Focus terzo settore
Riforma Terzo Settore – Coronavirus
31 Marzo 2020
EFFETTI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEI PROVVEDIMENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19
La cancellazione di eventi e manifestazioni, che costituivano importanti occasioni di fund raising, e le restrizioni alle attività degli enti e alla possibilità di continuare a svolgere attività di volontariato, sono circostanze che incidono sulla realizzazione degli scopi sociali degli enti e sulla loro capacità di sostentamento finanziario. I primi provvedimenti adottati dal Governo paiono poco incisivi e non tengono conto delle specificità del settore.
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, da convertire in legge entro sessanta giorni, contiene numerose norme che riguardano, direttamente o indirettamente, gli Enti del terzo settore. Di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni.
Cassa integrazione
L’articolo 22 concede ai datori di lavoro, anche agli Enti del terzo settore, il ricorso alla cassa integrazione in deroga per il personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane con scadenza 31 agosto. La prestazione è disposta previa sottoscrizione di un accordo quadro di Regioni e Province autonome coi sindacati (non richiesto per gli enti fino a 5 dipendenti).
Proroghe di termini
L’articolo 35 dispone la proroga al 31 ottobre:
- del termine del 30 giugno, entro il quale le Onlus, le Associazioni di promozione sociale (APS), le Organizzazioni di volontariato (ODV) nonché le Imprese e le Cooperative sociali possono deliberare le modifiche statutarie obbligatorie richieste dalla riforma del terzo settore con semplice assemblea ordinaria (mentre occorre l’assemblea straordinaria per modifiche statutarie sostanziali e per Enti riconosciuti);
- del termine per l’approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto dell’esercizio 2019.
L’articolo 73 consente agli Enti in genere fino al 31 luglio di riunirsi in videoconferenza anche se i propri statuti non lo prevedono.
Sospensione di termini per versamenti
L’articolo 61 prevede che siano sospesi i termini in scadenza fino al 30 aprile (iva fino al 31 marzo) delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dei seguenti soggetti: enti gestori di teatri, sale da concerto e cinematografiche comprese attività di biglietteria e di supporto; enti gestori di corsi, fiere ed eventi artistico culturale ludico sportivo e religioso; enti gestori di musei, biblioteche, monumenti, orti e giardini; enti gestori di asili nido, servizi di assistenza disabili e anziani, servizi educativi e scuole per infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado. I versamenti sospesi potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
Sono inoltre rinviati al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalle CU.
Erogazioni liberali
L’articolo 66 prevede che, in relazione alle erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche e delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali, una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa, l’integrale deduzione dal reddito d’impresa anche ai fini irap.
Sospensione temporanea dell’incompatibilità tra status di lavoratore e di volontario
Il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, ha sospeso fino al 31 luglio 2020 l’applicazione dell’art.17, co.5 del Codice del terzo settore, il quale vieta a una stessa persona di svolgere attività di volontariato e di intrattenere anche rapporti di lavoro (subordinato o autonomo) con lo stesso ente. Di conseguenza, è ad esempio consentito contrattualizzare un medico volontario in una associazione di volontariato o ad un medico dipendente dell’associazione di svolgere anche attività di volontariato nella propria associazione.
Riforma Terzo Settore – Operazioni straordinarie
11 Febbraio 2020
Il Codice del Terzo Settore disciplina le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione tra Associazioni riconosciute o non riconosciute e Fondazioni. Si tratta in particolare delle trasformazioni.
Il percorso evolutivo delle Organizzazioni non profit è caratterizzato, tra l’altro, dalla possibilità che le stesse, a determinate condizioni, possano trasformarsi in Società (cd. trasformazioni eterogenee ai sensi degli artt. 2500-septies e 2500-octies cod. civ.). In epoca recente, si è cominciato a dibattere anche in ordine alla possibilità / legittimità delle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) tra gli Enti non lucrativi, tra cui, ad esempio, le trasformazioni di Associazioni che intendono assumere la veste giuridica di Fondazioni (anche di partecipazione).
