Focus terzo settore

La riforma del Terzo Settore – 5 BILANCIO ORDINARIO E SOCIALE

3 Agosto 2023

Gli Enti del Terzo Settore devono redigere i propri bilanci in conformità agli schemi legali e a specifiche regole di seguito sintetizzate sia per il bilancio ordinario sia per il bilancio sociale, se dovuto.

Bilancio ordinario

Postulati del bilancio degli ETS

Il bilancio deve soddisfare le esigenze informative sia di coloro che forniscono risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo, senza alcuna aspettativa di ritorno, sia dei beneficiari dell’attività dell’ente.

L’organo amministrativo, dovendo verificare la sussistenza del postulato della “continuità aziendale”, effettua, sulla base di un budget, una valutazione prospettica della capacità dell’ente, sulla base delle risorse disponibili, di continuare a svolgere la propria attività, rispettando le obbligazioni assunte per un prevedibile arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Composizione del bilancio d’esercizio degli ETS

Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in ottemperanza agli schemi riportati nell’appendice.

Nel rendiconto gestionale i conti e i ricavi sono suddivisi nelle seguenti categorie: attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto diverse dalle precedenti.

Il Principio suddivide la relazione di missione nelle seguenti sezioni: a) informazioni generali; b) illustrazione delle poste di bilancio; c) illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Modelli di bilancio

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ha approvato gli schemi di  bilancio degli enti del Terzo settore a valere dai bilanci 2021. Gli schemi devono essere considerati «fissi», per quanto modificabili dagli enti, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, anche in ragione della struttura organizzativa e tenendo conto dell’attività svolta, suddividendo o raggruppando o eliminando ulteriormente le voci, a condizione di darne esplicitazione nella relazione di missione.

In particolare, gli enti che esercitano in via esclusiva o principale attività in forma di impresa commerciale devono seguire e adottare gli schemi classici obbligatori per le società di capitali.

Gli enti non organizzati in forma di impresa con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati e conseguiti, non inferiori a 220.000 euro, sono obbligati a presentare il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e redigerlo applicando il principio di competenza economica, mentre gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate sotto la suddetta soglia possono limitarsi a presentare un rendiconto per cassa, che si ritiene però inidoneo ad una esauriente rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica degli enti.

Il rendiconto di gestione si divide in distinte sezioni dedicate ai componenti negativi (costi e oneri) e positivi (ricavi, rendite e proventi) derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse, dalla raccolta fondi, dalle attività finanziarie e patrimoniali e di supporto generale.

La relazione di missione deve illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il regime fiscale applicato, l’attività di raccolta dei fondi e la natura di quelli ricevuti, nonché fornire i dati degli associati, informare sulla loro partecipazione alla vita sociale, indicare i costi figurativi relativi all’impiego di volontari.

Il rendiconto per cassa deve indicare separatamente le entrate e le uscite relative rispettivamente a investimenti/disinvestimenti e prestiti/rimborsi, anche ai fini dell’evidenziazione del loro effetto sull’avanzo/disavanzo complessivo.

Gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La relazione del revisore legale dei conti è espressione di un giudizio sul bilancio e di un giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché di un giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge.

Bilancio sociale

Le linee guida per la redazione del bilancio sociale sono state dettate dal DM 4 luglio 2019.

Il bilancio sociale deve essere redatto: a) da tutte le imprese sociali (enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, b) dagli enti del terzo settore con ricavi ed entrate, comunque denominati, superiori ad € 1.000.000, e c) da tutti i centri di servizio per il volontariato. Nel caso di gruppi di imprese sociali dovrà essere redatto il bilancio sociale in forma consolidata. Il bilancio sociale potrà essere redatto da altri enti su base volontaria purché rispettino sostanzialmente i principi in vigore per coloro obbligati a redigerlo.

