Focus terzo settore

INFORMATIVA ETS N. 4/2022 - PRINCIPIO CONTABILE OIC 35 ETS

7 Marzo 2022

L’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato iI Principio contabile ETS 35, febbraio 2022, documento per la redazione del bilancio 2021 degli Enti del Terzo Settore. Di seguito si evidenziano alcuni degli aspetti di potenziale maggior interesse. Il tema è stato trattato dal recente Webinar di Università Cattolica a cui lo studio ha partecipato con il socio specialista di settore come relatore.

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

Il principio contabile disciplina i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli Enti del Terzo Settore (ETS), nonché la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie.

Il documento acclude alcune utili appendici sull’introduzione al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 (di seguito D.M.), che ha introdotto gli schemi di bilancio per gli ETS, ovvero lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale, la relazione di missione e un glossario delle poste di bilancio.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio si applica agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro (articolo 13 comma 1 e 3, D. lgs 117/2017).

Come previsto nell’introduzione al D.M. citato, la predisposizione del bilancio d’esercizio degli ETS deve conformarsi ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423, 2423 bis e 2426 cod. civ., compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti, salvo le previsioni specifiche del principio in rassegna.

Le disposizioni del principio si applicano ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

 

PREVISIONI SPECIFICHE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Postulati del bilancio degli ETS

Il bilancio deve soddisfare le esigenze informative sia di coloro che forniscono risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo senza alcuna aspettativa di ritorno sia dei beneficiari dell’attività degli ETS.

L’organo amministrativo, dovendo verificare la sussistenza del postulato della “continuità aziendale”, effettua, sulla base di un budget, una valutazione prospettica della capacità dell’ente, sulla base delle risorse disponibili, di continuare a svolgere la propria attività, rispettando le obbligazioni assunte. per un prevedibile arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

 

Composizione del bilancio d’esercizio degli ETS

Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in ottemperanza agli schemi riportati nell’appendice.

Nel rendiconto gestionale i conti e i ricavi sono suddivisi nelle seguenti categorie: attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto diverse dalle precedenti.

Il Principio suddivide la relazione di missione nelle seguenti sezioni: a) informazioni generali; b) illustrazione delle poste di bilancio; c) illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

 

Transazioni non sinallagmatiche

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, ecc.),

danno luogo, laddove ricorrano i presupposti all’iscrizione nello stato patrimoniale di attività rilevate al “fair value” con contropartita proventi nel rendiconto gestionale. (Il fair value rappresenta il valore intrinseco di un'attività reale o finanziaria - il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti).

 

Riserve vincolate e debiti per erogazioni liberali condizionate

L’organo amministrativo dell’ente, qualora decida di vincolare le risorse ricevute a progetti specifici, imputa nel rendiconto gestionale un “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” in contropartita ad una apposita Riserva di patrimonio netto.

La suddetta riserva è rilasciata, con contropartita alla voce del rendiconto gestionale “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”, in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Qualora il vincolo sia apposto da un donatore, l’ente rileva le attività con contropartita alla voce del patrimonio netto vincolato, “Riserve vincolate destinate da terzi”, e rilascia la riserva con contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale, “Utilizzo riserva vincolata per destinazione di terzi”.

 

Determinazione del fair value

L’iscrizione delle attività al fair value avviene quando lo stesso è attendibilmente stimabile. Qualora non lo sia, l’ente ne dà conto nella relazione di missione. I beni acquistati ad un valore simbolico rispetto al loro reale valore di mercato sono contabilizzati secondo le previsioni per le transazioni non sinallagmatiche. I beni presenti in magazzino ricevuti gratuitamente nel corso dell’anno possono essere rilevati al fair value al termine dell’esercizio anziché al fair value al momento dell’iscrizione in bilancio.

 

Quote associative e apporti da soci fondatori

Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita: a) al patrimonio netto nella voce “Fondo dotazione dell’ente”, se sono relativi alla dotazione iniziale dell’ente; b) al rendiconto gestionale nella voce “Proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi, a meno che vi sia prova che la natura della transazione rappresenta un rafforzamento patrimoniale dell’ente (es. apporti per ricapitalizzazione).