L’art. 48 del Codice del Terzo settore (D. lgs. 117/2017) ha inserito, dopo l'articolo 42 del Codice Civile, l’articolo 42-bis, recante “Trasformazione, fusione e scissione”, il quale dispone che, se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le Associazioni riconosciute e non riconosciute e le Fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce mutamento della natura giuridica dell’Ente e della sua disciplina ma sono conservati e quindi proseguiti i rapporti giuridici sostanziali e processuali in corso.
Le Imprese Sociali devono applicare, per espresso richiamo dell’art. 40 del CTS, l’art. 12 del D.lgs 112/2017 che dispone che la trasformazione delle Imprese Sociali, salvo quanto disposto dal codice civile per le Cooperative sociali, deve essere realizzata mantenendo l’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale.
Rimangono, invece, escluse le trasformazioni eterogenee degli Enti non profit in Società.
Gli atti relativi alle trasformazioni, fusioni e scissioni, per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese, sono iscritti, nel caso di Enti del Terzo settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Qualsiasi operazione straordinaria che comporti l’uscita dal registro deve essere sottoposta al vaglio dell’ufficio competente (art. 50 CTS).
Per ciò che concerne le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, è confermata l’esclusione delle operazioni straordinarie dal campo di applicazione Iva in base all’articolo 2, co.3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972. L’articolo 82, co. 3, CTS prevede che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da Enti del terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società), le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (Tariffa, art.4, D.P.R. 131/1986); solo in caso di adeguamenti dello statuto a modifiche o integrazioni normative, gli atti sono esenti dall'imposta di registro
Per le imposte dirette è opportuno focalizzare l’attenzione sulle ipotesi che prevedono la neutralità fiscale, in quanto bisogna verificare se i beni sono usciti dal regime d’impresa per confluire nel regime delle attività istituzionali o viceversa (art. 170 TUIR). In pratica, qualora i beni, dopo l’esecuzione delle citate operazioni straordinarie, rimangano nell’ambito della sfera istituzionale o commerciale, permane la neutralità fiscale. In caso contrario, ossia di passaggio dei beni da una sfera all’altra l’operazione diventa rilevante fiscalmente, con applicazione degli artt. 57, 58 e 86 del TUIR da sfera commerciale a istituzionale e dell’art. 65 c.3bis del TUIR da sfera istituzionale a commerciale.
E’ tempo di adeguamenti statutari
19 Novembre 2019
Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale, nei Registri Onlus; detti enti hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguare gli statuti, i cui contenuti dovranno essere attentamente vagliati in conformità alla struttura di governance e alle finalità dell’Ente.
Le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus entro il 30 giugno 2020 devono adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore (Cts), con le maggioranze (limitatamente agli adeguamenti) previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di continuare a godere del diritto di applicare le norme previgenti sino alla operatività del Registro unico del terzo settore (Runts), con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali su imposte dirette, iva, imposta di bollo, successioni e donazioni. Per le Odv e le Aps il mancato adeguamento equivale ad una tacita richiesta di cancellazione della automatica iscrizione dal Runts e tal mantenimento della qualifica di Ente “non commerciale” estraneo al Terzo settore e alle relative agevolazioni fiscali, mentre le Onlus perderebbero la loro qualifica solo se non adeguassero gli statuti entro la data di entrata in vigore del Runts. Le stesse potranno inoltre apportare le modifiche statutarie, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del suddetto termine al quale, nel contempo, collegare, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.
L’adeguamento degli statuti costituisce però il primo vero passo per l’aggiornamento strutturale dell’Ente che abbia pianificato, alla luce di un’attenta valutazione delle regole e dei vantaggi fiscali, il suo inquadramento, quale Ente del Terzo Settore il cui acronimo Ets deve essere obbligatoriamente indicato in statuto.
In particolare, come già rilevato nella nostra informativa del 30 aprile, lo statuto dovrà indicare le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse che, in via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, l’ente intende svolgere.
Obbligatori risultano anche la redazione del bilancio per competenza o per cassa, del bilancio sociale oltre determinate soglie nonché la destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività principale, il divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili e di devoluzione del patrimonio ad altri ETS, già indicati in statuto o successivamente individuati dall’Organo competente dell’Ente.