Il bilancio sociale è strumento di rendicontazione (accountability) e quindi di controllo e valutazione di responsabilità, comportamento, risultati sociali, ambientali ed economici dell’attività svolta; deve quindi fornire informazioni ulteriori rispetto ad un ordinario bilancio d’esercizio ed in particolare comunicare il valore aggiunto generato dall’ente, gli obiettivi di miglioramento e l’interazione fra ente ed ambiente. Il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet oltre che nel registro delle imprese (per le imprese sociali) e nel RUNTS (dagli ETS).

Il bilancio sociale deve essere redatto attenendosi a principi in gran  parte comuni agli ordinari bilanci d’esercizio: rilevanza, completezza, competenza economica, comparabilità (nel tempo e con altri enti), chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, neutralità ed indipendenza, oltre alla trasparenza, che pare tuttavia compreso nei principi già citati.

Il bilancio sociale deve contenere una serie di informazioni, di seguito sintetizzate: metodo di redazione adottato; notizie generali sull’ente, con indicazione delle attività svolte e finalità perseguite; specifiche notizie sulla struttura, governo ed amministrazione dell’ente; persone che operano nell’ente e loro retribuzione complessiva; obiettivi ed attività realizzate; situazione economica e finanziaria, con indicazione della provenienza dei contributi ricevuti; altre informazioni, quali i contenziosi in essere, gli impatti e i rischi ambientali, le  riunioni degli Organi sociali, le attività di raccolta fondi, le specifiche verifiche svolte  anche con riferimento all’assenza dello scopo di lucro; l’attività compiuta dall’organo di controllo e le sue osservazioni al bilancio sociale.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 4 L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

27 Giugno 2023

Sulle clausole da inserire negli statuti degli enti del Terzo settore (Ets) ci sono espresse indicazioni nel codice del Terzo settore (Cts), a cui si sono aggiunte nel tempo specifici indirizzi previsti dalla prassi ministeriale. In particolare, nella fase di verifica prevista per trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono emerse una serie di problematiche segnalate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet.

L’adeguamento degli statuti costituisce il primo vero passo per l’aggiornamento strutturale dell’Ente che abbia pianificato, alla luce di un’attenta valutazione delle regole e dei vantaggi fiscali, il suo inquadramento, quale Ente del Terzo Settore, il cui acronimo ETS deve essere obbligatoriamente indicato in statuto. 

In particolare, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 (con riunione straordinaria notarile essendo scaduto il 31 dicembre 2022 per la riunione con modalità ordinaria) per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore, mentre gli altri Enti Non Profit non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando assumere la qualifica di Ente del Terzo settore.

Innanzitutto, come già rilevato nelle informative precedenti, lo statuto dovrà indicare in modo puntuale le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse che, in via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, l’Ente intende svolgere. 

Obbligatoria risulta anche la previsione del bilancio per competenza o per cassa (per gli Enti minori) e del bilancio sociale oltre determinate soglie nonché della destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività principale, del divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili e di devoluzione del patrimonio ad altri ETS, già indicati in statuto o successivamente individuati dall’Organo competente dell’Ente.

Dovranno essere attentamente ponderate le disposizioni statutarie afferenti l’organizzazione interna che dovranno assicurarne la coerenza con le finalità di interesse generale perseguite dall’Ente. Trattasi, in particolare, delle norme riassunte di seguito.

Associati: procedimento e requisiti di ammissione; eventuale creazione di differenti categorie di associati:

Assemblea: competenze, di carattere ordinario (bilancio e nomina organi sociali) o straordinario (modifiche dello statuto, scioglimento, ecc.); quorum costitutivi e deliberativi; diritti di voto; assemblea telematica;

Organo amministrativo: composizione (es. ammissibilità di amministratore unico in una Fondazione), modalità di nomina, funzionamento dell’organo amministrativo;

Organo di Controllo: la cui nomina è obbligatoria per le Fondazioni del Terzo Settore e per le Associazioni al solo superamento di determinati limiti anche in assenza dei requisiti di legge.