 

Svalutazione immobilizzazioni materiali ed immateriali

Per determinare le perdite durevoli di valore, si applica l’OIC 9, “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

 

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Il principio contabile può essere applicato:

a) al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, applicazione retrospettica, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso;

b) prospetticamente (i.e. a partire dall’inizio dell’esercizio in corso), se non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o se la determinazione dell’effetto pregresso risulta eccessivamente onerosa.

Per il bilancio d’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 l’ente può:

a) non presentare il bilancio comparativo 2020;

b) nel caso di applicazione prospettica, non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmaticamente intervenute nel corso del 2021 se la stima del fair value risulta eccessivamente onerosa. Di tale scelta si dà informativa nella relazione di missione.

INFORMATIVA ETS 3/2022 - COMUNICAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE DAGLI ETS

18 Febbraio 2022

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti relativi alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali in denaro (deducibili e detraibili) effettuate l'anno precedente da persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti relativi alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali in denaro (deducibili e detraibili) effettuate l'anno precedente da persone fisiche.

L’obbligo introdotto dal DM 3 febbraio 2021 del Ministero economia e finanze è previsto per gli Enti con oltre 1 milione di euro di entrate e la comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo 2022, con riferimento ai dati del 2021.

Sono soggetti all’obbligo le Onlus (comprese quelle di diritto, quindi le Organizzazioni di volontariato, le Ong e le Cooperative sociali), le Associazioni di promozione sociale, le Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Il provvedimento facilita la compilazione del modello 730 per i Donatori che hanno comunicato all’Ente donatario il loro codice fiscale.

La comunicazione va effettuata attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dell’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.

Il DM 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal periodo d’imposta successivo alla entrata in vigore (presumibilmente 2022) della nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali sia circoscritto agli Enti del Terzo settore con entrate superiori a 220mila euro.

INFORMATIVA ETS 2/2022. AGENDA RUNTS E 5 X 1000

31 Gennaio 2022

Il Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 228/2021) prevede la proroga delle assemblee in teleconferenza fino al 31 luglio 2022.

In attuazione del D.lgs 111/2017 si stringono i tempi per l’accreditamento per il cinque per mille già dal 2022.

1. Proroga dei termini per le assemblee 2022

Per le assemblee delle Associazioni e delle Fondazioni (incluse ODV, APS e ONLUS), è prorogata fino al 31 luglio 2022 l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza che sia necessaria la compresenza del presidente e del segretario. Il tutto a condizione che resti garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

2. Cinque per mille dell’anno 2022

I contribuenti possono destinare la quota del 5 x 1000 della propria Irpef per le seguenti finalità: a) sostegno degli Enti del Terzo settore, comprese le Cooperative sociali ed escluse le Imprese sociali costituite in forma di Società; b) finanziamento degli Enti della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento degli Enti della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La destinazione del cinque per mille agli Enti del Terzo Settore ha validità a decorrere dal 2022, essendo divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a novembre 2021. Per essere accreditati al riparto del contributo del 5 per mille già dal 2022, gli enti interessati dovranno ottenere l’iscrizione al RUNTS, tenendo in considerazione le seguenti scadenze:

Enti non onlus: allo stato attuale e salvo proroghe è necessaria l’iscrizione al Registro Unico entro il 10 aprile 2022. Considerati i tempi per l’iscrizione dalla presentazione della domanda, è opportuno avviare la relativa procedura quanto prima.

Onlus: è ancora in corso la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle Onlus già iscritte all’Anagrafe alla data del 22 novembre 2021, requisito necessario per l’iscrizione al Registro Unico di tali Enti. L’elenco che verrà formato andrà ad affiancarsi a quello degli Enti Terzo Settore già non Onlus così che è ragionevole ritenere che le ex-Onlus potranno ricevere il 5x1000 del 2022 anche se non iscritte al Registro entro il 31 dicembre 2022.

Odv-Aps: tali Enti, coinvolti nel processo automatico di trasmigrazione al Registro Unico, che non siano già accreditati al 5x1000 per l’anno 2021, possono accreditarsi al 5x1000 anno 2022 entro il 31 ottobre 2022.

Quanto invece al 5x1000 del 2021 non si segnala la necessità di alcun intervento per gli Enti già presenti negli attuali elenchi permanenti.