Dovranno essere attentamente ponderate le disposizioni statutarie afferenti l’organizzazione interna per assicurarne la coerenza con le finalità di interesse generale perseguite dall’Ente. Trattasi, in particolare, delle norme in tema di: ammissione degli associati, potere di rappresentanza in assemblea e diritto di voto, competenze dell’assemblea (con distinzione tra delibere di carattere ordinario e straordinario, quorum costitutivi e deliberativi, ecc.), composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, composizione e previsione di nomina dell’organo di controllo anche in assenza dei requisiti di legge.
Gli statuti delle Odv devono conformarsi al dettato del Cts con specifico riguardo alle finalità perseguite e alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale attraverso l’apporto prevalente dei volontari associati. Gli statuti delle Aps devono contenere la specificazione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, loro familiari o terzi) e le modalità di svolgimento delle stesse (ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati).
RIFORMA TERZO SETTORE – L’IMPRESA SOCIALE
10 Ottobre 2019
Nell’ambito della riforma del Terzo settore (Decreto legislativo n. 117/2017) il Decreto legislativo n. 112/2017 (di seguito “Decreto”), rilevantemente modificato con Decreto legislativo n. 95/2018, disciplina la “nuova impresa sociale”, introducendo uno specifico regime tributario basato sulla detassazione degli utili o avanzi di gestione investiti nelle attività d’impresa di interesse generale. Viene quindi fornita una veste giuridico-tributaria più funzionale alle esigenze imprenditoriali del Terzo settore, che non sussisteva nella legislazione precedente.
Dal vecchio al nuovo regime civilistico
La principale caratteristica del pregresso regime consisteva nel riconoscimento della possibilità di esercitare iniziative private di carattere imprenditoriale in settori di utilità sociale e con finalità di interesse generale, attraverso l’impiego sia di enti non profit, sia di società commerciali. Il divieto di distribuzione degli utili produceva peraltro l’effetto di scoraggiare l’adozione della qualifica di impresa sociale da parte delle società commerciali, in quanto ai redditi prodotti da queste ultime si applicavano - nonostante i vincoli connessi al carattere solidaristico dell’oggetto sociale - le ordinarie regole di tassazione dei redditi d’impresa, senza che al perseguimento dell’interesse generale venisse collegato alcun beneficio fiscale. L’interesse sociale perseguito non presentava significativi vantaggi neppure per gli enti non profit rientranti nel regime ONLUS, tenuto conto delle specifiche agevolazioni che erano già previste in favore di tali soggetti.
Sul piano civilistico il nuovo Decreto stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compresi gli enti religiosi, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività. Il Decreto inoltre elenca le attività considerate di interesse generale (di massima corrispondenti a quelle degli ETS indicate nell’art. 5 del Codice) da svolgere stabilmente e in via principale, specificando che si considera svolta in via principale l’attività che produce ricavi superiori al 70% del totale (art. 2). Il Decreto ribadisce anche il principio per cui l’impresa sociale non possa avere come scopo la distribuzione ai propri soci, amministratori o dipendenti degli utili o avanzi di gestione derivanti dall’esercizio dell’impresa, che devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio; in casi particolari (art. 3, co. 2 e 3) utili e avanzi di gestione possono essere distribuiti se costituiscono “ristorni” ai soci per acquisti e prestazioni da costoro effettuati o possono essere destinati, ma in misura inferiore al 50%, o ad aumento gratuito del capitale sociale o a donazioni a favore di enti del Terzo settore.
Regime fiscale della “nuova impresa sociale”
Gli utili o avanzi di gestione dell’impresa sociale destinati a patrimonio netto e reinvestiti nell’attività statutaria di interesse generale sono detassati.
Le riserve possono essere utilizzate a copertura di perdite, con l’obbligo di loro ricostituzione prima di qualsiasi distribuzione (art. 18, co. 1).
