Focus terzo settore

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 2 LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E LE ATTIVITÀ STRUMENTALI O SECONDARIE

29 Maggio 2023

L’Ente del Terzo settore deve esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, solo in via strumentale o secondaria altre attività, anche commerciali.

Come già premesso nella prima informativa sulla riforma, solo l‘esercizio esclusivo o prevalente di attività di interesse generale per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consente di collocare l’ente nel Terzo settore. In particolare, lo statuto deve identificare una o più delle attività indicate dall’art. 5 del Codice Terzo Settore (CTS), tra cui, in sintesi:

- attività sanitarie e socio-sanitarie

- educazione, istruzione e formazione professionale

- tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

- cooperazione allo sviluppo

- alloggio sociale e accoglienza umanitaria

- agricoltura sociale

- attività sportive dilettantistiche

- promozione della cultura e dell’arte.

La varietà dei possibili settori di attività individuati come "di interesse generale" consente agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione delle specifiche attività attraverso le quali meglio conseguire le finalità associative in conformità con la natura, le caratteristiche e la "vocazione" dell'ente. Non è però consentito inserire nello statuto un pedissequo elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o un numero di esse tale da rendere indefinito l'oggetto sociale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nota 12.4.2019, n. 3650). Lo statuto deve indicare le attività concretamente svolte per trasparenza informativa nei confronti dei terzi (es. finanziatori e donatori) e degli associati.

In via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, lo statuto, ai sensi dell’art. 6 del CTS, può consentire che l’Ente eserciti anche “attività diverse” da quelle di cui all'articolo 5. Il Decreto Ministeriale emanato in collaborazione con la Cabina di Regia, Organismo istituito per il coordinamento delle attività degli ETS, ha definito i limiti della strumentalità e secondarietà che devono caratterizzare le attività diverse ai fini di non snaturare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. In particolare, può essere definita ”strumentale” qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l’attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia (e quindi anche commerciale); “secondaria” l’attività i cui ricavi non superino il 30% delle entrate complessive (commerciali e non) oppure i cui costi non superino il 66% dei costi complessivi (concreti e figurativi) dell’Ente del Terzo settore.

Un cenno meritano le “attività di raccolta fondi”, di cui all’art. 7 CTS, la cui rilevanza fiscale dipende dalle modalità con cui l’attività è concretamente esercitata. In linea di principio, sono fiscalmente irrilevanti i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Enti non commerciali, o quelli pervenuti a titolo di liberalità, mentre sono imponibili i corrispettivi conseguiti dalla fornitura continuativa di beni e servizi.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 1 GLI ENTI. I PRINCIPALI BENEFICI E ONERI

16 Maggio 2023

La riforma del Terzo settore, disciplinata con il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) e il D.lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale) e ancora il D.lgs. n. 111/2017 (5x1000), introduce una specifica regolamentazione civilistica per gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

La riforma strutturale del Terzo settore (termine con cui si intende il "complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi") è accompagnata dall’istituzione di nuovi sistemi di tassazione, applicabili in base alla natura dell’Ente e delle attività svolte, nonché all’ammontare delle entrate e alla tipologia di attività poste in essere.

Il cantiere della riforma è quasi completato e l’operatività del RUNTS avviata; studio verna presenta un percorso in dodici sintetiche puntate che si propone di illustrare le parole chiave della riforma, senza pretesa di esaustività, ma come primo ausilio per gli Enti che sono alle prese con le novità in tema di trasparenza, rendicontazione, cinque per mille, ecc…, e che devono declinare le scelte nel corrente anno 2023.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 1 GLI ENTI. I PRINCIPALI BENEFICI E ONERI

16 Maggio 2023

La riforma del Terzo settore, disciplinata con il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) e il D.lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale) e ancora il D.lgs. n. 111/2017 (5x1000), introduce una specifica regolamentazione civilistica per gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

La riforma strutturale del Terzo settore (termine con cui si intende il "complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi") è accompagnata dall’istituzione di nuovi sistemi di tassazione, applicabili in base alla natura dell’Ente e delle attività svolte, nonché all’ammontare delle entrate e alla tipologia di attività poste in essere.

