Info Flash

INFO FLASH N. 23/2020

8 Giugno 2020

OPERATIVO IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 6 giugno rende operativo il credito d’imposta sugli affitti commerciali a cui possono accedere gli esercenti imprese, arti, professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti.

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone, pagato nel 2020, a titolo di locazione, leasing (secondo la circolare limitatamente al leasing operativo) o concessione, relativamente ad immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale), con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per i soggetti che svolgono attività, solo stagionale, riconducibile alla sezione 55 dei codici ATECO, quali alberghi o agriturismi). Il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.

Il credito d’imposta spetta se gli esercenti suindicati hanno registrato nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020, corrispettivi e compensi inferiori a euro 5 milioni (limite non richiesto per alberghi e agriturismi) e se nei mesi di riferimento, con agevolazione calcolata separatamente per singolo mese, il fatturato (facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione), è stato almeno la metà di quello del corrispondente mese del 2019. Per gli immobili utilizzati ai soli fini dell’attività istituzionale dell’ente non commerciale, non è necessario il requisito del calo del fatturato. Le spese condominiali pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione concorrono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Se i canoni si riferiscono a prestazioni complesse (es. coworking) o ad affitto d’azienda, quando almeno un immobile sia ad uso non abitativo, il credito d’imposta è del 30%.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

•    in compensazione nel mod. F24 (senza concorrere all’applicazione del limite annuo di importi compensabili), successivamente al pagamento del canone (cod. tributo 6920), o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (con indicazione nel quadro RU);

•    o, in alternativa, può essere ceduto:

a) al locatore o al concedente, a titolo di pagamento del canone, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (es. canone 1.000, pagamento di 400 in denaro e 600 con la cessione del credito d’imposta);

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (che saranno controllabili solo in relazione ad utilizzi irregolari del credito) che avranno, a loro volta, facoltà di cedere il credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione del credito d’imposta.

Si ritiene che i soggetti esclusi dall’agevolazione fiscale possano ricorrere all’art. 1218 cod. civ. secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” e all’art. 1256, co. 2, in forza del quale, “se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile dell’inadempimento”, equiparandosi l’impossibilità alla “forza maggiore” derivante dall’emergenza da Covid-19. 

INFO FLASH N. 22/2020

18 Maggio 2020

PARTE LA FASE 3. LE REGOLE DAL 18 MAGGIO AL 14 GIUGNO

Con D.L. 16 maggio 2020, n.33 (preleva qui), che sostituisce il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il Governo ha approvato le direttive di comportamento della c.d. Fase 3, valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020. In base al decreto, è stato emanato il DPCM 17 maggio (preleva qui) ed allegati (preleva qui), con le più specifiche norme di comportamento valide dal 18 maggio al 14 giugno, di seguito esposte in via sommaria.

1) Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.

2) E’ fatto obbligo (fatta eccezione per i bambini sotto i 6 anni) di usare le mascherine (o protezioni analoghe) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed è richiesta, anche nelle riunioni, la distanza interpersonale di un metro; è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16 al DPCM.

3)  Sono ammessi:

  • l’accesso ai parchi e giardini e lo sport all’aperto a distanza interpersonale di 2 metri;

  • l’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento di funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati da 1 a 7;

  • dal 15 giugno l’accesso di bambini e ragazzi ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche e ricreative con l’ausilio di operatori e con protocolli di sicurezza conformi all’allegato 8;

  • gli allenamenti, anche di squadra, a porte chiuse, secondo apposite linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4) In relazione alle attività economiche e produttive:

a) devono svolgersi nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio (all. 17):

  • le attività dei musei;

  • le attività commerciali al dettaglio;

  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fermi restando delivery e take-away, già consentiti;

  • le attività inerenti ai servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetisti) diverse da quelle già autorizzate;

  • le attività degli stabilimenti balneari;

  • le attività delle strutture ricettive (alberghi, B&B, agriturismi);

  • le attività degli studi professionali, per i quali è raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile, nella misura in cui compatibile; 

  • dal 25 maggio l’attività sportiva in palestre, piscine e circoli;

  • dal 15 giugno, gli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto;

con facoltà, in relazione alle date indicate ai nn. 3) e 4), che Regioni e Province Autonome anticipino o posticipino la decorrenza.

b) le altre attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 12); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all. 13); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 14);

5) Continuano ad essere sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche; le attività di centri benessere, termali, culturali e sociali; le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; e chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

6) Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Nessuna limitazione per gli spostamenti tra Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino.