Agevolazioni fiscali per chi investe nelle “nuove imprese sociali”
Il Decreto stabilisce che i contribuenti persone fisiche possono detrarre dalla IRPEF lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società (incluse le cooperative) o fondazioni e associazioni aventi la qualifica di impresa sociale, a condizione che detta qualifica sia acquisita successivamente all’entrata in vigore del Decreto e da non più di cinque anni. L’ammontare di investimento non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione in quelli successivi, ma non oltre il terzo. L’investimento massimo detraibile non può superare, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto, a pena di decadenza del beneficio, per almeno cinque anni.
Una misura pressoché identica è prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa; essi possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile IRES pari al 30% della somma investita nel capitale dell’impresa sociale, in relazione ad un investimento massimo di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d’imposta.
In ragione dell’assenza di scopi lucrativi, inoltre, le imprese sociali sono escluse dall’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
L’efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il regime transitorio
Il Decreto in esame (art. 17) e quello introduttivo del Codice del Terzo Settore prevedono apposite norme per agevolare l’adeguamento alla nuova normativa da parte dei soggetti, già costituiti, che intendono mantenere o acquisire la qualifica di impresa sociale.
Per le imprese sociali costituite ante-riforma, il Decreto in esame prevede la possibilità di modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria – vale a dire con un procedimento assai più agile rispetto a quello previsto per l’assemblea straordinaria (sempre consigliabile) – a condizione che si provveda entro 18 mesi dall’entrata in vigore del suddetto Decreto (termine prorogato al 30/06/2020 dal Decreto crescita D.L. 34/2019). Le relative modifiche sono esentate dall’imposta di registro qualora vengano eseguite da cooperative sociali o da altre imprese sociali costituite in forma non societaria, come le fondazioni ed associazioni. La previsione assume una particolare valenza per le ONLUS, le quali potranno scegliere se adeguarsi alle previsioni del CTS ovvero, soprattutto se svolgono attività istituzionali remunerate da corrispettivi superiori ai costi, riqualificarsi come imprese sociali, accedendo al regime fiscale di detassazione degli utili reinvesti.
IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
05 Settembre 2019
Da circa 50 anni, soprattutto nei Paesi anglofoni, si discute di “bilancio sociale”, ora suggerendo una nuova classificazione del conto economico che evidenzi la ricchezza entrata nell’impresa e quella distribuita non solo ai soci, ma anche la remunerazione del lavoro in essa impiegato e il contribuito offerto alle spese della comunità e dell’ambiente, ora richiedendo solo una particolare informazione sulla creazione di utilità sociali da parte dell’impresa stessa. Il nostro legislatore è intervenuto, fermo restando i criteri di formazione dei i valori di bilancio, prescrivendo alle imprese sociali e agli enti del terzo settore la diffusione di molteplici informazioni soprattutto di natura sociale ed ambientale.
Con D. M. 4 luglio 2019 sono state dettate le linee guida per la redazione del bilancio sociale relativo agli esercizi il cui inizio è successivo al 9 agosto 2019, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale.
Il bilancio sociale deve essere redatto (§ 3): a) da tutte le imprese sociali (enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, b) dagli enti del terzo settore con ricavi ed entrate, comunque denominati, superiori ad € 1.000.000, e c) da tutti i centri di servizio per il volontariato. Nel caso di gruppi di imprese sociali dovrà essere redatto il bilancio sociale in forma consolidata. Il bilancio sociale potrà essere redatto anche da altri enti su base volontaria purché rispettino sostanzialmente i principi in vigore per coloro obbligati a redigerlo.
Il bilancio sociale è strumento di rendicontazione (accountability) e quindi di controllo e valutazione di responsabilità, comportamento, risultati sociali, ambientali ed economici dell’attività svolta; deve quindi fornire informazioni ulteriori rispetto ad un ordinario bilancio d’esercizio ed in particolare comunicare il valore aggiunto generato dall’ente, gli obiettivi di miglioramento e l’interazione fra ente ed ambiente. I soggetti che lo redigono devono pubblicarlo sul proprio sito internet, le imprese sociali anche nel registro delle imprese, gli enti del terzo settore anche nel registro unico del terzo settore, in modo da essere portato a conoscenza di tutti i c.d. stakeholders.