Il cantiere della riforma è quasi completato e l’operatività del RUNTS avviata; studio verna presenta un percorso in dodici sintetiche puntate che si propone di illustrare le parole chiave della riforma, senza pretesa di esaustività, ma come primo ausilio per gli Enti che sono alle prese con le novità in tema di trasparenza, rendicontazione, cinque per mille, ecc…, e che devono declinare le scelte nel corrente anno 2023.

INFORMATIVA ETS 1/2023

16 Marzo 2023

La L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto “Milleproroghe”), prevede una serie di proroghe per gli ETS, tra cui quella sulla dichiarazione Imu 2021, sul 5 per mille per le Onlus, sulle Assemblee ordinarie per la modifica degli statuti e sulla riforma dello Sport.

Proroga termine per adeguamento statuti in assemblea ordinaria: È prorogato al 31 dicembre 2023, e non più al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni in sede ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). Trattasi di proroga di interesse marginale in quanto gli Enti che intendono iscriversi al RUNTS adottano radicali modifiche statutarie che impongono la delibera in sede straordinaria.

Proroga dichiarazione Imu per gli enti non commerciali: È prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).

5 per mille alle Onlus fino al 31 dicembre 2023: E’ prolungata fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle Onlus.

Proroga dell’entrata in vigore della riforma dello Sport. Slitta al 1 luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

INFORMATIVA ETS N. 10/2022

21 Novembre 2022

Con Nota 17146 del 15 novembre il Ministero del lavoro fornisce indicazioni sul  deposito del bilancio 2021 degli Enti del Terzo Settore.

Deposito bilanci 2021 Enti con qualifica di ETS conseguita nel 2022

Il Ministero sottolinea che l’adempimento del deposito del bilancio deriva dagli obblighi di trasparenza statuiti dal Codice Terzo Settore (art. 48 CTS) ma che gli Enti iscritti nel RUNTS dal 2022 godono della facoltà e non dell’obbligo dell’inerente adempimento. L’Ufficio del RUNTS si riserva comunque la facoltà di richiedere copia del bilancio 2021 al fine di verificare l’esecuzione di alcuni adempimenti resisi obbligatori nel 2022; ad esempio nel caso in cui i bilanci 2019 e 2020, depositati in sede di iscrizione, evidenzino parametri che, se riscontrabili in quello 2021, renderebbero obbligatoria la nomina di un Organo di controllo ex art. 30 CTS (ricavi/rendite superiori a 220.000 euro, totale attivo stato patrimoniale 110.000 euro) e/o di un Revisore legale ex art. 31 CTS (ricavi/rendite superiori a 2.200.000 euro, totale attivo stato patrimoniale 1.100.000 euro).

Il Ministero conferma che i soggetti considerati ETS in via transitoria (ODV e APS trasmigrate, Onlus iscritte) sono già tenuti a depositare il bilanci 2021 al RUNTS nei 90 giorni successivi all'iscrizione, ove già non prodotti nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle Onlus, in sede di iscrizione.

Deposito relazioni Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Il Ministero chiarisce anche la necessità di depositare, insieme al bilancio, la relazione dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, anche se non espressamente menzionate tra i documenti da depositare al RUNTS. Tali documenti, infatti, contengono non solo elementi posti all’attenzione dell’organo competente per l’approvazione del bilancio, ma anche informazioni sul corretto operato dell’organo amministrativo dell’ETS.

 

INFORMATIVA ETS N. 9/2022 - NOVITA’ PER IL TERZO SETTORE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - 1

6 Settembre 2022

La Legge 4 agosto 2022 n. 122, di conversione del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni”), pubblicata sulla G.U. 193 del 19 agosto 2022 prevede: a) la proroga al 31 dicembre della possibilità per APS, ODV ed ONLUS di modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria; b) più tempo per gli Uffici per verificare gli statuti delle APS e delle ODV in trasmigrazione Registro unico del Terzo settore; c) il nuovo impianto fiscale per gli enti del Terzo settore. In questa nota si commentano le prime due novità.