INFORMATIVA ETS 1/2022: NOVITA’ PER IL TERZO SETTORE

18 Gennaio 2022

Sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” contenente interventi riguardanti fisco, famiglie, lavoro, imprese, cultura, sport e innovazione. Si sintetizzano alcune misure di interesse per gli Enti del Terzo Settore.

Proroga della disciplina dell’Iva per le Associazioni

Sono state rinviate al 1° gennaio 2024:

- l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva contenute nell’art. 5 Decreto Fisco-Lavoro n. 146/ 2021. In particolare, alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da Associazioni politiche, assistenziali, sindacali, culturali, sportive dilettantistiche che sono state fino ad ora escluse da Iva, verrebbero assoggettate al regime di esenzione Iva, con tutte le conseguenze in termini di fatturazione – registrazione – dichiarazione.

- l’applicazione anche alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) del regime Iva forfetario tipico per i soggetti persone fisiche che non hanno entrate superiori a 65.000 euro all’anno,

Superbonus edilizio 110%

Tra i soggetti beneficiari della proroga del Superbonus al 31.12.2025 (con applicazione della detrazione nella misura del 110% sino al 31.12.2023 e sua riduzione al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025) sono comprese le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps).

Accesso al credito

È stata prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli ETS.

Politiche del lavoro

Nell’ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), anche gli Enti del terzo settore possono sottoscrivere accordi allo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

Per le società cooperative che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 2022, viene previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro nel limite di 6.000= euro su base annua, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa medesima. L’esonero non riguarda i premi ed i contributi dovuti all’Inail.

Sport

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive professionistiche, le società sportive professionistiche, le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche sono sospesi i termini relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, (lavoro dipendente ed assimilato) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) ai versamenti relativi all’iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 7 rate di cui il 50% dal 30 maggio 2022 al 30 novembre 2022, ed il restante 50 % entro il 16 dicembre 2022.

Per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato con finalità professionali, è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante (con i relativi sgravi fiscali), fissando il limite a 23 anni di età,

Viene estesa al 2023 l’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al Fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico.

Viene esteso al 2022 ma limitato ai soli soggetti titolare di reddito di impresa, il cosiddetto “Sport bonus” ossia la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

RIFORMA TERZO SETTORE - Il nuovo Terzo Settore ai nastri di partenza: parte il RUNTS

2 Novembre 2021

Con decreto del Ministero del Lavoro 26 ottobre 2021, n. 561, è stata disposta l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) dal 23 novembre 2021.

Il RUNTS sostituisce gli attuali registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle ONLUS; il trasferimento dei dati dai preesistenti al nuovo registro si realizzerà tra il 23 novembre 2021 e il 21 febbraio 2022; entro tale data Regioni e Province autonome comunicheranno l’elenco degli enti iscritti e i dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti ed entro il 23 dicembre 2021 dovranno essere comunicati i dati delle APS nazionali. Per le ONLUS, invece, l'Agenzia delle Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli Enti iscritti alla relativa Anagrafe al 22 novembre 2021. Tuttavia, il definitivo assorbimento dell’Anagrafe avrà tempistiche più dilatate in quanto si dovrà attendere il vaglio della Commissione europea per i nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma del terzo settore.

Dal 23 novembre 2021 il RUNTS sarà l’unico Registro a cui potranno iscriversi gli Enti del terzo settore comprendendo, per distinte sezioni, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, le Imprese sociali (incluse le Cooperative sociali), le Reti associative, le Società di mutuo soccorso e gli altri Enti del Terzo settore. Costituirà una vera e propria piattaforma a cui tutti potranno accedere per consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti che dovranno, di volta in volta, aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, comunicare le modifiche statutarie e depositare gli altri documenti previsti dalla legge.

Con l’attivazione del Registro, gli Enti di nuova istituzione potranno ottenere il riconoscimento giuridico, ora soggetto al complicato vaglio di Regioni/Prefetture, contestualmente all’iscrizione allo stesso, essendo attribuiti tutti i controlli al notaio che riceverà l’atto costitutivo o di modifica dello statuto.

L’iscrizione al RUNTS non è però obbligatoria; è quindi opportuno soppesarne costi e benefici.

I principali costi sono: a) l’adeguamento dello statuto alle norme del codice del Terzo Settore o a quelle dell’Impresa Sociale; b) la redazione e deposito del bilancio annuale; c) la redazione dell’atto costitutivo e statuto con la forma di scrittura privata registrata (per Associazioni) o dell’atto pubblico (per Fondazioni).