Il bilancio sociale deve essere redatto attenendosi a principi (§ 5) che in gran parte sono comuni agli ordinari bilanci d’esercizio in quanto già statuiti dai principi contabili internazionali nel 1989, recepiti dal nostro codice civile: rilevanza, completezza, competenza economica, comparabilità (nel tempo e con altri enti), chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, neutralità ed indipendenza, oltre alla trasparenza, che pare tuttavia compreso nei principi per ultimo citati.
Il bilancio sociale deve contenere una serie di informazioni (§ 6), qui estremamente sintetizzate:
1) metodo di redazione adottato;
2) notizie generali sull’ente, con indicazione delle attività svolte e finalità perseguite;
3) specifiche notizie sulla struttura, governo ed amministrazione dell’ente;
d) persone che operano nell’ente e loro retribuzione complessiva;
4) obiettivi ed attività realizzate;
5) situazione economica e finanziaria con indicazione della provenienza dei contributi ricevuti;
6) altre informazioni, quali i contenziosi in essere, gli impatti e i rischi ambientali, le riunioni degli organi sociali, le attività di raccolta fondi, le specifiche verifiche svoltesi anche con riferimento all’assenza dello scopo di lucro;
7) l’attività compiuta dall’organo di controllo e le sue osservazioni al bilancio sociale.
Le scelte delle Associazioni sportive dilettantistiche con la riforma del Terzo settore
01 Agosto 2019
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono oggetto specifico della presente newsletter, che individua le linee generali ad esse dedicate dalla riforma del Terzo settore e le conseguenti scelte strategiche.
Le ASD quali Enti del terzo settore
Il Codice del terzo settore (CTS) ricomprende fra le attività di interesse generale “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”, cosicché le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), anche se non comprese nell’elenco di Enti richiamati dall’art. 4, avranno la facoltà di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
La scelta tra il regime della L. 398/91 e l’assunzione della qualifica di ETS
Una delle novità più rilevanti della riforma sarà l’abolizione (a partire probabilmente dal 1° gennaio 2021) del regime fiscale agevolato disciplinato dalla Legge 398/91 (determinazione forfetaria di iva, ires ed irap) per le bande, i cori, le filodrammatiche, le pro-loco e in generale le associazioni senza scopo di lucro, ma non per le ASD, purché non iscritte al RUNTS. L’ASD che optasse per l’iscrizione al RUNTS, confluendo, verosimilmente, nella sezione dedicata alle Associazioni di promozione sociale (APS), potrebbe applicare il regime forfetario previsto dall’art. 86 del CTS per gli Enti con ricavi fino a 130.000 euro annui e godere delle norme di favore per i rapporti con gli enti pubblici (art. 56) e per l’accesso ai fondi pubblici (art. 72).
Il regime dei compensi agli sportivi
Come noto, le ASD usufruiscono della possibilità di esentare da tassazione i compensi corrisposti agli sportivi (atleti, allenatori, giudici di gara, commissari, ecc.) fino a 7.500 euro l’anno. Tale agevolazione rimane per le ASD anche a seguito della riforma. Se però una ASD si iscrivesse nel RUNTS dovrebbe tenere conto delle disposizioni del CTS, il cui art. 16 prevede che i lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.
Conclusioni
In sintesi, non è possibile rispondere univocamente alla domanda sulla scelta più conveniente per una ASD, in quanto la decisione dipenderà anche dal contesto di ciascuna realtà associativa. In linea di massima, una ASD con elevate entrate commerciali (tassate forfetariamente senza limiti in base alla L. 398/91) e/o con ingenti entrate da tesserati non associati (considerate anch’esse commerciali) avrà l’interesse a rimanere fuori dal Registro Unico Nazionale e quindi a non acquisire la qualifica di ETS. In tal modo, potrebbe sia conservare il regime fiscale della legge 398/91, sia continuare a svolgere attività istituzionale dietro corrispettivo ai soci e tesserati considerandola non commerciale; sarebbe inoltre possibile continuare a retribuire i collaboratori sportivi col citato regime di favore dei 7.500 euro.
IL DECRETO CRESCITA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
05 Luglio 2019
La legge 29 giugno 2019, n. 58, di conversione del c.d. “decreto crescita” (D. L. 30 aprile 2019, n. 34) dispone la proroga al 30 giugno 2020 dei termini per l’adeguamento degli statuti.