Proroga esame uffici per trasmigrazione al RUNTS

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine concesso alle associazioni di promozione sociale (APS), alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle ONLUS iscritte nei previgenti registri, per l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore (CTS) con le maggioranze semplificate per l’assemblea ordinaria, scaduto il 31 maggio scorso. Tale facoltà è prevista esclusivamente quando la modifica interviene per adeguare gli statuti “alle nuove disposizioni inderogabili” o per “introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Qualora si introducano clausole facoltative o clausole non contemplate dal CTS si rende quindi necessario osservare il quorum dell’assemblea straordinaria.

Adeguamenti statutari alle norme del CTS

Il perfezionamento della procedura per la trasmigrazione di OdV e APS nel RUNTS ha richiesto più tempo del previsto agli Uffici (che hanno 180 giorni per effettuare i controlli) ai quali il decreto semplificazioni assicura la sospensione dal 1° luglio al 15 settembre prossimo per l’esame delle pratiche. La sospensione riguarda anche il termine di   60 giorni concesso agli Enti per fornire risposte alle richieste di integrazione e adeguamento degli Uffici.

INFORMATIVA ETS N. 8/2022 - Il Ministero emana le linee guida per la raccolta fondi. Estese a tutti gli enti del Terzo settore le agevolazioni fiscali transitorie

30 Giugno 2022

1. E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Le linee guida offrono agli Enti del Terzo settore uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo a migliorare il rapporto di fiducia con i cittadini e si configurano come un documento non blindato, in grado cioè di essere aperto a modifiche che si rendessero opportune a seguito della raccolta ed elaborazione di buone prassi metodologiche da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi.

Esse sono, inoltre, rivolte a tutti gli ETS, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione ed intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’articolo 7 del Codice. Tale norma prevede, infatti, che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore), sia pubblica; in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Le linee guida in commento offrono anche un quadro di massima, non esaustivo né cogente, sulle diverse tecniche attraverso le quali procedere alla raccolta fondi, descrivendole dettagliatamente: direct mail; telemarketing; face-to-face; direct response television; eventi in genere ed eventi di piazza; merchandising; salvadanai; imprese for profit; attività di sostegno a distanza; lasciti testamentari; numerazioni solidali;    donazioni online.

2. Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, (Decreto Semplificazioni) da convertire in legge entro 60 giorni, sana un’importante criticità del Codice del Terzo settore, in base al quale (art.104), in via transitoria, fino alla piena efficacia della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore, le agevolazioni in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali si applicano soltanto a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri.

Il decreto semplificazioni consente l’accesso alle agevolazioni fiscali, in via transitoria, anche agli Enti di nuova formazione o che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Si apre pertanto una finestra interessante per le Onlus sino ad ora erano prudenti nel procedere alla iscrizione al Runts da effettuare entro il 31/03/2023 e che ora possono tranquillamente anticiparne l’iscrizione, soprattutto se non esercitano attività commerciali.

INFORMATIVA ETS N. 7/2022 - INDICAZIONI PER IL DEPOSITO DEI BILANCI AL RUNTS

13 Maggio 2022

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha  fornito importanti chiarimenti in merito ai modelli di bilanci utilizzabili dagli Enti del Terzo settore (Ets), sia con riguardo agli Enti che conseguono ex novo l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sia con riguardo ad Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte  nel processo di “trasmigrazione”.

Sono precisazioni importanti che arrivano proprio nel periodo in cui solitamente gli Enti non profit sono impegnati ad approvare il bilancio di esercizio dell’anno precedente. A questo proposito, si ricorda che è stata prorogata al 31 luglio 2022 la possibilità di svolgere le assemblee, da tenersi negli ordinari termini statutari, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, anche qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltà.                                 