Alcune precisazioni ministeriali emerse in sede di verifica degli statuti trasmigrati nel RUNTS:

Associati: la disposizione statutaria che disconosca espressamente il voto ai minorenni deve formare oggetto di rilievo da parte degli uffici del RUNTS; se invece lo statuto dispone in generale che tutti gli associati hanno diritto di voto, l’ufficio non può muovere alcun rilievo né richiedere chiarimenti - l’obbligo di assicurazione dei volontari (nelle ODV) discende direttamente dalla legge (art. 18del CTS) e quindi la mancata previsione in statuto di tale obbligo non può costituire oggetto di rilievo da parte del RUNTS.

Assemblea: l’ufficio del RUNTS può rilevare la mancanza in statuto di un quorum costitutivo per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento, ma non imporre all’Ente un determinato quorum; quest’ultimo dovrà essere fissato dall’Ente avendo riguardo alla numerosità della sua base associativa ed eventualmente graduandolo a scalare nelle convocazioni successive alla prima; - gli uffici del RUNTS non possono rilevare l’eventuale mancanza in statuto di un intervallo minimo (ad esempio le 24 ore) fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea.

Organo amministrativo: se in uno statuto di un Ente del Terzo settore è presente la cooptazione, il competente ufficio del RUNTS sarà legittimato a rilevarlo e a chiedere all’Ente la soppressione della relativa clausola – Il Ministero ha riconosciuto che la disposizione statutaria che riconosce il voto doppio al Presidente nel caso in cui si raggiunga la parità all’interno dell’Organo amministrativo è legittima poiché non viola il principio di democraticità e garantisce la funzionalità dell’Ente.

Organo di Controllo: nello statuto può essere previsto che l’Organo di controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione possa anche svolgere la revisione legale dei conti ma, in tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 3 I PRINCIPALI BENEFICI FISCALI

12 Giugno 2023

Il regime fiscale di favore degli ETS è volto principalmente agli Enti che non perdono la qualifica di Ente non commerciale. Si ricorda che l'operatività delle disposizioni fiscali è prevista dall'esercizio successivo a quello di acquisizione della autorizzazione della Commissione Europea (si ritiene dal 2024) fatte salve alcune disposizioni già operative.

Ente commerciale e non commerciale

Il CTS (art. 79) dispone che un Ente perde la qualifica di Ente non commerciale qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte con marginalità (ovvero con proventi superiori di oltre il 6% i costi) più le attività diverse escluse sponsorizzazioni, superino nel periodo di imposta i proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte senza marginalità. In caso di svolgimento di diverse attività di interesse generale saranno i proventi prevalenti a decidere lo status dell’Ente. Il mutamento della qualifica opera retroattivamente dal periodo di imposta in cui si realizza.

Se perde la caratteristica della non commercialità l’Ente diventa Ente commerciale con la conseguenza che, pur mantenendo la qualifica di ETS: a) si applica la disciplina ordinaria dell’IRES prevista dal TUIR; b) tutte le entrate (e non sono quelle svolte con modalità commerciali) rientrano nel campo di applicazione dell’IVA; c) perde la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli Enti del terzo settore non commerciali. In particolare, diventano fiscalmente imponibili le seguenti entrate: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche   mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale.

Per attività non commerciali si intendono: i contributi, le sovvenzioni, le liberalità; le quote associative dell'Ente; i proventi destinati all’attività scientifica e socio sanitaria e le entrate da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali. Le entrate fiscalmente agevolate per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale (vedasi artt. 84 / 85 CTS) devono essere calcolate come attività non commerciali; ogni altra entrata assimilabile alle precedenti.

Principali benefici fiscali per gli ETS

5 x 1000: gli ETS non commerciali, oltre alle ASD riconosciute dal Coni, sono ammessi al riparto.

Legge 398/1991: possono optare per le disposizioni della legge di determinazione forfettaria del reddito tutte le Associazioni con proventi commerciali minori di euro 400 mila. Dal 2024 (decorrenza ancora incerta) la determinazione forfettaria sarà preclusa alle Associazioni iscritte al RUNTS e comunque alle Associazioni sportive non dilettantistiche.