Dal 3 giugno non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione Europea e dell’accordo di Schengen (es. Svizzera), Regno Unito, Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.

7) Sono confermate specifiche disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4 del DPCM) e transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5) che cessano di avere efficacia dal 3 giugno in relazioni agli Sati indicati al precedente p. 6.

8) L’art. 7 conferma specifiche disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

9) In relazione all’evoluzione del rischio epidemiologico, possono essere adottate misure restrittive con DPCM e, nelle more, con ordinanze regionali.

10) il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione da 400 a 3.000 euro, aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

INFO FLASH N. 21/2020

6 Maggio 2020

CONTAGIO COVID E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Come noto, il DPCM 26 aprile 2020 ha previsto la sospensione dell’attività per le imprese che non rispettano i protocolli di sicurezza anti Covid-19, la cui osservanza risulta essenziale anche per ridurre la responsabilità delle imprese e dei loro amministratori.

L’art. 42, co. 2, D.L. 18/20, equipara infatti il contagio da Covid ad un infortunio occorso in ambito lavorativo. La peculiarità della fattispecie merita un approfondimento, anche alla luce della recente sentenza Cass., 5 maggio 2020, n. 13575, che, pur ovviamente giudicando su fatti pre-pandemia, offre spunti rilevanti sull’impatto del virus sulle responsabilità del “datore di lavoro”, ai sensi del D.lgs 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e della società, ai sensi del D.lgs.231/2001. Per eccepirne la responsabilità occorrerà dimostrare innanzitutto che la malattia sia stata contratta in ambito lavorativo: stante l’impossibilità di collocare temporalmente e spazialmente l’esatto momento del contagio, la “prova” sarà necessariamente di tipo presuntivo e dunque il danneggiato potrà ricorrere ad un ampio numero di indicatori. Ove il rapporto causale tra attività lavorativa e contrazione del virus fosse dimostrato, la responsabilità del datore di lavoro e della società verrebbero poi a dipendere dalla sussistenza dei principi individuati dalla citata sentenza della Suprema Corte, ovvero:

  • l'omessa o incompleta applicazione dei protocolli governativi anti-covid ha contribuito in modo rilevante all’infortunio;
  • la mancata previsione dell’evento nel documento di valutazione dei rischi non ha messo il dipendente in condizione di assumere le idonee condotte contenitive;
  • Il requisito dell’interesse o del vantaggio richiesto dal D.lgs. 231/01 consiste anche in un semplice risparmio di costi o di maggiore produttività.

Trattasi di condizioni immediatamente applicabili al caso del contagio da virus che, una volta dimostratosi, anche in via presuntiva, che sia occorso in ambito lavorativo, vedrebbe molto difficilmente esente da responsabilità il datore di lavoro che non abbia fornito al personale i dispositivi di protezione e, più in generale, adeguato la propria società alle norme dei protocolli anti-covid.

INFO FLASH N. 20/2020

5 Maggio 2020

BANDO INVITALIA PER IL RIMBORSO DEL 100% DELL'ACQUISTO DI MASCHERINE E ALTRI DPI

Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell'Economia, ha pubblicato il bando Impresa Sicura con cui mette a disposizione 50 milioni di euro in favore delle imprese (indipendentemente da fatturato, forma giuridica e settore economico) per il rimborso delle spese (di importo complessivo non inferiore a 500 euro) sostenute dopo il 17 marzo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale 

(mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici). L'importo massimo rimborsabile è 500 euro per addetto e 150.000 euro per impresa. La procedura si articola in 3 fasi:

  • dall’11 al 18 maggio le imprese interessate invieranno una richiesta (allegando la documentazione di spesa), in via esclusivamente telematica, nell’apposita sezione in corso di istituzione sul sito di Invitalia (preleva qui);
  • entro il 21 maggio sarà pubblicato l’elenco delle imprese e dei relativi contributi ammessi;
  • tra il 26 maggio e l’11 giugno le imprese ammesse dovranno compilare la domanda vera e propria, sempre con la procedura informatica resa disponibile sul sito di Invitalia.