I bilanci approvati dovranno essere depositati al Runts entro il 30  giugno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono.

Nella tabella che segue sono riassunte le principali indicazione del Ministero.

TIPOLOGIA DI ENTE E ISCRIZIONE AL RUNTS

MODALITA’ DI REDAZIONE DEL  BILANCIO

TERMINI DI DEPOSITO DEL BILANCIO AL RUNTS

ENTI COSTITUITI PRIMA DEL 2022 (NON ODV/APS/ONLUS) E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30/09/2022

Approvano il bilancio di esercizio 2022 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020 (OIC 35)

Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo all’anno 2022

ENTI COSTITUITI PRIMA DEL 2022 (NON ODV/APS/ONLUS) E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022

Possono chiudere il bilancio di esercizio 2022 anche non utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020 (OIC 35)

Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo all’anno 2022 (anche se redatto non secondo gli schemi ante)

ENTI COSTITUITI NEL 2022 E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30/09/2022

Approvano il bilancio di esercizio 2022 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020 (OIC 35)

Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo all’anno 2022

ENTI COSTITUITI E ISCRITTI AL RUNTS DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022

Possono chiudere il bilancio di esercizio 2023 comprendente anche gli ultimi 3 mesi del 2022, utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020 (OIC 35)

Depositano entro il 30 giugno 2024 il bilancio relativo all’anno 2023 (che comprenderà anche gli ultimi 3 mesi del 2022)

ODV E APS IN "TRASMIGRAZIONE" E CHE PERFEZIONANO L'ISCRIZIONE AL RUNTS NEL CORSO DEL  2022

Approvano il bilancio di esercizio 2021 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020  

Depositano il bilancio 2021 entro 90 giorni dall’iscrizione al Runts

INFORMATIVA ETS N. 6/2022 - Indicazioni per accredito al 5 x 1000

10 Maggio 2022

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati pubblicati importanti chiarimenti in relazione all’iscrizione al 5 per mille 2022 degli Enti del Terzo settore che possono essere sintetizzate nella tabella che segue

TIPOLOGIA DI ENTE

SE GIÀ ISCRITTO ALL’ELENCO PERMANENTE

SE NON ISCRITTO ALL’ELENCO    PERMANENTE

ODV E APS

Non deve fare nulla ed è automaticamente accreditato al 5 per mille 2022

Può accreditarsi una volta iscritto nel Runts, barrando nella piattaforma la voce “accreditamento del 5/1000”.

Ha tempo per farlo fino al 31 ottobre 2022

ONLUS

Non deve fare nulla ed è automaticamente accreditato al 5 per mille 2022

Si accredita presentando telematicamente l’apposito modello all’Agenzia delle entrate entro la prima scadenza del 11 aprile 2022 Lo può fare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 30 settembre 2022, versando l’importo di 250 euro

ASD

Non deve fare nulla ed è automaticamente accreditato al 5 per mille 2022

Si accredita presentando telematicamente l’apposito modello all’Agenzia delle entrate entro l’11 aprile 2022. Lo può fare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 30 settembre 2022, versando l’importo di 250 euro

ETS (ISCRITTO NEL RUNTS DOPO IL 24 NOVEMBRE 2021)

Non deve fare nulla ed è automaticamente accreditato al 5 per mille 2022

Qualora non si sia accreditato al 5 per mille 2022 lo può fare a partire dal 4 aprile 2022 e fino all’11 aprile 2022, accedendo alla piattaforma e modificando la voce “Accreditamento del 5 x 1000”. Lo può fare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 30 settembre 2022, versando l’importo di 250 euro

COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE IN FORMA NON SOCIETARIA

Non deve fare nulla ed è automaticamente accreditato al 5 per mille 2022

Qualora non si sia accreditato al 5 per mille 2022 lo può fare a partire dal 4 aprile 2022 e fino all’11 aprile 2022, accedendo alla piattaforma e modificando la voce “Accreditamento del 5 x 1000”.