Tra i benefici sono annoverabili: a) il su citato iter semplificato per il riconoscimento giuridico, affinché si confermi che delle obbligazioni dell’Ente risponda soltanto l'ente stesso con il suo patrimonio, e non gli aderenti con i loro patrimoni personali; b) le agevolazioni fiscali, tra cui: il mantenimento dell’iscrizione agli elenchi del 5 x 1000; l’esclusione dal reddito imponibile degli ETS non commerciali dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali e dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche; il regime forfettario per gli Enti commerciali minimi; c) trasparenza e visibilità nei confronti dei terzi interessati ad effettuare donazioni.

Ai fini dell’iscrizione, gli Enti Terzo Settore, diversi dalle Imprese Sociali, devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ferma restando la possibile inclusione di attività diverse purché secondarie o strumentali.

L’attivazione del Registro unico costituisce una tappa fondamentale nell’attuazione della riforma che attende ora maggiori certezze sulla nuova fiscalità del settore (in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea e, quindi, presumibilmente con norme immutate per tutto il 2022), oltre al rapido superamento del periodo transitorio per le Onlus.

Riforma Terzo Settore - Nuove regole per il 5x1000 degli ETS

18 Marzo 2021

Il DPCM 23 luglio 2020 disciplina modalità e termini per ottenere il riparto del 5 x 1000 dell’IRPEF da parte degli Enti destinatari del contributo, nonché modalità e termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco degli Enti che possono beneficiare di tale contributo. Nel caso del Terzo settore, le norme decorrono dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale (RUNTS); fino a tale anno il 5 x 1000 continuerà ad essere destinato al sostegno delle attuali categorie.

Il Decreto, entrato in vigore il 2.10.2020, stabilisce che, in ciascun esercizio finanziario e con riferimento all’UNICO relativo al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5x1000 dell'IRPEF è destinata, in base alla scelta del contribuente effettuata nella Certificazione unica – mod. 730 - mod. Unico – alle seguenti finalità:

1) sostegno degli Enti del Terzo settore - ETS iscritti nel RUNTS, comprese le Cooperative sociali ed escluse le Imprese sociali costituite in forma di Società. Nel caso del Terzo settore, le norme decorrono dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS. Fino a tale anno il 5x1000 dell'IRPEF potrà continuare a essere destinato al sostegno di ONLUS, di Associazioni e Fondazioni riconosciute, che operano nei settori di attività delle ONLUS e delle APS e ODV;

2) finanziamento di Enti senza scopo di lucro che operano nella ricerca scientifica, delle Università ed Istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, dei Consorzi interuniversitari, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali, legalmente riconosciuti, nonché degli Enti ed Istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica;

3) finanziamento di Enti di ricerca sanitaria, quali quelli destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di Fondazioni od Enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, di Associazioni senza fini di lucro e di Fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli Enti sopra indicati, e contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;

4) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

5) sostegno delle Associazioni sportive dilettantistiche – riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che siano affiliate agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore a 18 anni, di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il Decreto prevede inoltre particolari modalità di iscrizione, comunicazione e accreditamento, ai fini dell'accesso al riparto del contributo 5x1000, presso i competenti Ministeri del lavoro e politiche sociali, della università e ricerca, della salute e presso il Coni e l’Agenzia Entrate con la seguente cronologia: domande da presentare entro il 10 aprile, pubblicazione degli elenchi provvisori entro il 20 aprile, domande di rettifica da presentare entro il 30 aprile, pubblicazione degli elenchi definitivi entro il 10 maggio.

Gli Enti provvedono di conseguenza alle seguenti pubblicazioni:

. entro il 31 marzo di ogni anno, dell'elenco permanente degli Enti accreditati nei precedenti esercizi;

. entro il 31 dicembre, dell'elenco complessivo degli enti ammessi e di quelli esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati;

. entro il 30 aprile del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5x1000 della loro IRPEF, per la successiva erogazione entro la fine del medesimo esercizio.

Riforma Terzo Settore - Organo di controllo e di revisione

9 Febbraio 2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha recentemente emanato le norme di comportamento inerenti gli organi (monocratici o collegiali) deputati al controllo ed alla revisione legale negli Enti del Terzo Settore.