Regimi forfettari del CTS: l’ingresso al RUNTS consentirà l’accesso ai favorevoli regimi forfettari previsti dal CTS: in particolare per gli ETS non commerciali (art. 80), gli ODV e gli APS con proventi commerciali minori di euro130 mila (art. 86). Entrambi i regimi risultano più favorevoli degli attuali regimi forfettari previsti dal TUIR.

Erogazioni liberali: già operative le disposizioni che prevedono che le erogazioni liberali a favore degli ETS, anche se commerciali, concedono: a) alle persone fisiche una detrazione del 30% (35% alle Odv) sino ad un massimale di spesa annuale di euro 30 mila; b) alle persone giuridiche o, in alternativa alla detrazione, alle persone fisiche, una deduzione dal reddito complessivo sino ad un massimo del 10% dello stesso. L’eccedenza della deduzione potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Imposte indirette: si registrano agevolazioni varie in tema di applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200,00 ad imposta e l’esenzione dalla imposta di bollo.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 2 LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E LE ATTIVITÀ STRUMENTALI O SECONDARIE

29 Maggio 2023

L’Ente del Terzo settore deve esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, solo in via strumentale o secondaria altre attività, anche commerciali.

Come già premesso nella prima informativa sulla riforma, solo l‘esercizio esclusivo o prevalente di attività di interesse generale per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consente di collocare l’ente nel Terzo settore. In particolare, lo statuto deve identificare una o più delle attività indicate dall’art. 5 del Codice Terzo Settore (CTS), tra cui, in sintesi:

- attività sanitarie e socio-sanitarie

- educazione, istruzione e formazione professionale

- tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

- cooperazione allo sviluppo

- alloggio sociale e accoglienza umanitaria

- agricoltura sociale

- attività sportive dilettantistiche

- promozione della cultura e dell’arte.

La varietà dei possibili settori di attività individuati come "di interesse generale" consente agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione delle specifiche attività attraverso le quali meglio conseguire le finalità associative in conformità con la natura, le caratteristiche e la "vocazione" dell'ente. Non è però consentito inserire nello statuto un pedissequo elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o un numero di esse tale da rendere indefinito l'oggetto sociale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nota 12.4.2019, n. 3650). Lo statuto deve indicare le attività concretamente svolte per trasparenza informativa nei confronti dei terzi (es. finanziatori e donatori) e degli associati.

In via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, lo statuto, ai sensi dell’art. 6 del CTS, può consentire che l’Ente eserciti anche “attività diverse” da quelle di cui all'articolo 5. Il Decreto Ministeriale emanato in collaborazione con la Cabina di Regia, Organismo istituito per il coordinamento delle attività degli ETS, ha definito i limiti della strumentalità e secondarietà che devono caratterizzare le attività diverse ai fini di non snaturare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. In particolare, può essere definita ”strumentale” qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l’attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia (e quindi anche commerciale); “secondaria” l’attività i cui ricavi non superino il 30% delle entrate complessive (commerciali e non) oppure i cui costi non superino il 66% dei costi complessivi (concreti e figurativi) dell’Ente del Terzo settore.

Un cenno meritano le “attività di raccolta fondi”, di cui all’art. 7 CTS, la cui rilevanza fiscale dipende dalle modalità con cui l’attività è concretamente esercitata. In linea di principio, sono fiscalmente irrilevanti i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Enti non commerciali, o quelli pervenuti a titolo di liberalità, mentre sono imponibili i corrispettivi conseguiti dalla fornitura continuativa di beni e servizi.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 1 GLI ENTI. I PRINCIPALI BENEFICI E ONERI

16 Maggio 2023

La riforma del Terzo settore, disciplinata con il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) e il D.lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale) e ancora il D.lgs. n. 111/2017 (5x1000), introduce una specifica regolamentazione civilistica per gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

La riforma strutturale del Terzo settore (termine con cui si intende il "complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi") è accompagnata dall’istituzione di nuovi sistemi di tassazione, applicabili in base alla natura dell’Ente e delle attività svolte, nonché all’ammontare delle entrate e alla tipologia di attività poste in essere.