Nuovi termini per adeguamento degli statuti
Nella prima newsletter dell’anno sulla riforma del terzo settore avevamo dato rilievo alla scadenza del 3 agosto 2019 per l’adeguamento degli statuti delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. Il decreto crescita proroga tale termine al 30 giugno 2020, con validità anche per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali, il cui termine era scaduto lo scorso 20 gennaio 2019.
La proroga, per quanto auspicata, comporta uno slittamento della data prevista di effetto della riforma del terzo settore, stabilita al 1° gennaio dell’anno successivo dell’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ora posticipata al 30.6.2020, non potendo essere slegata rispetto a quella finale degli adeguamenti statutari. Di conseguenza, gli effetti fiscali della riforma del terzo settore non potranno entrare in vigore prima del 1° gennaio 2021.
Gli indici sintetici di affidabilità (ISA)
Si fa inoltre presente che anche gli Enti non commerciali che svolgono attività d’impresa sono soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). La logica sta nel valutare tutte le partite Iva, il cui codice di attività sia compreso in quelli per i quali è stato approvato l’apposito modulo e che non ne siano escluse. Gli Enti non commerciali, secondo le istruzioni ufficiali, ne sarebbero esclusi solo in caso di determinazione forfettaria del reddito di impresa. Gli Enti che ne sono compresi possono avvalersi della proroga dei versamenti fiscali al 30 settembre 2019.
Enti associativi assistenziali (cenni)
E’ introdotta all’art. 148 del Tuir una disposizione che consente agli enti associativi assistenziali di continuare ad avvalersi della “decommercializzazione” (e quindi non imponibilità) prevista per talune operazioni, anche dopo l'operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore.
Gli statuti e l’organizzazione dei nuovi Enti del Terzo settore tra le necessarie attività di “interesse generale” e le possibili “attività diverse” e “attività di raccolta fondi”.
30 Aprile 2019
Il Codice del Terzo Settore introduce una disciplina organica delle attività che gli Enti possono svolgere ai fini di realizzare e sostenere finanziariamente i propri scopi istituzionali. Gli Enti del Terzo Settore saranno infatti caratterizzati dal necessario svolgimento di “attività di interesse generale” a cui possono affiancarsi, in via strumentale ed accessoria, sia “attività diverse” sia “attività di raccolta fondi”. L’efficacia della nuova disciplina è ovviamente condizionata all’operatività del Registro unico, prevista non prima di luglio 2020, ma l’adeguamento dello statuto e la futura organizzazione dell’ETS dovrà tenere opportunamente conto di quanto appresso.
Solo l‘esercizio di attività di interesse generale per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consente di collocare l’ente nel Terzo settore. In particolare, lo statuto deve identificare una o più delle attività che l’art. 5 del Codice del Terzo Settore definisce di “interesse generale”, nell’ambito di diversi settori (tra cui: attività sanitarie e socio sanitarie – educazione, istruzione e formazione professionale – tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale – ricerca scientifica di particolare interesse sociale – cooperazione allo sviluppo – alloggio sociale e accoglienza umanitaria – agricoltura sociale – attività sportive dilettantistiche – promozione della cultura e dell’arte, e altre). La varietà dei possibili settori di attività individuati come "di interesse generale" consente agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la "vocazione" dell'ente. Non è però consentito inserire nello statuto un pedissequo elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o un numero di esse tale da rendere indefinito - e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nota 12/04/2019 n. 3650). Lo statuto deve anzi necessariamente indicare le attività concretamente svolte per trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi e degli associati (anche futuri) che decidano di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità.
In via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, lo statuto, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, può consentire che l’Ente eserciti anche “attività diverse” da quelle di cui all'articolo 5. Il Decreto Ministeriale in discussione presso la Cabina di Regia, Organismo istituito per il coordinamento delle attività degli Enti del Terzo Settore, ha definito i limiti della strumentalità e secondarietà che devono caratterizzare le attività diverse ai fini di non snaturare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente che le stesse devono sostenere, supportare, promuovere e agevolare. In particolare, dovrebbe essere”strumentale” qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l’attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia; “secondaria” l’attività i cui ricavi non superino il 30% delle entrate complessive (commerciali e non) oppure i cui costi superino il 66% dei costi complessivi (concreti e figurativi) dell’Ente del Terzo settore.