Il Codice del Terzo Settore (artt. 30 e 31) prevede la nomina dell’organo di controllo al superamento per due anni di determinati limiti dimensionali (2 su 3 tra attivo euro 110.000, ricavi euro 220.000, dipendenti 5), mentre sono più elevati i limiti per la nomina del revisore legale (2 su 3 tra attivo euro 1.100.000, ricavi euro 2.200.000, dipendenti 12). Inoltre, l’organo di controllo è sempre obbligatorio ogniqualvolta l’ETS ha deliberato la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare e comunque sempre nelle fondazioni.

Le competenze dell'organo di controllo investono la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento nonché sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’attività di questo organo avrà ad oggetto anche l’attestazione del bilancio sociale, ove redatto, nel rispetto delle linee guida ministeriali sul bilancio di esercizio.

L’organo di controllo, se monocratico o il presidente se collegiale, dovrà essere nominato tra i soggetti dotati di idonei requisiti professionali (art. 2397 c.c.); nel caso in cui venisse demandata l’ulteriore funzione di revisione legale dei conti ex D.lgs 39/2010, tutti i componenti dell’organo dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

Le norme di indirizzo comportamentale emanate dal Consiglio Nazionale chiariscono come l’organo di controllo degli ETS, nonostante debba riferirsi nella sua attività alle norme proprie delle società di capitali, sostanzialmente si differenzia dal sindaco delle società soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento professionale e delle priorità di controllo, poiché diverso è l’ambito di attività in cui tale organo si trova ad operare.

L’organo di controllo degli ETS dovrà quindi focalizzarsi sulla verifica delle capacità dell’Ente di garantire il concreto perseguimento delle finalità istituzionali attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, di quelle diverse e di raccolta di fondi, dove le prime devono prevalere sulle altre. Pertanto l’organo di controllo dovrà anche essere, sempre nel rispetto del proprio ruolo, di ausilio dell’ente nei processi decisionali, garantendo scelte conformi alla legge ed allo statuto, grazie alla propria specifica esperienza.

Il Consiglio Nazionale ha poi precisato in sede di interpello che l’attività del revisore negli Enti non commerciali (ENP onlus) diversi dagli ETS, alla cui nomina occorre procedere qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di euro 1.032.913,80, non sempre configura un’attività di revisione legale dei conti in senso proprio, dato che necessita una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolamentano l’attività di mero controllo contabile. Diverso, invece, è il caso degli ETS, ove il revisore deve essere nominato al verificarsi delle condizioni espresse al primo capoverso e la relativa attività deve essere svolta al pari di un revisore di società, ovviamente con gli opportuni adattamenti legati alla diversa natura dell’Ente revisionato.

RIFORMA TERZO SETTORE – Criteri scelta iscrizione RUNTS

8 Gennaio 2021

Esposizione sintetica dei benefici e oneri di carattere fiscale e finanziario e condizioni per la loro applicazione.

Premessa                                                                                                    

Indubbiamente dalla scelta di iscriversi o meno al RUNTS discenderanno vantaggi e svantaggi su più fronti che andranno adeguatamente valutati. L’iscrizione al RUNTS imporrà maggiori oneri amministrativi e quindi economici derivanti dagli obblighi di tenuta della contabilità, dei libri contabili e sociali e di deposito dei rendiconti, oltre alla obbligatoria nomina dell’organo di controllo, sempre per le Fondazioni ed al superamento di determinate soglie per gli altri Enti. Sarà inoltre necessario aggiornare il proprio sito web al fine di inserirvi anche il bilancio sociale per gli Enti con entrate maggiori a euro 1.000.000.= a partire dal 2021 (bilancio 2020), mentre la pubblicazione dei compensi ed amministratori, organi di controllo, dirigenti ed associati, è già vigente dal 2019 (compensi 2018).

Ente commerciale e non commerciale

Il CTS (art. 79) dispone che un Ente perde la qualifica di Ente non commerciale qualora i proventi delle attività di interesse generale (ovvero con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: art. 5, CTS), svolte con marginalità più le attività diverse, superino nel periodo di imposta i proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte senza marginalità; si intende per marginalità il superamento dei costi da parte dei proventi per oltre il 5%.