Il cantiere della riforma è quasi completato e l’operatività del RUNTS avviata; studio verna presenta un percorso in dodici sintetiche puntate che si propone di illustrare le parole chiave della riforma, senza pretesa di esaustività, ma come primo ausilio per gli Enti che sono alle prese con le novità in tema di trasparenza, rendicontazione, cinque per mille, ecc…, e che devono declinare le scelte nel corrente anno 2023.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 1 GLI ENTI. I PRINCIPALI BENEFICI E ONERI

16 Maggio 2023

La riforma del Terzo settore, disciplinata con il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) e il D.lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale) e ancora il D.lgs. n. 111/2017 (5x1000), introduce una specifica regolamentazione civilistica per gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

La riforma strutturale del Terzo settore (termine con cui si intende il "complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi") è accompagnata dall’istituzione di nuovi sistemi di tassazione, applicabili in base alla natura dell’Ente e delle attività svolte, nonché all’ammontare delle entrate e alla tipologia di attività poste in essere.

Il cantiere della riforma è quasi completato e l’operatività del RUNTS avviata; studio verna presenta un percorso in dodici sintetiche puntate che si propone di illustrare le parole chiave della riforma, senza pretesa di esaustività, ma come primo ausilio per gli Enti che sono alle prese con le novità in tema di trasparenza, rendicontazione, cinque per mille, ecc…, e che devono declinare le scelte nel corrente anno 2023.

INFORMATIVA ETS 1/2023

16 Marzo 2023

La L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto “Milleproroghe”), prevede una serie di proroghe per gli ETS, tra cui quella sulla dichiarazione Imu 2021, sul 5 per mille per le Onlus, sulle Assemblee ordinarie per la modifica degli statuti e sulla riforma dello Sport.

Proroga termine per adeguamento statuti in assemblea ordinaria: È prorogato al 31 dicembre 2023, e non più al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni in sede ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). Trattasi di proroga di interesse marginale in quanto gli Enti che intendono iscriversi al RUNTS adottano radicali modifiche statutarie che impongono la delibera in sede straordinaria.

Proroga dichiarazione Imu per gli enti non commerciali: È prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).

5 per mille alle Onlus fino al 31 dicembre 2023: E’ prolungata fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle Onlus.

Proroga dell’entrata in vigore della riforma dello Sport. Slitta al 1 luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

INFORMATIVA ETS N. 10/2022

21 Novembre 2022

Con Nota 17146 del 15 novembre il Ministero del lavoro fornisce indicazioni sul  deposito del bilancio 2021 degli Enti del Terzo Settore.

Deposito bilanci 2021 Enti con qualifica di ETS conseguita nel 2022

Il Ministero sottolinea che l’adempimento del deposito del bilancio deriva dagli obblighi di trasparenza statuiti dal Codice Terzo Settore (art. 48 CTS) ma che gli Enti iscritti nel RUNTS dal 2022 godono della facoltà e non dell’obbligo dell’inerente adempimento. L’Ufficio del RUNTS si riserva comunque la facoltà di richiedere copia del bilancio 2021 al fine di verificare l’esecuzione di alcuni adempimenti resisi obbligatori nel 2022; ad esempio nel caso in cui i bilanci 2019 e 2020, depositati in sede di iscrizione, evidenzino parametri che, se riscontrabili in quello 2021, renderebbero obbligatoria la nomina di un Organo di controllo ex art. 30 CTS (ricavi/rendite superiori a 220.000 euro, totale attivo stato patrimoniale 110.000 euro) e/o di un Revisore legale ex art. 31 CTS (ricavi/rendite superiori a 2.200.000 euro, totale attivo stato patrimoniale 1.100.000 euro).

Il Ministero conferma che i soggetti considerati ETS in via transitoria (ODV e APS trasmigrate, Onlus iscritte) sono già tenuti a depositare il bilanci 2021 al RUNTS nei 90 giorni successivi all'iscrizione, ove già non prodotti nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle Onlus, in sede di iscrizione.