Lo può fare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 30 settembre 2022, versando l’importo di 250 euro

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA- FONDAZIONE DEL

SETTORE ONLUS

Per essere accreditato al 5 per mille 2022 doveva iscriversi al Runts entro l’11 aprile 2022.

Lo può fare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 30 settembre 2022, versando l’importo di 250 euro

Per essere accreditato al 5 per mille 2022 doveva iscriversi al Runts entro l’11 aprile 2022 Lo può fare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 30 settembre 2022, versando l’importo di 250 euro.

 

Nota bene: la sanatoria del 30 settembre 2022 con versamento della sanzione di euro 250,00 si è resa necessaria per le sopravvenute difficoltà se non impossibilità di ottemperare alla iscrizione entro la data del 11/04/2022 da parte degli Enti ad iscrizione volontaria.

INFORMATIVA ETS N. 5/2022 - LE ONLUS AL VAGLIO DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

6 Maggio 2022

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte alla relativa Anagrafe unica alla data del 22 novembre 2021.

Dalla data di operatività del Runts, avvenuta in data 23 novembre 2021, per le Onlus non è più possibile presentare domanda di iscrizione all’Anagrafe unica, la quale rimane comunque operativa fino al momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale previsto dal codice del Terzo settore, la cui autorizzazione europea dovrebbe arrivare nel corso  del 2022, nel qual caso l’Anagrafe unica verrebbe soppressa a partire dal 1° gennaio 2023 e le Onlus ivi iscritte potranno presentare domanda di iscrizione al Runts fino al 31 marzo 2023. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione al Registro unico entro tale termine (comunque ancora incerto in ragione dell’attesa autorizzazione europea), la Onlus sarebbe obbligata a devolvere il proprio patrimonio, nei limiti dell’incremento verificatosi a partire dal momento di iscrizione all’Anagrafe unica.

Una Onlus potrebbe decidere di presentare già oggi istanza di iscrizione al Runts, valutando la sezione in cui collocarsi, tenuto conto che le Onlus possono distinguersi in:   

a) Onlus che svolgono prevalentemente attività “commerciali” (oggi “de-commercializzate” per effetto dell’art. 150 del TUIR) e che potrebbero iscriversi al Runts nella sezione “imprese sociali”;

b) Onlus che potrebbero anche non svolgere alcun tipo di attività commerciale e che hanno come entrate esclusive o principali quelle relative al tesseramento, alle erogazioni liberali, ad attività non commerciali, al 5 per mille o alla raccolta fondi in generale, e che potrebbero iscriversi al Runts nella sezione “enti filantropici” o “altri enti del terzo settore”.

c) Onlus che potrebbero iscriversi al Runts nella sezione delle “Odv” o delle “Aps” in quanto in possesso dei requisiti per ottenere tali qualifiche.

L’invito per le Onlus è quello di svolgere un’attenta valutazione circa l’opportunità o meno di iscriversi già oggi al Runts, e in quale sezione dello stesso collocarsi.

Entrano infatti in gioco diverse variabili: la normativa attuale fiscale Onlus  che si perde, il nuovo e oggi incerto regime fiscale previsto dal codice del Terzo settore (non ancora in vigore), le nuove agevolazioni e opportunità ma anche i nuovi vincoli caratteristici degli enti del Terzo settore, che richiedono una approfondita analisi della situazione concreta di ciascun ente.

Ecco quindi che una scelta in generale prudente per le Onlus potrebbe essere quella di rimanere all’interno dell’Anagrafe unica ed attendere l’entrata in vigore della nuova normativa fiscale per iscriversi  al Runts, in modo da poter avere il quadro più chiaro e completo possibile per valutare in modo adeguato in quale sezione del registro unico iscriversi, pur monitorando il termine ultimo per la presentare la domanda di iscrizione entro del 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea.