA SI VIVE DI CIÒ CHE SI DONA (Carl Gustav Jung)

4 Dicembre 2018

Il codice del Terzo settore amplia, già dal 2018, i benefici per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di Enti no profit

Il codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) amplia, già dal 2018, i benefici per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di Enti no profit (ora Enti del Terzo settore) che, fino al momento di operatività del Registro unico, possono essere le Onlus, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale.

Più in dettaglio, le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 30% degli importi erogati fino a 30.000 euro l’anno (35% se il beneficiario è un’Organizzazione di volontariato) o, in alternativa, di una deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, senza limiti quantitativi e con possibilità di utilizzare nei successivi esercizi, ma non oltre il quarto, gli importi che non trovino capienza nel reddito del periodo d’imposta in cui viene effettuata l’erogazione. Le società possono invece fruire solo della deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile.

Le erogazioni liberali possono essere sia in denaro sia in natura, ma, per le seconde, non è stato ancora pubblicato il decreto che individui le tipologie dei beni che danno diritto alla deduzione d’imposta e stabilisca i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. Occorre quindi far riferimento alle indicazioni della circolare 39/2005 dell’Agenzia delle entrate: il bene donato dà diritto ad una detrazione o deduzione in misura pari al suo valore normale desumibile da listini, tariffari, mercuriali o simili o, se non possibile (es. opere d’arte, gioielli), dalla stima di un perito, conservando una ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

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Per approfondimenti potete contattare il responsabile del reparto Enti del Terzo Settore dello studio verna: Sergio Vaglieri - dottore commercialista - svaglieri@studioverna.it