Deposito relazioni Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Il Ministero chiarisce anche la necessità di depositare, insieme al bilancio, la relazione dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, anche se non espressamente menzionate tra i documenti da depositare al RUNTS. Tali documenti, infatti, contengono non solo elementi posti all’attenzione dell’organo competente per l’approvazione del bilancio, ma anche informazioni sul corretto operato dell’organo amministrativo dell’ETS.

 

INFORMATIVA ETS N. 9/2022 - NOVITA’ PER IL TERZO SETTORE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - 1

6 Settembre 2022

La Legge 4 agosto 2022 n. 122, di conversione del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni”), pubblicata sulla G.U. 193 del 19 agosto 2022 prevede: a) la proroga al 31 dicembre della possibilità per APS, ODV ed ONLUS di modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria; b) più tempo per gli Uffici per verificare gli statuti delle APS e delle ODV in trasmigrazione Registro unico del Terzo settore; c) il nuovo impianto fiscale per gli enti del Terzo settore. In questa nota si commentano le prime due novità.

Proroga esame uffici per trasmigrazione al RUNTS

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine concesso alle associazioni di promozione sociale (APS), alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle ONLUS iscritte nei previgenti registri, per l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore (CTS) con le maggioranze semplificate per l’assemblea ordinaria, scaduto il 31 maggio scorso. Tale facoltà è prevista esclusivamente quando la modifica interviene per adeguare gli statuti “alle nuove disposizioni inderogabili” o per “introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Qualora si introducano clausole facoltative o clausole non contemplate dal CTS si rende quindi necessario osservare il quorum dell’assemblea straordinaria.

Adeguamenti statutari alle norme del CTS

Il perfezionamento della procedura per la trasmigrazione di OdV e APS nel RUNTS ha richiesto più tempo del previsto agli Uffici (che hanno 180 giorni per effettuare i controlli) ai quali il decreto semplificazioni assicura la sospensione dal 1° luglio al 15 settembre prossimo per l’esame delle pratiche. La sospensione riguarda anche il termine di   60 giorni concesso agli Enti per fornire risposte alle richieste di integrazione e adeguamento degli Uffici.

INFORMATIVA ETS N. 8/2022 - Il Ministero emana le linee guida per la raccolta fondi. Estese a tutti gli enti del Terzo settore le agevolazioni fiscali transitorie

30 Giugno 2022

1. E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Le linee guida offrono agli Enti del Terzo settore uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo a migliorare il rapporto di fiducia con i cittadini e si configurano come un documento non blindato, in grado cioè di essere aperto a modifiche che si rendessero opportune a seguito della raccolta ed elaborazione di buone prassi metodologiche da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi.

Esse sono, inoltre, rivolte a tutti gli ETS, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione ed intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’articolo 7 del Codice. Tale norma prevede, infatti, che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore), sia pubblica; in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Le linee guida in commento offrono anche un quadro di massima, non esaustivo né cogente, sulle diverse tecniche attraverso le quali procedere alla raccolta fondi, descrivendole dettagliatamente: direct mail; telemarketing; face-to-face; direct response television; eventi in genere ed eventi di piazza; merchandising; salvadanai; imprese for profit; attività di sostegno a distanza; lasciti testamentari; numerazioni solidali;    donazioni online.

2. Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, (Decreto Semplificazioni) da convertire in legge entro 60 giorni, sana un’importante criticità del Codice del Terzo settore, in base al quale (art.104), in via transitoria, fino alla piena efficacia della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore, le agevolazioni in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali si applicano soltanto a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri.

Il decreto semplificazioni consente l’accesso alle agevolazioni fiscali, in via transitoria, anche agli Enti di nuova formazione o che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Si apre pertanto una finestra interessante per le Onlus sino ad ora erano prudenti nel procedere alla iscrizione al Runts da effettuare entro il 31/03/2023 e che ora possono tranquillamente anticiparne l’iscrizione, soprattutto se non esercitano attività commerciali.