Invitalia prevede l’erogazione dei rimborsi entro il 30 giugno.

Si ritiene che i costi di acquisto dei DPI, rimborsati tramite la suindicata procedura, non beneficino del credito di imposta del 50% previsto dall'art. 64 del decreto Cura Italia, dal momento che la spesa non può più considerarsi sostenuta.

Gualtiero Terenghi

INFO FLASH N. 19/2020

30 Aprile 2020

POCHE NOVITA' DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CURA ITALIA

E’ stato convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia). Di seguito le (poche) principali novità.

Fisco

  • Inserimento delle librerie indipendenti tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus che beneficiano della sospensione di alcuni versamenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile (da pagare entro il 1° giugno).
  • Estensione alla Provincia di Brescia della sospensione dei versamenti IVA scadenti a marzo.
  • Sospensione dei versamenti IVA fino al 31 maggio per gli enti e società sportive (con pagamento entro il 30 giugno).
  • Eliminazione della proroga di due anni dei termini per gli accertamenti fiscali.
  • Non imponibilità del credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione pagato dai negozi.

Lavoro

  • In relazione alla Cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario Covid-19, è stato eliminato il passaggio che prevedeva un obbligo di informazione, consultazione e l’esame congiunto entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
  • In relazione alla Cassa integrazione in deroga, non è richiesto l’accordo tra le Regioni o Province Autonome e i Sindacati, non solo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, ma anche per quelle che hanno chiuso in ottemperanza ai provvedimenti d’urgenza.
  • Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali Covid-19, è consentito il rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato.

Liquidità

  • La sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa per lavoratori dipendenti in cassa integrazione, ditte individuali, artigiani e professionisti, è ammessa per i mutui non superiori a 400.000 euro.
  • Sono sospese fino al 31 ottobre le procedure esecutive sull’abitazione principale.

INFO FLASH N. 18/2020

27 Aprile 2020

DAL 4 MAGGIO SI ALLENTA IL LOCKDOWN E RIPARTONO INDUSTRIA, EDILIZIA E COMMERCIO ALL'INGROSSO.

Il DPCM 26 aprile 2020 (preleva qui) stabilisce che, a decorrere dal 4 e fino al 17 maggio, in sostituzione di quanto stabilito dal DPCM 10 aprile, si applicano le regole che seguono.

1) Sono mantenute le misure restrittive (spostamenti consentiti nell’ambito della stessa Regione se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, divieto di assembramento, ecc.) con alcune concessioni, tra cui: le visite a parenti (purché nella stessa Regione), l’apertura dei parchi, lo svolgimento di attività motoria o sportiva all’aperto. Gli spostamenti tra diverse Regioni potranno intervenire solo per motivi di salute, lavoro ed assoluta urgenza. E’ generalmente richiesto il rispetto del distanziamento interpersonale, sono obbligatorie le mascherine nei luoghi confinati aperti al pubblico e l’autocertificazione, che sarà integrata con le nuove causali.

2) E’ previsto un monitoraggio costante, a livello regionale, della situazione epidemiologica con reintroduzione del lockdown in caso di sforamento di “soglie di sicurezza” determinate del Ministero della Salute.

3) Sono consentite, rispettando i noti rigidi protocolli di sicurezza (all. 5 al dpcm), senza novità rispetto al DPCM del 10 aprile, le attività commerciali al dettaglio comprese nell’allegato 1), le attività di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie nonchè di bar e ristoranti per la consegna a domicilio e l’asporto.

4) Nessuna novità in relazione alle attività consentite inerenti i servizi alla persona (all. 2).

5) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

6) Sono consentite le attività produttive industriali e commerciali comprese nell’allegato 3), con l’obbligo di rispettare (da subito per le imprese già in attività) il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro il 24 aprile 2020 (all. 6); lo specifico protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri (all.7); lo specifico protocollo del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico (all. 8). Le imprese che riprendono la loro attività dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile. Per le attività ancora sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di dipendenti o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione di pagamenti e pulizia, nonchè per la spedizione di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni.

7) Sono confermate le disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia e in materia di navi da crociera.

8) Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del proprio territorio.

Inoltre, una nota dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute e dei trasporti ha chiarito che è possibile inviare la comunicazione ai Prefetti, ai sensi dell’art, 2, co.7, DPCM 10 aprile, per la prosecuzione delle «attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale», non solo in relazione ai settori coperti dalla normativa sul golden power ma anche a «quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro paese quote di mercato», nonché alle attività nel settore delle costruzioni per «scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e relative ai settori dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica e dell'edilizia penitenziaria».

INFO FLASH N. 17

15 Aprile 2020

AL VIA I PRESTITI CONTROGARANTITI DALLO STATO

A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea e dell’adozione del regolamento SACE, comincia a sbloccarsi l’operatività delle norme del D.L. Liquidità sui prestiti garantiti da SACE e Fondo centrale di garanzia PMI.

Prestiti garantiti da SACE a favore di imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato sino a 1,5 miliardi di euro

SACE ha approntato il regolamento e i sistemi informatici necessari per gestire le richieste di garanzia provenienti dalle banche a copertura dei finanziamenti controgarantiti dallo Stato (c.d. “Garanzia Italia”).

Si tratta dei finanziamenti erogabili in misura non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato dell'impresa, o delle altre società italiane del gruppo, e il doppio dei costi del personale dell’impresa, o del gruppo, relativi al 2019, e che hanno come destinatari anche le PMI (inclusi i lavoratori autonomi) che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di centrale di garanzia (vedi nota informativa 22/2020).

La domanda va presentata direttamente all’istituto di credito: sarà poi quest’ultimo, all’esito dell’istruttoria, ad inoltrare la richiesta di concessione della garanzia a SACE che procederà al rilascio di un Codice Unico Identificativo (CUI), ottenuto il quale l’istituto di credito può procedere all’erogazione del finanziamento. La fase di rilascio della garanzia, processata interamente attraverso sistemi telematici, dovrebbe concludersi entro un paio di giorni lavorativi.

Finanziamenti a favore di PMI e lavoratori autonomi fino a 25.000 euro

E’ disponibile il modulo (preleva qui) per inoltrare la richiesta (anche con semplice email) agli istituti bancari per ottenere i finanziamenti, ad un tasso massimo intorno all’1,2%, fino a € 25.000 (e non superiori al 25% del fatturato) a favore di PMI e lavoratori autonomi, coperti al 100% dalla garanzia gratuita del Fondo centrale di garanzia delle PMI. Le banche dovrebbero erogare il finanziamento, subordinatamente alla sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo. Lo stanziamento complessivo è pari a 1,7 miliardi che si stima possa coprire fino a 200.000 richieste su circa 350.000 potenziali.

INFO FLASH N. 16

11 Aprile 2020

PROROGATO IL LOCKDOWN FINO AL 3 MAGGIO, CON ECCEZIONI

Il DPCM 10 aprile 2020 (preleva qui) avente effetto dal 14 aprile, ha in stabilito che fino al 3 maggio 2020:

1) è prorogato il lockdown generale su tutto il territorio dello Stato;

2) sono consentite le attività commerciali al dettaglio comprese nell’allegato 1) al dpcm, e restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie nonchè il delivery nella ristorazione;

3) sono consentite le attività inerenti servizi alla persona comprese nell’allegato 2);

entrambe rispettando i noti rigidi protocolli di sicurezza;

4) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

5) sono consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività produttive industriali e commerciali comprese nell’allegato 3), dell’industria dell’aerospazio e della difesa, dei servizi essenziali e di pubblica utilità  e le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonchè la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti; le attività devono proseguire rispettando i contenuti del protocollo di sicurezza sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

6) sono confermate tutte le restrizioni personali (spostamenti consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, divieto di assembramento e di accesso ai parchi e giardini pubblici, ecc.) e introdotte norme specifiche in materia di ingresso in Italia, su transiti e soggiorni di breve durata in Italia e in materia di navi da crociera;

7) si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del proprio territorio.