Quindi la marginalità diventa fattore penalizzante in quanto, se un Ente svolge attività di interesse generale con proventi superiori ai costi di oltre il 5%, lo stesso perde la qualifica di Ente non commerciale.

In caso di svolgimento di diverse attività di interesse generale saranno i proventi prevalenti a decidere lo status dell’Ente. Il mutamento della qualifica opera retroattivamente dal periodo di imposta in cui si realizza.

In assenza di modifiche legislative, l’Ente commerciale è disciplinato dal TUIR e non dal CTS, quindi soggetto alle stesse normative delle Società.

Aspetti fiscali generali

5 x 1000: ai sensi del D lgs 111/2017, art. 3, il riparto avverrà tra gli Enti iscritti con la sola eccezione della ASD riconosciute dal Coni.

Pubblica Amministrazione: pare molto probabile che gli Organi della Pubblica Amministrazione preferiranno nei loro rapporti gli ETS che garantiscano maggiore trasparenza e controlli rispetto agli ENP. Il CTS (artt.55-57) spinge le PA verso questo maggiore coinvolgimento nella stesura delle procedure di accreditamento e convenzionamento.

Legge 398/1991: possono optare per le disposizioni della legge di determinazione forfettaria del reddito tutte le Associazioni con proventi commerciali minori di euro 400 mila. Dal 2022 la determinazione forfettaria sarà preclusa alle Associazioni iscritte al RUNTS e comunque alle Associazioni sportive non dilettantistiche.

Regimi forfettari del CTS: l’ingresso al RUNTS consentirà l’accesso degli ETS associativi ai favorevoli regimi forfettari previsti dal CTS: in particolare per gli ETS non commerciali (art. 80), gli ODV e gli APS con proventi commerciali minori di euro130 mila (art. 86). Entrambi i regimi risultano più favorevoli degli attuali regimi forfettari previsti dal TUIR.

Erogazioni liberali: le erogazioni liberali tracciate concedono alle PF una detrazione del 30% (35% alle Odv) sino ad un massimale di spesa annuale di euro 30 mila, e alle PG una deduzione dal reddito sino ad un massimo del 10% dello stesso. Entrambe le agevolazioni dipendono dallo status di Ente non commerciale dichiarato dall’Ente beneficiario.

Raccolte pubbliche di fondi: gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico con entrate e uscite relative a ciascun evento. 

RIFORMA TERZO SETTORE – Criteri scelta iscrizione RUNTS

18 Dicembre 2020

Sono trattate in questa sintesi le tipologie di Enti che possono o che non possono iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), istituito con D.M., 15 settembre 2020, n. 106, nonché i relativi benefici e oneri di carattere civilistico e finanziario; una successiva informativa tratterà invece i benefici e oneri di carattere fiscale.

Tipologie di Enti – Associazioni

Possono diventare ETS le seguenti tipologie associative: culturali ed artistiche – gestione attività turistiche e ricreative – tutela dei diritti – sviluppo economico e coesione sociale – settore della sanità – istruzione, formazione professionale e ricerca – assistenza sociale e protezione civile – tutela ambientale – pro loco (solo APS - Associazioni Promozione Sociale) – associazioni o bande musicali – associazioni sportive dilettantistiche – associazioni religiose (non per esercizio di culto).

Non possono diventare ETS le seguenti tipologie associative: amministrazioni pubbliche – formazioni e associazioni politiche – sindacati – associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed altri enti controllati da quest’ultime - circoli privati (quali Rotary o Lions).

Tipologie di Enti – Fondazioni

Possono diventare ETS le seguenti tipologie di fondazioni: enti aventi requisiti strutturali e funzionali conformi al CTS (Codice del Terzo Settore) – fondazioni di partecipazione – enti filantropici – imprese sociali.

Non possono diventare ETS le seguenti tipologie di fondazioni: fondazioni bancarie – enti costituiti da enti pubblici (ordini professionali) – enti sottoposti al controllo di associazioni e fondazioni non ammesse – enti disciplinati da leggi speciali (enti lirici e universitari).