Un accenno meritano le “attività di raccolta fondi” la cui rilevanza fiscale dipende dalle modalità con cui l’attività è concretamente esercitata. In linea di principio, sono fiscalmente irrilevanti i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Enti non commerciali, o quelli pervenuti a titolo di liberalità, mentre sono imponibili i corrispettivi conseguiti dalla fornitura continuativa di beni e servizi.
Riforma del Terzo settore; indicazioni di Regione Lombardia per l’attuazione sul territorio regionale.
11 Aprile 2019
Nella newsletter del 22 febbraio avevamo informato sull’adeguamento degli statuti che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, costituite prima del 3 agosto 2017, devono attuare entro il 2 agosto 2019. La Regione Lombardia, col Decreto 19 marzo 2019, n. 3682, fornisce alcune indicazioni per procedere con omogeneità e ragionevolezza sul territorio regionale ed accompagnare gli Enti del terzo settore nel processo di uniformazione al nuovo Codice del terzo settore.
In via preliminare, la Regione ricorda che:
- fino al momento di piena operatività del Registro unico nazionale restano in vigore le norme previgenti e quindi restano operativi i registri regionali e anagrafici;
- per il solo anno 2019, la scadenza per la presentazione della scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione al Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato è fissata per il 30 ottobre 2019.
Regione Lombardia individua tre tipologie di adeguamento degli statuti:
1) clausole che adeguano gli statuti alle norme inderogabili del Codice;
2) clausole statutarie in deroga a disposizioni del Codice;
3) clausole facoltative pur nel rispetto delle previsioni del Codice.
La Regione ricorda che le prime due tipologie di adeguamento potranno essere adottate con delibera di assemblea ordinaria, mentre quelle di natura facoltativa dovranno prevedere un’assemblea straordinaria senza potersi avvalere della “procedura semplificata”; peraltro l’orientamento ministeriale e regionale per gli enti dotati di personalità giuridica prevede in ogni caso l’atto pubblico.
Per rendere più facilmente individuabili gli adeguamenti richiesti, Regione Lombardia ha allegato al Decreto le modifiche da apportare per le Odv e le Aps, inserite in forma riorganizzata secondo la struttura formale di uno statuto.
Anche le ONLUS devono adeguare gli statuti entro il termine del 2 agosto 2019, con una clausola che subordini l’efficacia delle modifiche apportate al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS ed all’autorizzazione della Commissione europea e disponga la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a tale momento (in quanto ONLUS) e che diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.
PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL REGISTRO UNICO NAZIONALE
18 Marzo 2019
Il Ministero del Lavoro e Unioncamere hanno sottoscritto una convenzione per istituire, entro fine luglio 2020, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito “RUNTS” o il “Registro”) e rendere tecnicamente realizzabili le iscrizioni allo stesso. Le APS e le ODV (che devono adeguare gli statuti entro il 3 agosto 2019) potranno essere iscritte automaticamente entro fine 2019, insieme alle ONLUS, queste ultime in relazione alla sezione del Registro alla quale decideranno di aderire.
Il Registro rappresenta lo strumento pubblico, online, accessibile a tutti, che unifica gli albi, elenchi e registri degli Enti non profit e comprende, per distinte sezioni, i seguenti soggetti: Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali (incluse le Cooperative sociali), Reti associative, Società di mutuo soccorso e Altri Enti del Terzo settore.
L’iscrizione al Registro è necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore.
Nel Registro devono risultare, per ciascun Ente, almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri.
Nel Registro dovranno anche essere iscritte le modifiche statutarie e, entro il 30 giugno di ogni anno, depositati i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.
Ai fini dell’iscrizione, gli Enti Terzo Settore, diversi dalle Imprese Sociali, devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ferma restando la possibile inclusione di attività diverse (da definire con un decreto ministeriale in corso di emanazione) purché secondarie o strumentali.