INFO FLASH N. 15

2 Aprile 2020

PROROGATE AL 13 APRILE LE RESTRIZIONI-PROCEDURE CONCORSUALI-DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Prorogate al 13 aprile le disposizioni restrittive in corso. Ammissione alla Cig per “Emergenza Covid-19” e procedure Concorsuali. Convenzione ABI per anticipazione bancaria a dipendenti in CIG Covid-19.  Istituzione codici tributo per il credito d’imposta sui canoni di locazione di marzo dei negozi e per il recupero del premio presenza ai dipendenti.

Prorogate al 13 aprile le disposizioni restrittive in corso

Il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile le disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (nonché di quelle previste dalle ordinanze 20 e 28 marzo 2020) e, di conseguenza, la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle “strategiche” (come già individuate nel DM 25 marzo 2020), nonché, previa comunicazione al Prefetto, di quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, dei servizi essenziali e di pubblica utilità, dell’industria dell’aerospazio e della difesa, delle attività degli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. E’ però possibile che già prima del 13 aprile un decreto del Mise integri l’elenco delle attività ammesse. Sono inoltre inibiti fino alla suddetta data gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti.

Ammissione alla Cig per “Emergenza Covid-19” e procedure Concorsuali

Con un recente decreto, il Tribunale di Milano (Sez. II, pres. Lupo, est. Pipicelli, 27 marzo 2020), decidendo in merito ad una richiesta di autorizzazione ad accedere alla nuova cassa integrazione “per emergenza Covid-19”, presentata da una società in concordato preventivo con riserva, ha stabilito che la richiesta, essendo qualificabile come atto di ordinaria amministrazione, non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Conseguentemente, secondo l’orientamento dei giudici milanesi, l’impresa può procedere autonomamente alla presentazione della domanda di adesione alle nuove misure di sostegno al lavoro (CIGO, assegno ordinario, CIGD) previste dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Data l’autorevolezza e condivisibilità della pronuncia, essa merita portata generale.

Convenzione ABI per anticipazione bancaria a dipendenti in CIG Covid-19

Il 30 marzo è stata sottoscritta una convenzione (preleva qui) tra ABI, le principali associazioni datoriali e sindacali, in forza della quale le banche aderenti erogano una parziale anticipazione dei trattamenti salariali integrativi COVID-19 (CIGO, CIGD, assegno ordinario) previsti dal D.L. Cura Italia, ai dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa del provvedimento di autorizzazione, li abbiano sospesi dal lavoro a zero ore (l’anticipazione dovrebbe a breve essere estesa anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore) e abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS.

L’anticipazione avverrà tramite un’apertura di credito per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro (la soglia più alta nel caso di cassa integrazione a zero ore), parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (quindi circa 700 euro al mese, ridotti proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle banche aderenti, con procedura che dovrebbe aver luogo con modalità operative telematiche e senza costi.

Istituzione codici tributo per il credito d’imposta sui canoni di locazione di marzo dei negozi e per il recupero del premio presenza ai dipendenti

Risoluzione 20.3.2020, n.13: codice tributo 6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (p. 11 “quadro sinottico”)

Risoluzione 31.3.2020 n.17: codice tributo 1699 “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” (p.9 “quadro sinottico”)

Si ricorda la presenza sul sito della completa informativa resa e del quadro sinottico aggiornato delle misure di sostegno (www.studioverna.it/it/covid-19-alert).

INFO FLASH N. 14

31 Marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA: PARTONO LE RICHIESTE PER USUFRUIRE DELLE MISURE DI SOSTEGNO

Tutto pronto per le richieste all'Inps dell'indennità di 600 euro per professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti e agenti e alle rispettive Casse di previdenza per i professionisti iscritti ad ordini; per la richiesta di Congedi COVID-19 o del bonus baby-sitting, nonchè per la sospensione dei mutui prima casa.

Indennità di 600 euro per professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, commercianti e agenti

Sono arrivati i chiarimenti del Mef (risposte alle FAQ) e le istruzioni dell’Inps (messaggio 26.3.2020, n. 1381 e circ. 30.3.2020, n. 49) sui beneficiari e i meccanismi applicativi dell’indennità non tassata di 600 euro prevista dal D.L. 18/20, artt. 27, 28, 29, 30 e 38 per il mese di marzo, a favore dei seguenti soggetti:

  • liberi professionisti titolari di partita iva (compresi i partecipanti agli studi professionali e alle società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente con partita iva e rapporto di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (fatta esclusione per la gestione separata e l’Enasarco), quindi imprenditori individuali (artigiani, commercianti, agenti di commercio, coltivatori diretti) e anche soci di società di persone e capitali iscritti alla gestione commercianti;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno interrotto il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori del settore agricolo che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • lavoratori dello spettacolo con 30 contributi giornalieri versati nel 2019, non più di 50.000 euro di reddito e senza lavoro al 17 marzo 2020.

Per la richiesta delle prestazioni occorre accedere al sito INPS con una delle seguenti credenziali: PIN dispositivo rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o, in difetto, con il nuovo PIN semplificato INPS, attivabile con i seguenti canali:

1) online:

  • accedere al sito ufficiale INPS https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp;
  • pulsante richiedi pin;
  • inserire il proprio codice fiscale;
  • compilare il modulo con tutti i dati richiesti (importante indicare una e-mail e un numero di cellulare ove ricevere il PIN di 8 caratteri);
  • avanti e seguire le istruzioni.

Una volta conclusa la procedura si riceve via e-mail o sms un codice composto di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.

2) Contact Center:

chiamare il numero verde INPS 803 164 o il numero 06 164164. L’operatore richiederà gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, e-mail e numero di telefono) per completare la procedura e inviare il codice alfanumerico di 8 cifre da usare come PIN.

Muniti delle credenziali INPS, dal 1° aprile si può accedere al sito dell’INPS, accedere a MyInps e poi a Domande per prestazioni a sostegno del reddito, da cui si potrà inviare la richiesta dell’Indennità utilizzando la voce Indennità Covid-19.

 

Indennità di 600 euro per professionisti iscritti a Casse di previdenza

È stato approvato il decreto interministeriale che destina quota parte del “Fondo per il reddito di ultima istanza” riconoscendo un’indennità non tassata di 600 euro per il mese di marzo 2020 anche a lavoratori autonomi e professionisti (non titolari di reddito da pensione), iscritti alle Casse previdenziali private, i quali, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiano: i) chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 o ii) conseguito nel 2018 un reddito non superiore a 35.000 euro o iii) nel caso di un reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000, subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Le domande per l’indennità dovranno essere presentate, dal 1° aprile 2020, all’ente previdenziale cui si è iscritti, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Destinatari dell’indennità sono anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato il cui contratto scade in questo periodo, ove siano esclusi da qualunque altra forma di tutela.

 

Congedi COVID-19 o bonus baby-sitting

Dal 1° aprile i dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi anche non iscritti all’INPS (e quindi anche gli iscritti alle Casse professionali) possono presentare a domanda per chiedere i “Congedi COVID-19” per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53541).

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (circ. INPS 25.3.2020, n. 45 e mess. 30.3.2020, n. 1416).

In alternativa, è possibile ottenere il bonus massimo di 600 euro da utilizzare per prestazioni di bay-sitting (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53528) tenendo conto che il lavoratore deve comunque procurarsi anche la seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia (circolare INPS 24.3.2020, n. 44).  

 

Sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa

Il MEF ha pubblicato il modello per richiedere il beneficio della sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate relative al mutuo per la prima casa (http://www.mef.gov.it/inevidenza/Pubblicato-il-nuovo-modulo-per-accedere-al-Fondo-per-la-sospensione-dei-mutui-sulla-prima-casa/) da parte di lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.