Benefici civilistici e finanziari

Diversi articoli del CTS regolamentano i seguenti benefici variabili per gli ETS: partecipazione agli istituti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento – convenzioni per svolgimento di attività o servizi sociali (solo ODV – Organizzazioni di Volontariato – e APS) – affidamento in convenzione di servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza (solo ODV) – fruizione servizi del CSV (Centro Servizi Volontariato) – accesso al credito agevolato (solo ODV e APS) – privilegio sui crediti per svolgimento di attività di interesse generale (solo ODV e APS) – concessione in comodato di beni pubblici (no imprese sociali) – accesso ai contributi del fondo finanziamento per attività d’interesse generale (ODV e APS e Fondazioni) – accesso ad altre risorse finanziarie pubbliche (solo ODV e APS) – accesso al contributo per acquisto autoambulanze (ODV e Fondazioni) – emissione titoli di solidarietà – 5 x 1000 (escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

Oneri civilistici e finanziari

Diversi articoli del CTS regolamentano i seguenti oneri variabili per gli ETS: statuto aggiornato adeguato al CTS – tenuta dei libri sociali – tenuta della contabilità e redazione del bilancio e relativi adempimenti inerenti – rendiconti separati per raccolte di fondi – pubblicità degli emolumenti agli organi sociali e associati – organo di controllo sull’amministrazione – organo di revisione – controllo triennale RUNTS – aggiornamento dei dati RUNTS.

RIFORMA TERZO SETTORE – Funzionamento del RUNTS

26 Novembre 2020

Il Decreto Ministeriale 106/2020, oltre alla istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, prescrive i documenti e le procedure per l’iscrizione e la cancellazione degli Enti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

Effetti dell’iscrizione nel RUNTS – Il D.M. 15 settembre 2020, n. 106, disciplina il procedimento d’iscrizione al RUNTS, che dovrebbe essere operativo da aprile 2021(ndr: nuovo termine per adeguamento semplificato degli statuti APS-ODV-ONLUS), valido anche per gli Enti senza personalità giuridica che non intendano conseguirla. Con l’istituzione del Registro unico, gli Enti che non siano ancora dotati di personalità giuridica o quelli neocostituiti che vorranno acquisirla, lo potranno fare al momento dell’iscrizione al RUNTS affidando tutti i controlli al notaio che,  dopo aver ricevuto l’atto costitutivo o di modifica statutaria, verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore ivi compreso il patrimonio minimo.

Per gli Enti già dotati di personalità giuridica ex d.P.R. n. 361/2000 e che intendano accedere al RUNTS, l’iscrizione nei registri attualmente vigenti (Prefettura o Regione) resta sospesa e destinata a riprendere efficacia qualora l’ente dovesse essere cancellato dal Registro.

L’iscrizione consente l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, il riconoscimento della personalità giuridica (in modo che soltanto l'Ente con il suo patrimonio risponda delle obbligazioni sociali, e non gli associati con i patrimoni personali), accesso alle agevolazioni fiscali nonché trasparenza e visibilità nei confronti dei Terzi interessati ad effettuare donazioni. Anche gli specifici benefici previsti per APS, ODV, Enti filantropici, Società di mutuo soccorso, Rete associativa e Rete associativa nazionale sono collegati all’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS.

Le domande di iscrizione al RUNTS dovranno contenere una serie di informazioni, tra cui merita anticipare: l’indicazione della sezione del RUNTS cui si intende confluire; le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice; la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice; il soggetto o i soggetti cui l’Ente eventualmente aderisce; le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali limitazioni. Nel caso di istituzione degli Organi di controllo e/o di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali previsti dal Codice, l’eventuale iscrizione al Registro imprese, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille e la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’Ente. La domanda deve essere corredata dall’atto costitutivo, dallo statuto registrato presso l’Agenzia delle entrate e, per gli Enti già operanti, l’ultimo o gli ultimi due bilanci insieme con le copie dei verbali (assembleari o consigliari) di approvazione.

Insussistenza delle condizioni – Un aspetto rilevante disciplinato dal D.M. è quello dell’iscrizione nel RUNTS degli Enti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge. Nel caso in cui il notaio, che ha ricevuto l'atto costitutivo o la pubblicazione del testamento, o il verbale dell’organo competente, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, costoro e ciascun associato possono, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, richiedere all'Ufficio del RUNTS territorialmente competente l'iscrizione, adempiendo alle condizioni mancanti. L'Ufficio, entro 60 giorni, può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione. Qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione entro i 60 giorni, la stessa s’intende negata. Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’Ente, allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard, il termine di 60 giorni è ridotto a 30.